TITOLO III - GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE CAPO I - NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI 105) Territorio o sfera di applicazione. La presente tariffa vale per gare e competizioni sportive e relative prove ufficiali, nonche' verifiche tecniche e/o sportive preliminari e finali, svolgentisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Citta' del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Sono compresi eventuali tratti di percorso oltre confine previsti dal regolamento particolare di gara. 106) Massimali di garanzia. I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Societa' presta l'assicurazione. Nell'assicurazione a massimale tripartito, la somma piu' elevata (a) rappresenta il limite fino al quale la Societa' e' obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite e danneggiate in cose od animali di loro proprieta', mentre, per ciascuna persona o per cose od animali colpiti in uno stesso sinistro, le somme massime per le quali la Societa' e' obbligata sono quelle precisate rispettivamente sotto la lettera (b) "per persona" e sotto la lettera (c) "per cose ed animali". La prima combinazione di massimali si riferisce ai rischi per i quali e' obbligatoria l'assicurazione, a norma dell'art. 3 della Legge 24 dicembre 1969, n. 990 e corrisponde ai minimi di garanzia obbligatori. Oltre che per le combinazioni di massimali riportate nelle apposite tabelle della presente tariffa, l'assicurazione puo' essere prestata per le seguenti altre combinazioni, applicano i coefficienti di premio a fianco di ciascuna indicati: (a) (b) (c) coefficienti di premio 6.000/ 6.000/ 6.000 milioni 2,82 8.000/ 8.000/ 8.000 milioni 3,01 10.000/ 10.000/ 10.000 milioni 3,16 107) Durata dei contratti. Tenuto conto della natura del rischio non sono ammesse durate superiori a quelle previste per le singole gare, competizioni e relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali se previste. 108) Partecipazione dei veicoli o dei natanti alle sole prove ufficiali o alle verifiche preliminari, se previste. Il premio indicato in tariffa per vettura (corse automobilistiche), per motociclista (corse motociclistiche) e per pilota (corse motonautiche) e' dovuto per intero anche nel caso di partecipazioni del concorrente alle sole prove ufficiali o verifiche preliminari, se previste. 109) Premi. I premi di tariffa rappresentano l'importo complessivo dovuto dall'assicurato, ad eccezione delle sole imposte. Nel caso di piu' sconti tecnici e/o soprapremi, ciascuno deve essere calcolato separatamente con applicazioni successive. 110) Mancata effettuazione della gara e interruzione della gara. Qualora la gara venga annullata prima delle verifiche preliminari (se previste) e/o delle prove ufficiali si fa luogo al rimborso del premio anticipato, escluse le imposte. In caso di interruzione a gara iniziata, il premio e' dovuto per intero. Se al momento dell'interruzione sono state effettuate le sole verifiche preliminari ovvero le sole prove ufficiali, il premio dovuto e' ridotto al 25% nel primo caso ed al 50% nel secondo caso; l'eventuale eccedenza di premio anticipato sara' rimborsata, escluse le imposte. 111) Tipi di gare e categorie dei veicoli partecipanti. Il tipo di gara e le categorie dei veicoli partecipanti si desumono dai regolamenti di gara o da altri documenti ufficiali. 112) Responsabilita' civile dell'organizzatore per danni non causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. La garanzia comprende i seguenti rischi non coperti dell'assicurazione obbligatoria: rischi derivanti dalle attrezzature, dai fabbricati, dai servizi, dalle installazioni fisse o mobili, tecniche e pubblicitarie, dagli addetti alla organizzazione e, comunque, attinenti l'organizzazione stessa di gare e competizioni sportive automobilistiche e motociclistiche motonautiche. La garanzia vale durante i giorni di effettuazione delle gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali, se previste, e deve essere prestata congiuntamente a quella obbligatoria. In polizza deve essere richiamata l'appendice di cui all'allegato B, titolo III, Capo III. Si applica un premio pari al 20% del premio base, compresi eventuali aumenti e sconti, per il rischio della circolazione riferito alla specifica gara e per la medesima combinazione di massimali. 113) Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria per danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti (Condizioni Aggiuntive A e B alle Condizioni Generali di Assicurazione). Per estendere la garanzia ai rischi suddetti deve essere adottata una combinazione di massimali il cui limite per sinistro sia superiore a quello minimo obbligatorio. In tal caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive, in quanto siano espressamente richiamate, fermi restando i limiti di copertura convenuti. Si applicano i premi previsti per ciascun tipo di gara con una maggiorazione del: - 30% sia sul premio base che su quello per vettura, per motociclista o per pilota, previsti per il rischio considerato, per estendere la garanzia ai rischi di cui alla Condizione Aggiuntiva A; - 25% sul solo premio per vettura, previsto per il rischio considerato, per estendere la garanzia ai rischi di cui alla Condizione Aggiuntiva B. 114) Terzi trasportati. I premi di Tariffa sono comprensivi dell'assicurazione verso i terzi trasportati. Detta garanzia e' operante a condizione che il trasporto sia effettuato in conformita' alle disposizioni vigenti, alle prescrizioni del regolamento particolare di gara e alle indicazioni della carta di circolazione ovvero del certificato o licenza di navigazione e sempreche' il veicolo o il natante non sia monoposto. Per le gare automobilistiche e motociclistice il cui regolamento particolare faccia esplicito divieto di trasportare sui veicoli altre persone, oltre il conducente ed il secondo conduttore od il sidecarista qualora ne sia prescritta la presenza dal regolamento stesso, nonche' per quelle cui partecipano esclusivamente veicoli monoposto, si applica uno sconto nelle seguenti misure: - per gare automobilistiche: 25% sul premio per vettura, calcolato al netto della eventuale maggiorazione del 25% prevista all'ultimo comma della precedente norma 113 per estendere la garanzia ai rischi di cui alla Condizione Aggiuntiva B; - per gare motociclistiche: 50% sul premio per motociclista.