(all. 13 - art. 1)
TITOLO III - GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE
CAPO I - NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI
105) Territorio o sfera di applicazione.
      La  presente  tariffa  vale  per gare e competizioni sportive e
relative prove ufficiali, nonche'  verifiche  tecniche  e/o  sportive
preliminari  e  finali,  svolgentisi  nel territorio della Repubblica
Italiana, della Citta' del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Sono compresi eventuali tratti di percorso oltre confine previsti dal
regolamento particolare di gara.
106) Massimali di garanzia.
      I  massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la
Societa' presta l'assicurazione.
      Nell'assicurazione   a  massimale  tripartito,  la  somma  piu'
elevata (a) rappresenta il  limite  fino  al  quale  la  Societa'  e'
obbligata  per  ogni  sinistro, qualunque sia il numero delle persone
decedute, ferite e danneggiate in cose od animali di loro proprieta',
mentre,  per  ciascuna  persona  o per cose od animali colpiti in uno
stesso sinistro, le  somme  massime  per  le  quali  la  Societa'  e'
obbligata  sono quelle precisate rispettivamente sotto la lettera (b)
"per persona" e sotto la lettera (c) "per cose ed animali".
      La prima combinazione di massimali si riferisce ai rischi per i
quali e' obbligatoria l'assicurazione,  a  norma  dell'art.  3  della
Legge  24  dicembre  1969, n. 990 e corrisponde ai minimi di garanzia
obbligatori.
      Oltre  che  per  le  combinazioni  di massimali riportate nelle
apposite tabelle della presente tariffa, l'assicurazione puo'  essere
prestata per le seguenti altre combinazioni, applicano i coefficienti
di premio a fianco di ciascuna indicati:
     (a)      (b)     (c)                   coefficienti di premio
    6.000/   6.000/   6.000   milioni                 2,82
    8.000/   8.000/   8.000   milioni                 3,01
   10.000/  10.000/  10.000   milioni                 3,16
107) Durata dei contratti.
      Tenuto  conto  della natura del rischio non sono ammesse durate
superiori a quelle previste  per  le  singole  gare,  competizioni  e
relative  prove  ufficiali  e delle verifiche preliminari e finali se
previste.
108)  Partecipazione  dei  veicoli  o  dei  natanti  alle  sole prove
ufficiali o alle verifiche preliminari, se previste.
      Il    premio   indicato   in   tariffa   per   vettura   (corse
automobilistiche), per motociclista  (corse  motociclistiche)  e  per
pilota  (corse  motonautiche)  e' dovuto per intero anche nel caso di
partecipazioni del concorrente alle sole prove ufficiali o  verifiche
preliminari, se previste.
109) Premi.
      I  premi  di tariffa rappresentano l'importo complessivo dovuto
dall'assicurato, ad eccezione delle sole imposte.
      Nel  caso  di piu' sconti tecnici e/o soprapremi, ciascuno deve
essere calcolato separatamente con applicazioni successive.
110) Mancata effettuazione della gara e interruzione della gara.
      Qualora   la   gara   venga  annullata  prima  delle  verifiche
preliminari (se previste) e/o delle prove ufficiali si  fa  luogo  al
rimborso del premio anticipato, escluse le imposte.
      In  caso  di  interruzione a gara iniziata, il premio e' dovuto
per intero.
      Se  al  momento dell'interruzione sono state effettuate le sole
verifiche preliminari ovvero  le  sole  prove  ufficiali,  il  premio
dovuto  e'  ridotto al 25% nel primo caso ed al 50% nel secondo caso;
l'eventuale eccedenza di premio anticipato sara' rimborsata,  escluse
le imposte.
111) Tipi di gare e categorie dei veicoli partecipanti.
      Il  tipo  di  gara  e  le categorie dei veicoli partecipanti si
desumono dai regolamenti di gara o da altri documenti ufficiali.
112)  Responsabilita' civile dell'organizzatore per danni non causati
dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.
      La   garanzia   comprende   i   seguenti   rischi  non  coperti
dell'assicurazione obbligatoria: rischi derivanti dalle attrezzature,
dai  fabbricati,  dai  servizi,  dalle  installazioni fisse o mobili,
tecniche  e  pubblicitarie,  dagli  addetti  alla  organizzazione  e,
comunque,  attinenti  l'organizzazione  stessa di gare e competizioni
sportive automobilistiche e motociclistiche motonautiche.
      La garanzia vale durante i giorni di effettuazione delle gare e
relative  prove  ufficiali  e  verifiche  preliminari  e  finali,  se
previste,   e   deve   essere   prestata   congiuntamente   a  quella
obbligatoria.
      In   polizza   deve   essere   richiamata  l'appendice  di  cui
all'allegato B, titolo III, Capo III.
      Si  applica  un  premio  pari  al 20% del premio base, compresi
eventuali  aumenti  e  sconti,  per  il  rischio  della  circolazione
riferito  alla  specifica  gara  e  per  la  medesima combinazione di
massimali.
113)  Rischi  non  compresi nell'assicurazione obbligatoria per danni
causati dalla circolazione dei  veicoli  e  dei  natanti  (Condizioni
Aggiuntive A e B alle Condizioni Generali di Assicurazione).
      Per  estendere  la  garanzia  ai  rischi  suddetti  deve essere
adottata una combinazione di massimali il cui limite per sinistro sia
superiore  a  quello  minimo  obbligatorio.  In  tal caso i massimali
indicati in polizza sono destinati anzitutto ai  risarcimenti  dovuti
in  dipendenza  dell'assicurazione  obbligatoria  e, per la parte non
assorbita dai medesimi,  ai  risarcimenti  dovuti  sulla  base  delle
Condizioni  Aggiuntive,  in  quanto  siano  espressamente richiamate,
fermi restando i limiti di copertura convenuti.
      Si  applicano i premi previsti per ciascun tipo di gara con una
maggiorazione del:
-  30% sia sul premio base che su quello per vettura, per
   motociclista  o  per  pilota, previsti per il rischio considerato,
   per estendere  la  garanzia  ai  rischi  di  cui  alla  Condizione
   Aggiuntiva A;
-  25% sul solo premio per vettura, previsto per il rischio
   considerato,  per  estendere  la  garanzia  ai  rischi di cui alla
   Condizione Aggiuntiva B.
114) Terzi trasportati.
      I  premi di Tariffa sono comprensivi dell'assicurazione verso i
terzi trasportati. Detta garanzia e' operante  a  condizione  che  il
trasporto  sia  effettuato  in conformita' alle disposizioni vigenti,
alle  prescrizioni  del  regolamento  particolare  di  gara  e   alle
indicazioni  della  carta  di  circolazione  ovvero del certificato o
licenza di navigazione e sempreche' il veicolo o il natante  non  sia
monoposto.
      Per   le   gare   automobilistiche   e  motociclistice  il  cui
regolamento particolare faccia esplicito divieto di  trasportare  sui
veicoli  altre  persone, oltre il conducente ed il secondo conduttore
od  il  sidecarista  qualora  ne  sia  prescritta  la  presenza   dal
regolamento stesso, nonche' per quelle cui partecipano esclusivamente
veicoli monoposto, si applica uno sconto nelle seguenti misure:
-  per gare automobilistiche: 25% sul premio per vettura, calcolato
   al netto della eventuale maggiorazione del 25% prevista all'ultimo
   comma della precedente norma 113  per  estendere  la  garanzia  ai
   rischi di cui alla Condizione Aggiuntiva B;
-  per gare motociclistiche: 50% sul premio per motociclista.