SEZIONE II - NATANTI CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Nel testo che segue si intendono: - per "Legge": la legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni; - per "Regolamento" il Regolamento di esecuzione della predetta legge. - per "Impresa": la Societa'.............. - per "Cotraente": la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; - per "Assicurato": la persona fisica o giuridica la cui responsabilita' civile e' coperta con il contratto; - per "Tariffa": la Tariffa dell'Impresa, approvata a' sensi dell'art. 11 della Legge in vigore al momento della stipulazione del contratto. ART. 1 - Oggetto dell'assicurazione. - L'impresa assicura, in conformita' alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilita' civile dell'organizzatore di gare e competizioni sportive e degli altri obbligati, per i danni configurati nell'art. 3 della Legge e nell'art. 5 del Regolamento. Pertanto l'Impresa si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei natanti partecipanti a gare e competizioni nonche' alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive" e della relativa "Premessa" i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria, e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioniaggiuntive". La garanzia ha effetto, per ciascun natante, dal momento in cui, per ordine della direzione di gara, viene consegnato agli incaricati delle verifiche preliminari, tecniche e/o sportive, e termina nel momento in cui, sempre per ordine della direzione di gara, viene riconsegnato dagli incaricati delle verifiche finali, sempreche' le verifiche siano previste dal regolamento particolare di gara con i relativi orari. ART. 2 - Esclusioni e rivalsa. - L'Assicurazione non e' operante: - se il conduttore non e' abilitato a norma delle disposizioni in vigore; - per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non e' effettuato in conformita' alle disposizioni vigenti, alle prescrizioni del regolamento particolare di gara e alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione, nonche', comunque, se il natante e' monoposto; - se la gara non e' autorizzata in conformita' alle norme di legge in vigore; - se il regolamento di gara non e' approvato dai competenti organi sportivi. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa esercitera' diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilita' di eccezioni previste dalla citata norma. ART. 3 - Limiti di navigazione - L'assicurazione vale per le acque territoriali italiane compresi gli eventuali tratti di percorso in acque neutre, per quelle svizzere dei Laghi Maggiore e di Lugano, nonche' per gli eventuali tratti di percorso oltre i predetti limiti previsti dal regolamento particolare di gara. ART. 4 - Durata del contratto - Il contratto ha durata pari a quella della gara o competizione per la quale esso e' stipulato nonche' delle prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. ART. 5 - Pagamento del premio - Il premio deve essere pagato alla consegna della polizza contro rilascio da parte dell'Impresa della dichiarazione prevista dall'art. 5 secondo comma, del Regolamento. La parte di premio relativa agli elementi di rischio variabili e' determinata sulla base dei dati forniti dal Contraente e deve essere pagata anticipatamente, salvo successiva regolazione. Il Contraente e' tenuto a comunicare all'Impresa, nel termine di 15 giorni dalla scadenza del contratto, i dati definitivi necessari per la regolazione del premio, nonche' ad esibire a richiesta dell'Impresa la relativa documentazione. La differenza attiva e passiva risultnte dalla regolazione deve essere pagata nei 15 giorni dalla relativa comunicazione. ART. 6 - Modalita' per la denuncia di sinistro. - La denuncia di sinistro. - La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalita' del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. In caso di sinistro mortale la denuncia deve essere preceduta da telegramma. Alla denuncia devono far seguito, nel piu' breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti guidiziari relativi al sinistro. ART. 7 - Gestione delle vertenze. - L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede in cui si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresi' facolta' di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati. L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende ne' delle spese di giustizia penali. ART. 8 - Competenza territoriale. - Per le controversie riguardanti la esecuzione del presente contratto e' esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l'Autorita' guidiziaria del luogo dove ha sede la Direzione dell'Impresa, ovvero di quello dove ha sede l'agenzia cui e' assegnato o presso la quale e' stato concluso il contratto, ovvero, nel caso di esercizio di azione diretta a' sensi dell'art. 18 della legge, l'Autorita' Giudiziaria adita dal danneggiato. ART. 9 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa. ART. 10 - Rinvio alle norme di legge. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. Clausole da approvare specificatamente per iscritto a' sensi dell'articolo 1341 C.C. ART. 8 - Deroga alla competenza territoriale.