(all. 15 - art. 1 bis)
CAPO II - CONDIZIONE AGGIUNTIVA PER L'ASSICURAZIONE DI
          RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (VALIDA
          SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA).
PREMESSA
      L'assicurazione   dei   rischi   richiamati  nella  sottoestesa
Condizione  Aggiuntiva e'  regolata  dalle  "Condizioni  Generali  di
Assicurazione",  ad  eccezione  degli  artt.  2,  secondo comma e 10,
nonche', per quanto non previsto da tali "Condizioni Generali", dalle
norme  disciplinanti  l'assicurazione  facoltativa.  Restano  inoltre
applicabili, in quanto  compatibili  con  la  sottoestesa  Condizione
Aggiuntiva  e ferme le ulteriori esclusioni nella stessa previste, le
esclusioni dal novero dei terzi di cui all'rt. 4 della Legge.
      A)  Organizzatori,  Ufficiali  di gara, dipendenti ed ausiliari
degli Organizzatori- Sono considerati terzi i  singoli  componenti  i
Comitati    Organizzatori   e   gli   Ufficiali   di   gara   addetti
all'organizzazione della gara o competizione, in quanto  non  sussita
una loro diretta responsabilita' nella produzione del danno.
      Sono     parimenti     considerati     terzi    i    dipendenti
dell'organizzatore   e   gli    ausiliari    addetti    ai    servizi
dell'organizzazione  della  gara  (esclusi  i  piloti, gli addetti al
servizio dei natanti e le case costruttrici), in quanto non  sussista
un  loro  diretta  responsabilita'  nella produzione del danno. Per i
dipendenti    dell'organizzatore    soggetti    alla    assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortuni  di  cui al D.P.R. 30/6/1965, n.
1124, l'assicurazione vale per le sole somme  eccedenti  l'indennita'
liquidata dall'INAIL che l'organizzatore fosse condannato a pagare in
conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente
accertato,  commesso  dall'organizzatore medesimo o da suo dipendente
del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile,
nonche' le somme che l'organizzatore fosse tenuto a pagare in seguito
alla azione di regresso esperita nei  suoi  confronti  dall'INAIL  ai
sensi dell'art. 11 del predetto D.P.R.
      Nei  confronti  dei  soggetti  indicati nel comma precedente la
garanzia e' prestata per ogni persona fino alla  concorrenza  massima
di L.  50.000.000 sotto deduzione di una franchigia fissa ed assoluta
di L.  1.000.000 per persona.