CAPO II - CONDIZIONE AGGIUNTIVA PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (VALIDA SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA). PREMESSA L'assicurazione dei rischi richiamati nella sottoestesa Condizione Aggiuntiva e' regolata dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", ad eccezione degli artt. 2, secondo comma e 10, nonche', per quanto non previsto da tali "Condizioni Generali", dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, in quanto compatibili con la sottoestesa Condizione Aggiuntiva e ferme le ulteriori esclusioni nella stessa previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'rt. 4 della Legge. A) Organizzatori, Ufficiali di gara, dipendenti ed ausiliari degli Organizzatori- Sono considerati terzi i singoli componenti i Comitati Organizzatori e gli Ufficiali di gara addetti all'organizzazione della gara o competizione, in quanto non sussita una loro diretta responsabilita' nella produzione del danno. Sono parimenti considerati terzi i dipendenti dell'organizzatore e gli ausiliari addetti ai servizi dell'organizzazione della gara (esclusi i piloti, gli addetti al servizio dei natanti e le case costruttrici), in quanto non sussista un loro diretta responsabilita' nella produzione del danno. Per i dipendenti dell'organizzatore soggetti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di cui al D.P.R. 30/6/1965, n. 1124, l'assicurazione vale per le sole somme eccedenti l'indennita' liquidata dall'INAIL che l'organizzatore fosse condannato a pagare in conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'organizzatore medesimo o da suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nonche' le somme che l'organizzatore fosse tenuto a pagare in seguito alla azione di regresso esperita nei suoi confronti dall'INAIL ai sensi dell'art. 11 del predetto D.P.R. Nei confronti dei soggetti indicati nel comma precedente la garanzia e' prestata per ogni persona fino alla concorrenza massima di L. 50.000.000 sotto deduzione di una franchigia fissa ed assoluta di L. 1.000.000 per persona.