CAPO IV - NORME RELATIVE AL SETTORE III 119) Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria per danni causati dalla circolazione dei natanti (Condizione Aggiuntiva A alle condizioni Generali di Assicurazione). Qualora l'assicurazione sia stipulata per una combinazione di massimali superiore a quella minima obbligatoria, la garanzia puo' essere estesa ai danni subiti dai singoli componenti il Comitato Organizzatore, dagli Ufficiali di Gara, dai dipendenti e dagli ausiliari degli organizzatori. Si applica l'apposita maggiorazione di premio indicata nella norma 113). In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva A. 120) Casi particolari. a. I premi si riferiscono a manifestazioni svolgentisi nella stessa giornata anche se articolate in piu' gare diversamente titolate; il premio per pilota viene commisurato alla categoria tariffalmente piu' elevata fra le gare previste dalla manifestazione alle quali partecipa. b. Per manifestazioni in cui lo svolgimento delle competizioni (escluse le prove ufficiali e/o le operazioni di verifica di cui all'art. 1, terzo comma, delle Condizioni Generali di Assicurazione) ha luogo in piu' giornate consecutive, e si applica, per ogni giornata successiva alla prima, un premio base supplementare pari al 50% di quello previsto per la gara tariffalmente piu' elevata. Rimane fermo il premio per pilota richiesto per le rispettive categorie di appartenenza. c. Sono esclusi i danni provocati agli sciatori trainati dal proprio mezzo trainante, nonche' i danni che uno sciatore puo' provocare ad altro sciatore trainato dallo stesso mezzo.