(all. 16 - art. 1)
CAPO IV - NORME RELATIVE AL SETTORE III
119) Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria per danni
     causati  dalla circolazione dei natanti (Condizione Aggiuntiva A
     alle condizioni Generali di Assicurazione).
      Qualora  l'assicurazione  sia stipulata per una combinazione di
massimali superiore a quella minima obbligatoria,  la  garanzia  puo'
essere  estesa  ai  danni  subiti  dai singoli componenti il Comitato
Organizzatore, dagli  Ufficiali  di  Gara,  dai  dipendenti  e  dagli
ausiliari degli organizzatori.
      Si  applica  l'apposita  maggiorazione di premio indicata nella
norma 113).
      In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva A.
120) Casi particolari.
a.    I premi si riferiscono a manifestazioni svolgentisi nella
      stessa  giornata  anche se articolate in piu' gare diversamente
      titolate; il premio per pilota viene commisurato alla categoria
      tariffalmente   piu'   elevata   fra  le  gare  previste  dalla
      manifestazione alle quali partecipa.
b.    Per manifestazioni in cui lo svolgimento delle competizioni
      (escluse  le  prove  ufficiali e/o le operazioni di verifica di
      cui all'art. 1,  terzo  comma,  delle  Condizioni  Generali  di
      Assicurazione)  ha  luogo  in  piu'  giornate consecutive, e si
      applica, per ogni giornata successiva  alla  prima,  un  premio
      base  supplementare  pari al 50% di quello previsto per la gara
      tariffalmente piu' elevata. Rimane fermo il premio  per  pilota
      richiesto per le rispettive categorie di appartenenza.
c.    Sono esclusi i danni provocati agli sciatori trainati dal
      proprio  mezzo trainante, nonche' i danni che uno sciatore puo'
      provocare ad altro sciatore trainato dallo stesso mezzo.