CAPO II - NORME RELATIVE AI SETTORI I E II 22) Autovetture da noleggio con conducente ed autotassametri. L'assicurazione comprende i danni da lesioni personali, nonche' i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale subiti dai terzi trasportati. Si applicano i premi previsti per le autovetture di pari potenza fiscale e provincia di immatricolazione, nonche' le formule di personalizzazione. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva C). 23) Locazione di autovetture senza conducente. L'assicurazione puo' essere prestata solo a locatori che siano muniti della prescritta licenza di P.S. per la locazione di autovetture senza conducente. L'assicurazione comprende i danni da lesioni personali subiti dai terzi trasportati anche se cagionati da difetti di manutenzione e simili. Si applica il premio previsto per autovetture in servizio privato, aumentato del 40%. 24) Autovetture con traino - Rischio della circolazione. a) Quando sia dichiarato in polizza che le autovetture trainano rimorchi identificati con targa propria (caravan, carrello tenda, carrello portaimbarcazioni e simili) si applica un aumento del 5% sul premio dell'autovettura. Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della successiva norma 25). b) Per il traino di "carrelli appendice" a non piu' di 2 ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 28 del Codice della strada), non si applica alcun soprapremio. I "carrelli appendice", facendo parte integrante del veicolo trainante, non sono identificati con targa propria. 25) Rimorchi di autovetture - Rischio statico. Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato il premio di L. 30.000 per la combinazione di massimali 1.500/700/300 milioni, prescindendo dalla provincia di immatricolazione, anche se la durata del contratto e' inferiore ad un anno. Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalla Tariffa. Non si applica alcuna norma relativa alla personalizzazione. Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice (art. 2 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990), i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. La corresponsione del separato premio suindicato e' condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: "La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio". Per i "carrelli appendice" di cui al punto b) della norma 24, non trattandosi di rimorchi ma di parte integrante dell'autoveicolo trainante, non si emette per il rischio statico ne' polizza ne' certificato e contrassegno. 26) Autovetture adibite a scuola guida (art. 497 del Regolamento del Codice della strada). Si applica il corrispondente premio delle autovetture in servizio privato di uguale potenza e provincia di immatricolazione. L'assicurazione comprende i danni da lesioni personali subiti dai terzi trasportati ivi compreso l'esaminatore. L'allievo conducente, quando e' alla guida dell'autovettura, e' considerato terzo tranne che durante l'effettuazione dell'esame. L'istruttore invece e' considerato terzo soltanto durante l'effettuazione dell'esame da parte dell'allievo conducente. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B). 27) Scuolabus - Miniscuolabus. Per i veicoli di capienza fino a 9 posti adibiti al trasporto di studenti che, per effetto del trasporto specifico ottengano l'autorizzazione per un numero di posti superiori a 9, si applicano i premi previsti dalla norma 36 del Settore III (Autobus). 28) Tariffe applicabili. a) "Bonus/Malus" La tariffa "Bonus/Malus" prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione Speciale F che deve essere richiamata in polizza. b) Franchigia fissa ed assoluta Possono essere pattuite le seguenti franchigie fisse ed assolute: - per veicoli fino a 10 CV: franchigia di L. 60.000 o di L. 100.000; - per veicoli da oltre 10 fino a 14 CV; franchigia di L. 100.000 o di L. 200.000; - per i veicoli di oltre 14 CV: franchigia di L. 200.000 o di L. 300.000. Qualora il contratto si riferisca a veicolo immatricolato per la prima volta oppure a veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. ovvero a veicolo assicurato dal cessionario alla naturale scadenza del contratto ceduto a seguito di voltura al P.R.A., le franchigie dovranno essere maggiorate, per la sola prima annualita' (compreso l'eventuale frazione iniziale), degli importi previsti dalla tabella sottoindicata in corrispondenza della classe di merito 14 "Bonus/Malus". Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo gia' assicurato nella forma tariffaria "Bonus/Malus" la franchigia puo' essere pattuita nelle misure sopra indicate solamente se dall'attestazione sullo stato del rischio relativa al precedente contratto risulti l'assegnazione di quest'ultimo, per l'annualita' successiva, alla classe 6 o ad una delle classi di "Bonus" di cui alla tabella di merito della clausola "Bonus/Malus" in vigore al 30 aprile 1990. Le predette misure, fermo l'ammontare dei premi, dovranno invece essere maggiorate, per la sola prima annualita', degli importi indicati nella tabella sotto riportata qualora dall'attestazione risulti l'assegnazione del precedente contratto ad una delle classi di "Malus" della stessa tabella di merito. In caso di mancata presentazione dell'attestazione del rischio o dell'appendice di cessione del contratto di cui alla Norma 18) la franchigia deve essere maggiorata nella misura massima sotto indicata. Maggiorazioni delle franchigie Classe di assegnazione Veicoli Veicolo Veicoli Tariffa in vigore al fino a 10 CV da oltre 10 oltre i 14 30 aprile 1990 Lire CV fino a 14 CV Lire stazione rilasciata dal CV Lire precedente assicuratore 7 10.000 16.000 21.000 8 21.000 31.000 42.000 9 31.000 47.000 62.000 10 42.000 62.000 84.000 11 52.000 79.000 105.000 In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E). 29) Passaggio di tariffa Il passaggio da una formula tariffaria ad altra puo' essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto, a condizione che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine previsti per la disdetta.