(all. 2 - art. 1)
CAPO II - NORME RELATIVE AI SETTORI I E II
22) Autovetture da noleggio con conducente ed autotassametri.
      L'assicurazione comprende i danni da lesioni personali, nonche'
i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale subiti  dai
terzi trasportati.
      Si  applicano  i  premi  previsti  per  le  autovetture di pari
potenza fiscale e provincia di immatricolazione, nonche'  le  formule
di personalizzazione.
      In  polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva C).
23) Locazione di autovetture senza conducente.
      L'assicurazione  puo' essere prestata solo a locatori che siano
muniti  della  prescritta  licenza  di  P.S.  per  la  locazione   di
autovetture senza conducente.
      L'assicurazione  comprende  i danni da lesioni personali subiti
dai terzi trasportati anche se cagionati da difetti di manutenzione e
simili.
      Si  applica  il  premio  previsto  per  autovetture in servizio
privato, aumentato del 40%.
24) Autovetture con traino - Rischio della circolazione.
      a) Quando sia dichiarato in polizza che le autovetture trainano
rimorchi identificati con targa  propria  (caravan,  carrello  tenda,
carrello portaimbarcazioni e simili) si applica un aumento del 5% sul
premio dell'autovettura.
      Per  i  rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai
sensi della successiva norma 25).
      b)  Per il traino di "carrelli appendice" a non piu' di 2 ruote
destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e  simili  (art.  28  del
Codice  della  strada), non si applica alcun soprapremio. I "carrelli
appendice", facendo parte integrante del veicolo trainante, non  sono
identificati con targa propria.
25) Rimorchi di autovetture - Rischio statico.
      Per  ogni  rimorchio identificato con targa propria deve essere
stipulata polizza separata ed applicato il premio di L.   30.000  per
la  combinazione  di  massimali  1.500/700/300  milioni, prescindendo
dalla provincia di immatricolazione, anche se la durata del contratto
e' inferiore ad un anno.
      Per  massimali  superiori  il  premio si determina applicando i
coefficienti previsti dalla Tariffa.
      Non si applica alcuna norma relativa alla personalizzazione.
      Con  tale  polizza  sono  coperti i danni a terzi derivanti dal
rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice (art. 2 del Regolamento
di  esecuzione  della  legge  24  dicembre  1969,  n.  990),  i danni
derivanti da manovre a mano,  nonche',  sempre  se  il  rimorchio  e'
staccato  dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da
difetti di manutenzione del rimorchio stesso esclusi comunque i danni
alle persone occupanti il rimorchio.
      La  corresponsione del separato premio suindicato e' condizione
essenziale  per  il  rilascio  del  contrassegno  e  del  certificato
relativi al rimorchio.
      In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
      "La  garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti
dal rimorchio in  sosta  se  staccato  dalla  motrice,  per  i  danni
derivanti  da  manovre  a  mano,  nonche',  sempre se il rimorchio e'
staccato dalla motrice, per  quelli  derivanti  da  vizi  occulti  di
costruzione  o  da  difetti  di manutenzione esclusi comunque i danni
alle persone occupanti il rimorchio".
      Per  i  "carrelli appendice" di cui al punto b) della norma 24,
non trattandosi di rimorchi ma di parte  integrante  dell'autoveicolo
trainante,  non  si  emette  per  il  rischio statico ne' polizza ne'
certificato e contrassegno.
26)  Autovetture adibite a scuola guida (art. 497 del Regolamento del
Codice della strada).
      Si  applica  il  corrispondente  premio  delle  autovetture  in
servizio privato di uguale potenza e provincia di immatricolazione.
      L'assicurazione  comprende  i danni da lesioni personali subiti
dai  terzi  trasportati   ivi   compreso   l'esaminatore.   L'allievo
conducente,  quando  e'  alla  guida dell'autovettura, e' considerato
terzo tranne che  durante  l'effettuazione  dell'esame.  L'istruttore
invece   e'   considerato   terzo  soltanto  durante  l'effettuazione
dell'esame da parte dell'allievo conducente.
      In  polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B).
27) Scuolabus - Miniscuolabus.
      Per  i  veicoli di capienza fino a 9 posti adibiti al trasporto
di studenti  che,  per  effetto  del  trasporto  specifico  ottengano
l'autorizzazione per un numero di posti superiori a 9, si applicano i
premi previsti dalla norma 36 del Settore III (Autobus).
28) Tariffe applicabili.
      a) "Bonus/Malus"
      La  tariffa  "Bonus/Malus" prevede riduzioni o maggiorazioni di
premio secondo le norme riportate nella  Condizione  Speciale  F  che
deve essere richiamata in polizza.
      b) Franchigia fissa ed assoluta
      Possono   essere  pattuite  le  seguenti  franchigie  fisse  ed
assolute:
- per veicoli fino a 10 CV: franchigia di L. 60.000 o di L. 100.000;
- per veicoli da oltre 10 fino a 14 CV; franchigia di L. 100.000 o
  di L. 200.000;
- per i veicoli di oltre 14 CV: franchigia di L. 200.000 o
  di L. 300.000.
      Qualora  il  contratto si riferisca a veicolo immatricolato per
la prima volta oppure a veicolo assicurato per la  prima  volta  dopo
una  voltura  al  P.R.A.  ovvero a veicolo assicurato dal cessionario
alla naturale scadenza del contratto ceduto a seguito di  voltura  al
P.R.A.,  le  franchigie dovranno essere maggiorate, per la sola prima
annualita' (compreso l'eventuale frazione  iniziale),  degli  importi
previsti  dalla  tabella sottoindicata in corrispondenza della classe
di merito 14 "Bonus/Malus".
      Nel   caso  che  il  contratto  si  riferisca  a  veicolo  gia'
assicurato nella forma tariffaria "Bonus/Malus"  la  franchigia  puo'
essere   pattuita   nelle   misure   sopra   indicate   solamente  se
dall'attestazione sullo stato  del  rischio  relativa  al  precedente
contratto  risulti  l'assegnazione  di quest'ultimo, per l'annualita'
successiva, alla classe 6 o ad una delle classi  di  "Bonus"  di  cui
alla  tabella  di merito della clausola "Bonus/Malus" in vigore al 30
aprile  1990.  Le  predette  misure,  fermo  l'ammontare  dei  premi,
dovranno  invece  essere  maggiorate,  per  la sola prima annualita',
degli  importi  indicati  nella  tabella  sotto   riportata   qualora
dall'attestazione  risulti l'assegnazione del precedente contratto ad
una delle classi di "Malus" della stessa tabella di merito.
      In  caso di mancata presentazione dell'attestazione del rischio
o dell'appendice di cessione del contratto di cui alla Norma  18)  la
franchigia   deve   essere  maggiorata  nella  misura  massima  sotto
indicata.
                     Maggiorazioni delle franchigie
     Classe di assegnazione      Veicoli       Veicolo       Veicoli
     Tariffa in vigore al     fino a 10 CV   da oltre 10  oltre i 14
     30 aprile 1990               Lire       CV fino a 14   CV Lire
     stazione rilasciata dal                    CV Lire
     precedente assicuratore
             7                  10.000          16.000       21.000
             8                  21.000          31.000       42.000
             9                  31.000          47.000       62.000
            10                  42.000          62.000       84.000
            11                  52.000          79.000      105.000
      In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E).
29) Passaggio di tariffa
      Il  passaggio  da  una  formula tariffaria ad altra puo' essere
effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto,  a  condizione
che  esso  sia  richiesto  nella  stessa forma e nello stesso termine
previsti per la disdetta.