CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE TITOLO I - VEICOLI A MOTORE CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - per "Legge": la legge 24 dicembre 1969, n.990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni; - per "Regolamento": il Regolamento di esecuzione della predetta Legge; - per "Impresa": la Societa'......................; - per "Contraente": la persona fisica o giuridica che stupula il contratto di assicurazione; - per "Assicurato": la persona fisica o giuridica la cui responsabilita' civile e' coperta con il contratto; - per "Tariffa": la Tariffa dell'Impresa, approvata a' sensi dell'art. 11 della Legge, in vigore al momento della stipulazione del contratto. ART. 1 - Oggetto dell'assicurazione - L'Impresa assicura, in conformita' alle norme della Legge e del regolamento, i rischi della responsabilita' civile per i quali e' obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto. L'assicurazoine copre anche la responsabilita' per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. L'impresa inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive" e della relativa "Promessa", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati nel fontespizio (1) sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive". Non sono assicurati i rischi della responsabilita' per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove. 1 Ove questo periodo sia collocato nel frontespizio si ometteranno le parole "in questo caso i massimali indicati nel frontespizio" e si scriveranno quelle "I massimali sopra (od a fianco) indicati". Art. 2 - Esclusioni e rivalsa. - L'assicurazione non e' operante: - se il conducente non e' abilitato a norma delle disposizioni in vigore; - nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi e' una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; - nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 63 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; - nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente; - nel caso di assicurazione dalla responsabilita' per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non e' effettuato in conformita' alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'Impresa esercitera' diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilita' di eccezioni prevista dalla citata norma. ART. 3 - Estensione territoriale - L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Citta' del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della Comunita' Economica Europea, nonche' per il territorio della Finlandia, della Norvegia, della Repubblica Democratica Tedesca, della Svezia e della Cecoslovacchia. Per la circolazione sul territorio della Repubblica Federativa Jugoslava, l'assicurazione e' operante a condizione che sia stata rilasciato dall'impresa assicuratrice il certificato internazionale di assicurazione (carta verde) e ne sia stato pagato il relativo premio: in difetto l'impresa provvedera' ugualmente al risarcimento del danno a favore del terzo danneggiato, ma avra', in ogni caso, diritto di rivalsa verso l'assicurato ed il contraente per le somme che abbia pagato a tale titolo, nonche' per le spese inerenti alla liquidazione del danno stesso. Per la circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto alla C.E.E. ed indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde) l'assicurazione e' operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato con incasso del relativo premio. Nel rispetto di quanto sopra disciplinto la garania e' operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. Resta fermo quanto disposoto al precedente art. 2. ART. 4 - Pagamento del premio. - La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui e' assegnato il contratto, la quale e' autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore. ART. 5 - Adeguamento del premio e delle condizioni di polizza. - Qualora nel corso del contratto intervengano modificazioni della tariffa applicata al contratto stesso che comportino adeguamento del premio, ovvero modificazioni delle condizioni di polizza, il contratto sara' adeguato alle nuove tariffe ed alle nuove condizioni con decorrenza dalla prima scadenza annuale successiva alla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP) che approva o stabilisce le modificazioni e comunque dal 365 giorno successivo alla pubblicazione stessa. ART. 6 - Maggiorazione del premio per sinistrosita'. - Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori - per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione di cui al successivo art. 7 vengono pagati o posti a riserva 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualita' immediatamente successiva sara' aumentato del 15%. Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati o posti a riserva 3 o piu' sinistri, il premio dovuto per l'annualita' immediatamente successiva sara' aumentato del 25%. Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo gia' assicurato presso altra Impresa, al contratto stesso si applichera' la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione di cui all'art. 2 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, rilasciata del precedente assicuratore, essa risulti dovuta. Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi, il contratto verra' stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Peius) che risulti dovuta non verra' applicata. Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (peius) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto e' stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma. In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verra' stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione e' soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sara' effettuato dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto. Le disposizioni di cui al terzo, quarto, quinto e sesto comma non si applicano se il contratto si riferisce a: a. veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta; b. veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico; c. veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia". Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente e' tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma. L'Impresa, infine, qualora un sinistro gia' posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Peius", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvedera' al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione e' stata effettuata. Nel caso in cui un sinistro gia' eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del peius, venga riaperto, si procedera', all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata. Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un' Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa od al commissario liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Cod. Civ., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purche' non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato. Resta fermo il disposto dell'art. 5. ART. 7 - Periodi di osservazione della sinistrosita'. - Per l'applicazione dell'art. 6 sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: 1 periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualita' intera di premio; periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. ART. 8 - Sostiruzione del certificato e del contrassegno. - Qualora venga richiesta la sostituzione del certificato o del contrassegno, l'Impresa provvedera' previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento della eventuale differenza di premio. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento. ART. 9 - Trasferimento della proprieta' del veicolo. - In caso di trasferimento della proprieta' del veicolo che importi cessione del contratto di assicurazione il cedente e il cessionario sono tenuti a darne immediata comunicazione all'assicuratore, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione e, ove occorra, del nuovo contrassegno. Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. ART. 10 - Modalita' per la denuncia dei sinistri. - La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro cosi' come richiesto nel modulo stesso. Alla denuncia devono far seguito, nel piu' breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. ART. 11 - Gestione delle vertenze. - L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresi' facolta' di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ed esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati. L'Impresa non riconosce le spese incontrata dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende ne' delle spese di giustizia penali. ART. 12 - Rinnovo del contratto. - In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, e' rinnovato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, e cosi' successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, in mancanza di valida disdetta, e' rinnovato come previsto al precedente comma. In mancanza di esplicita richiesta del contraente inoltrata all'Impresa nella stessa forma e nello stesso termine di cui al primo comma, il contratto si intende rinnovato con la stessa formula tariffaria in corso. ART. 13 - Richiesta di risoluzione del contratto per il furto del veicolo. - In caso di furto del veicolo il contratto puo' essere risolto, a richiesta del Contraente, a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve allegare alla richiesta copia della denuncia di furto presentata all'Autorita' competente. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto potra' essere risolto a decorrere alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso. L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto. ART. 14 - Competenza territoriale. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto e' esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l'Autorita' Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione dell'Impresa, ovvero di quello dove ha sede l'agenzia cui e' assegnato o presso la quale e' stato concluso il contratto, ovvero, nel caso di esercizio di azione diretta a' sensi dell'art. 18 della legge, l'Autorita' Giudiziaria adita dal danneggiato. ART. 15 - Imposte e tasse. - Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa. ART. 16 - Rinvio alle norme di legge. - Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. * * * Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle C.G.: ART. 12 - Tacito rinnovo del contratto in mancanza di disdetta tre mesi prima della scadenza. ART. 14 - Deroga alla competenza territoriale.