(all. 3 - art. 1 bis)
                 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
                     TITOLO I - VEICOLI A MOTORE
            CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
                             DEFINIZIONI
 
      Nel testo che segue si intendono:
-  per "Legge": la legge 24 dicembre 1969, n.990, sull'assicurazione
   obbligatoria   della   responsabilita'   civile   derivante  dalla
   circolazione dei veicoli a  motore  e  dei  natanti  e  successive
   modificazioni;
-  per "Regolamento": il Regolamento di esecuzione della predetta
   Legge;
-  per "Impresa": la Societa'......................;
-  per "Contraente": la persona fisica o giuridica che stupula il
   contratto di assicurazione;
-  per "Assicurato": la persona fisica o giuridica la cui
   responsabilita' civile e' coperta con il contratto;
-  per "Tariffa": la Tariffa dell'Impresa, approvata a' sensi
   dell'art.  11 della Legge, in vigore al momento della stipulazione
   del contratto.
      ART.  1  -  Oggetto dell'assicurazione - L'Impresa assicura, in
conformita' alle norme della Legge e del regolamento, i rischi  della
responsabilita'  civile  per  i quali e' obbligatoria l'assicurazione
impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme  che,
per   capitale,   interessi   e  spese,  siano  dovute  a  titolo  di
risarcimento di  danni  involontariamente  cagionati  a  terzi  dalla
circolazione del veicolo descritto in contratto.
      L'assicurazoine  copre  anche  la  responsabilita'  per i danni
causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.
      L'impresa   inoltre  assicura,  sulla  base  delle  "Condizioni
aggiuntive" e  della  relativa  "Promessa",  i  rischi  non  compresi
nell'assicurazione  obbligatoria  indicati  in  tali  condizioni,  in
quanto siano espressamente richiamate. In  questo  caso  i  massimali
indicati nel fontespizio (1) sono destinati anzitutto ai risarcimenti
dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la  parte
non  assorbita  dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle
"Condizioni aggiuntive".
      Non  sono assicurati i rischi della responsabilita' per i danni
causati dalla  partecipazione  del  veicolo  a  gare  o  competizioni
sportive ed alle relative prove.
1 Ove questo periodo sia collocato nel frontespizio si ometteranno le
parole "in questo caso i massimali indicati nel  frontespizio"  e  si
scriveranno quelle "I massimali sopra (od a fianco) indicati".
      Art.  2  -  Esclusioni  e  rivalsa.  -  L'assicurazione  non e'
operante:
-  se il conducente non e' abilitato a norma delle disposizioni in
   vigore;
-  nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida
   dell'allievo,  se  al suo fianco non vi e' una persona abilitata a
   svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
-  nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione
   avviene  senza  l'osservanza  delle  disposizioni dell'art. 63 del
   D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393;
-  nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il
   noleggio  sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo
   non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
-  nel caso di assicurazione dalla responsabilita' per i danni
   subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non e' effettuato in
   conformita' alle disposizioni vigenti ed  alle  indicazioni  della
   carta di circolazione.
      Nei  predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile
l'art. 18 della legge, l'Impresa esercitera' diritto di  rivalsa  per
le   somme   che   abbia   dovuto  pagare  al  terzo  in  conseguenza
dell'inopponibilita' di eccezioni prevista dalla citata norma.
      ART.  3 - Estensione territoriale - L'assicurazione vale per il
territorio della Repubblica  Italiana,  della  Citta'  del  Vaticano,
della  Repubblica  di  San  Marino  e  degli  Stati  della  Comunita'
Economica Europea, nonche' per il territorio della  Finlandia,  della
Norvegia,  della Repubblica Democratica Tedesca, della Svezia e della
Cecoslovacchia.
      Per  la circolazione sul territorio della Repubblica Federativa
Jugoslava, l'assicurazione e' operante a  condizione  che  sia  stata
rilasciato  dall'impresa  assicuratrice il certificato internazionale
di assicurazione (carta verde) e ne  sia  stato  pagato  il  relativo
premio:  in  difetto l'impresa provvedera' ugualmente al risarcimento
del danno a favore del terzo danneggiato, ma  avra',  in  ogni  caso,
diritto  di  rivalsa verso l'assicurato ed il contraente per le somme
che abbia pagato a tale titolo, nonche' per le  spese  inerenti  alla
liquidazione del danno stesso.
      Per  la  circolazione  sul  territorio  degli altri Stati terzi
rispetto alla C.E.E. ed indicati sul  certificato  internazionale  di
assicurazione  (carta verde) l'assicurazione e' operante a condizione
che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato  con  incasso
del relativo premio.
      Nel rispetto di quanto sopra disciplinto la garania e' operante
secondo le condizioni ed entro i limiti  delle  singole  legislazioni
nazionali  concernenti  l'assicurazione  obbligatoria  per la R.C.A.,
ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
      Resta fermo quanto disposoto al precedente art. 2.
      ART.  4  - Pagamento del premio. - La prima rata di premio deve
essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive  devono
essere  pagate  alle  previste scadenze, contro rilascio di quietanze
emesse dalla Direzione dell'Impresa che devono indicare la  data  del
pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il
premio.
      Il   pagamento   deve  essere  eseguito  esclusivamente  presso
l'Agenzia cui e' assegnato il contratto, la quale  e'  autorizzata  a
rilasciare   il   certificato   ed  il  contrassegno  previsti  dalle
disposizioni in vigore.
      ART.  5 - Adeguamento del premio e delle condizioni di polizza.
- Qualora nel corso del contratto  intervengano  modificazioni  della
tariffa  applicata al contratto stesso che comportino adeguamento del
premio,  ovvero  modificazioni  delle  condizioni  di   polizza,   il
contratto  sara' adeguato alle nuove tariffe ed alle nuove condizioni
con  decorrenza  dalla  prima  scadenza   annuale   successiva   alla
pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Comitato
Interministeriale dei  Prezzi  (CIP)  che  approva  o  stabilisce  le
modificazioni   e   comunque   dal   365    giorno   successivo  alla
pubblicazione stessa.
      ART.  6 - Maggiorazione del premio per sinistrosita'. - Qualora
il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso,  si  riferisca  a
veicoli  destinati  al  trasporto  di  cose - esclusi i carrelli ed i
ciclomotori - per usi speciali e  per  trasporti  specifici,  se  nel
periodo  di osservazione di cui al successivo art. 7 vengono pagati o
posti a  riserva  2  sinistri,  il  premio  dovuto  per  l'annualita'
immediatamente successiva sara' aumentato del 15%.
      Se  nello stesso periodo di osservazione vengono pagati o posti
a riserva 3 o  piu'  sinistri,  il  premio  dovuto  per  l'annualita'
immediatamente successiva sara' aumentato del 25%.
      Nel  caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca
a veicolo gia' assicurato presso altra Impresa, al  contratto  stesso
si    applichera'    la    maggiorazione   di   cui   sopra   qualora
dall'attestazione di cui all'art. 2 del D.L.  23  dicembre  1976,  n.
857,  convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n.
39, rilasciata del precedente assicuratore, essa risulti dovuta.
      Qualora  l'attestazione  sia  scaduta  da  oltre  tre  mesi, il
contratto verra' stipulato  sulla  base  delle  indicazioni  in  essa
risultanti a condizione che il contraente dichiari ai sensi e per gli
effetti degli artt. 1892 e  1893  del  Codice  Civile,  di  non  aver
circolato  nel  periodo di tempo successivo alla data di scadenza del
precedente contratto. In  presenza  di  tale  dichiarazione,  qualora
l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Peius)
che risulti dovuta non verra' applicata.
      Nel  caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca
a  veicolo  precedentemente  assicurato  con  contratto   di   durata
inferiore   all'anno,   la   maggiorazione   (peius)  si  applica  se
quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con  il  computo
della   predetta   maggiorazione.   Il  Contraente  deve  esibire  il
precedente  contratto  temporaneo;  in  mancanza,  il  contratto   e'
stipulato  ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo
comma.
      In  mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verra'
stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione
e' soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione
che sia consegnata entro 6 mesi  dalla  stipulazione  del  contratto.
L'eventuale    rimborso    della   maggiorazione   sara'   effettuato
dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto.
      Le  disposizioni  di cui al terzo, quarto, quinto e sesto comma
non si applicano se il contratto si riferisce a:
a.  veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per
    la prima volta;
b.  veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al
    pubblico registro automobilistico;
c.  veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".
      Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle
precedenti lettere a) e b), il Contraente e'  tenuto  ad  esibire  la
carta  di  circolazione  ed  il  relativo foglio complementare ovvero
l'appendice di cessione del  contratto;  in  difetto  si  applica  la
maggiorazione di cui al secondo comma.
      L'Impresa,  infine,  qualora un sinistro gia' posto a riserva e
che   abbia   concorso   alla   determinazione   del   "Peius",   sia
successivamente   eliminato   come   senza  seguito  ed  il  rapporto
assicurativo  a  tale  momento  risulti  ancora  in  essere  con   il
Contraente  originario,  provvedera'  al rimborso della maggiorazione
all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in
cui l'eliminazione e' stata effettuata.
      Nel  caso in cui un sinistro gia' eliminato come senza seguito,
ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere
alla   determinazione  del  peius,  venga  riaperto,  si  procedera',
all'atto del primo rinnovo di contratto  successivo  alla  riapertura
del   sinistro   stesso,   alla   maggiorazione  precedentemente  non
applicata.
      Nel  caso  che  il contratto precedente sia stato stipulato per
durata non inferiore ad un anno presso un'  Impresa  alla  quale  sia
stata  vietata  l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in
liquidazione coatta amministrativa, per  l'applicazione  o  meno  dei
criteri  di penalizzazione, il Contraente deve provare di avere fatto
richiesta dell'attestazione all'Impresa od al commissario liquidatore
e  dichiarare  ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del
Cod.   Civ.,   gli   elementi   che    sarebbero    stati    indicati
nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.
      La  sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non
interrompe il periodo di osservazione in corso, purche'  non  vi  sia
sostituzione nella persona del proprietario assicurato.
      Resta fermo il disposto dell'art. 5.
      ART.  7  -  Periodi  di osservazione della sinistrosita'. - Per
l'applicazione dell'art. 6 sono da considerare i seguenti periodi  di
effettiva copertura:
      1     periodo:    inizia    dal    giorno    della   decorrenza
dell'assicurazione e  termina  tre  mesi  prima  della  scadenza  del
periodo  di assicurazione corrispondente alla prima annualita' intera
di premio;
      periodi  successivi:  hanno  durata  di dodici mesi e decorrono
dalla scadenza del periodo precedente.
      ART.  8  -  Sostiruzione  del certificato e del contrassegno. -
Qualora  venga  richiesta  la  sostituzione  del  certificato  o  del
contrassegno,  l'Impresa provvedera' previa restituzione di quelli da
sostituire e previo pagamento della eventuale differenza di premio.
      Per  il  rilascio  di  duplicati si osserva quanto disposto dal
Regolamento.
      ART.  9 - Trasferimento della proprieta' del veicolo. - In caso
di trasferimento della proprieta' del veicolo  che  importi  cessione
del  contratto  di  assicurazione  il  cedente  e il cessionario sono
tenuti a darne  immediata  comunicazione  all'assicuratore,  fornendo
tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato
di assicurazione e, ove occorra, del nuovo contrassegno.  Il  cedente
resta  tenuto  al  pagamento  dei premi successivi fino al momento di
detta comunicazione.
      ART. 10 - Modalita' per la denuncia dei sinistri. - La denuncia
del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del
Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato ai sensi
dell'art. 5 del decreto legge 23 dicembre 1976,  n.  857,  convertito
con  modificazioni  nella  legge  26  febbraio  1977,  n.  39, e deve
contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza  ed  al
sinistro cosi' come richiesto nel modulo stesso.
      Alla   denuncia  devono  far  seguito,  nel  piu'  breve  tempo
possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi  al
sinistro.
      ART.  11  - Gestione delle vertenze. - L'Impresa assume, fino a
quando  ne  ha  interesse,  a  nome  dell'Assicurato,   la   gestione
stragiudiziale  e  giudiziale  delle vertenze in qualunque sede nella
quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra,
legali  o  tecnici.  Ha altresi' facolta' di provvedere per la difesa
dell'Assicurato in sede penale, sino  ed  esaurimento  del  grado  di
giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.
      L'Impresa non riconosce le spese incontrata dall'Assicurato per
i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde  di
multe od ammende ne' delle spese di giustizia penali.
      ART. 12 - Rinnovo del contratto. - In mancanza di disdetta data
da una delle parti con lettera raccomandata  almeno  tre  mesi  prima
della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, e'
rinnovato per una durata  uguale  a  quella  originaria,  esclusa  la
frazione d'anno, e cosi' successivamente.
      Qualora  il  contratto  sia  emesso in sostituzione di altro di
durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera  di
durata inferiore all'anno e pertanto, in mancanza di valida disdetta,
e' rinnovato come previsto al precedente comma.
      In  mancanza  di  esplicita  richiesta del contraente inoltrata
all'Impresa nella stessa forma e nello stesso termine di cui al primo
comma,  il  contratto  si  intende  rinnovato  con  la stessa formula
tariffaria in corso.
      ART.  13  - Richiesta di risoluzione del contratto per il furto
del veicolo. - In caso di furto del veicolo il contratto puo'  essere
risolto,  a  richiesta  del  Contraente,  a  decorrere  dalla data di
scadenza  del  certificato  di  assicurazione.  Il  Contraente   deve
allegare  alla  richiesta  copia  della  denuncia di furto presentata
all'Autorita' competente.
      Qualora  il  furto  avvenga nei quindici giorni successivi alla
data di scadenza  del  certificato  di  assicurazione,  il  contratto
potra'  essere risolto a decorrere alla data di scadenza del premio o
della rata di premio successiva alla data del furto stesso.
      L'Impresa  rinuncia  ad  esigere  le  eventuali  rate di premio
successive alla risoluzione del contratto.
      ART.  14  -  Competenza  territoriale.  -  Per  le controversie
riguardanti l'esecuzione del  presente  contratto  e'  esclusivamente
competente, a scelta della parte attrice, l'Autorita' Giudiziaria del
luogo dove ha sede la Direzione dell'Impresa, ovvero di  quello  dove
ha  sede  l'agenzia  cui  e'  assegnato  o  presso  la quale e' stato
concluso il contratto,  ovvero,  nel  caso  di  esercizio  di  azione
diretta  a'  sensi  dell'art. 18 della legge, l'Autorita' Giudiziaria
adita dal danneggiato.
      ART.  15  - Imposte e tasse. - Le imposte, le tasse e tutti gli
altri oneri stabiliti per  legge,  presenti  e  futuri,  relativi  al
premio,  al  contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico
del  Contraente  anche  se  il  pagamento  ne  sia  stato  anticipato
dall'Impresa.
      ART.  16  -  Rinvio  alle  norme  di  legge.  -  Per quanto non
espressamente  regolato  dal  presente  contratto  valgono  le  norme
legislative e regolamentari vigenti.
                     *     *     *
      Agli  effetti  degli  artt.  1341  e 1342 c.c., il sottoscritto
dichiara di approvare specificamente le disposizioni  degli  articoli
seguenti delle C.G.:
      ART.  12 - Tacito rinnovo del contratto in mancanza di disdetta
tre mesi prima della scadenza.
      ART. 14 - Deroga alla competenza territoriale.