(all. 4 - art. 1)
CAPO IV - NORME RELATIVE AL SETTORE IV
42) Definizioni.
      Il  presente  settore  disciplina le assicurazioni di veicoli a
motore e di rimorchi destinati al trasporto di cose,  elencate  negli
artt.  24, 25, lett. b), c) d); 26, lett d), e), f), g), h), i), l) e
28, lett.  b), c), d), f) del Codice della strada.
      Nelle   norme   che   seguono  con  i  termini  "autobotti"  ed
"autocisterne" sono designati i veicoli specificamente attrezzati per
il trasporto di liquidi o di gas, con botti o cisterne incorporate.
      Nel  caso  in cui la carta di circolazione indichi un "peso" al
limite potenziale, il peso complessivo a pieno carico da  considerare
ai fini della determinazione dello scaglione tariffario cui assegnare
il veicolo e' quello che risulta in base a tale limite potenziale; se
invece  la  carta  di  circolazione  indichi  la  "portata" al limite
potenziale (non il "peso"), per ottenere il peso complessivo a  pieno
carico deve essere aggiunta a tale portata la tara.
      Rientrano  nella categoria di "motoveicoli di cilindrata fino a
50 cc" i ciclomotori che superino il  limite  di  velocita'  previsto
dall'art.   24 del Codice della strada e che siano pertanto muniti di
taraga di immatricolazione.
43) Veicoli con rimorchio - Rischio della circolazione.
      Quando  sia  dichiarato  in  polizza  che  i  veicoli  trainano
rimorchi, si applica:
a.    Autocarri, autobotti e veicoli per usi speciali
      per l'autotreno (quale definito dall'art.26, lettera g, del
      Codice  della  strada),  il  premio  previsto  per autocarri ed
      autobotti di peso complessivo a pieno carico  corrispondente  a
      quello  della  motrice aumentato del peso massimo rimorchiabile
      quale risulta dalla carta di circolazione; lo  stesso  criterio
      si  adotta per i veicoli autorizzati al traino di soli caravans
      e simili.
b.    Trattori muniti di "ralla" per il traino di semirimorchio
      per l'autoarticolato (quale definito dall'art. 26, lettera h,
      del  Codice  della strada), il premio previsto per autocarri ed
      autobotti di peso complessivo  a  pieno  carico  corrispondente
      alla  tara  del  trattore  con ralla aumentato del peso massimo
      rimorchiabile quali risultano dalla carta di circolazione.
c.    Motocarri
      Per il motocarro (quale definito dall'art. 25, lett. b, del
      Codice della strada) un aumento del 5% sul premio del motocarro
      trainante;
d.    Carrelli appendice
            Il carrello appendice a non piu' di due ruote (quale
      definito  dall'art. 28, secondo comma, del Codice della strada)
      destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili  fa  parte
      integrante  del  veicolo  trainante  e  non e' identificato con
      targa propria.
            Per la determinazione del premio si fa riferimento al
      solo peso complessivo a pieno carico del veicolo trainante.
            Per i rimorchi dei veicoli di cui alle lettere a, b e c
      previsti  dalla  presente  norma  deve essere inoltre stipulata
      garanzia ai sensi della successiva norma 44).
            Per i caravans si applica la norma 25) dei settori
      I e II.
44) Rimorchi - Rischio statico.
      Per  ogni  rimorchio identificato deve essere stipulata polizza
separata ed applicato un premio pari al 2% di quello previsto per  un
autocarro  (o  autobotte) di peso complessivo a pieno carico uguale a
quello del rimorchio considerato, con il minimo di L.  20.000,  anche
se la durata del contratto e' inferiore ad un anno.
      Con  tale  polizza  sono  coperti i danni a terzi derivanti dal
rimorchio in sosta se staccato dalla motrice (art. 2 del  Regolamento
di  esecuzione  della  legge  24  dicembre  1969,  n.  990),  i danni
derivanti da manovre a mano,  nonche',  sempre  se  il  rimorchio  e'
staccato  dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da
difetti di manutenzione dal rimorchio stesso.
      La  corresponsione del separato premio suindicato e' condizione
essenziale  per  il  rilascio  del  contrassegno  e  del  certificato
relativi al rimorchio.
      In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
      "La  garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti
dal rimorchio in  sosta  se  staccato  dalla  motrice,  per  i  danni
derivanti  da  manovre  a  mano,  nonche',  sempre se il rimorchio e'
staccato dalla motrice, per  quelli  derivanti  da  vizi  occulti  di
costruzione o da difetti di manutenzione".
45)  Trasporto  anche  occasionale  di merci pericolose (art. 1 della
legge 10 luglio 1970, n. 579) e lubrificanti.
      Per l'assicurazione di veicoli adibiti al trasporto di:
-  liquidi  corrosivi,  lubrificanti,  combustibili,  infiammabili  e
tossici, sostanze solide tossiche, gas  liquidi  e  gas  non  tossici
(metano,  butano,  propano  e  simili): si applica un soprapremio del
25%;
-  gas  tossici  (acido  cianidrico,  ammoniaca,  anidride solforosa,
solfuro di carbonio, cloro, ecc.) o di materie esplosive (polvere  da
sparo, dinamite, ecc.): si applica un soprapremio del 100%.
      Per  i  veicoli adibiti al trasporto di sostanze radioattive si
procede  alla tariffazione di volta in volta a'  sensi  dell'art.  26
del  Regolamento  di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
dato il carattere di particolarita' e di eccezionalita' dei  relativi
rischi.
46) Estensione dell'assicurazione alle operazioni di carico e scarico
(esclusi i veicoli di cui alle successive norme 50, 51 e 52).
      Nella  garanzia sono comprese le operazioni di carico e scarico
quali previste dalla Condizione agggiuntiva D) che deve essere sempre
richiamata in polizza.
47) Autocarri adibiti al trasporto di persone.
      a)   Per   autocarri   ed  eventuali  rimorchi  eccezionalmente
autorizzati al trasporto di persone:
-  se in servizio continuativo si applicano le norme 33 e 40 del
   Settore III Autobus;
-  se in servizio occasionale si applica, per ogni giornata di
   rischio,  il  2%  del  premio  relativo agli autobus o rimorchi di
   corrispondente capienza aumentato del 10% salvo, ove il Contraente
   la richieda, l'applicazione della norma 3).
      b)  Per  gli  autocarri  destinati  al  trasporto  promiscuo di
persone e di cose di peso complessivo a pieno carico sino a 35  q.li,
si applica la norma 12).
      Per  gli  autocarri destinati al trasporto non contemporaneo di
persone e cose di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li
si applica la norma 33 del Settore III.
48) Noleggio o locazione.
      Per i veicoli dati a noleggio o locazione si applica:
      a)  un  soprappremio  dell'85%  sui  premi  di  tariffa per gli
autoveicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li, per  i
motocarri e per i ciclomotori.
      b)  il  premio  riferito  al  trasporto  per  conto terzi per i
veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore.
49) Autocarri adibiti esclusivamente a scuola guida (art. 497 del
      Regolamento del Codice della strada).
      Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio
-  di  pari  peso  complessivo  a  pieno  carico   e   provincia   di
immatricolazione, ridotti del 50%.
      Qualora  l'assicurazione  sia  estesa alle persone trasportate,
ivi compreso l'esaminatore,  l'allievo  conducente,  quando  e'  alla
guida   del   veicolo,   e'  considerato  terzo  tranne  che  durante
l'effettuazione dell'esame. L'istruttore invece e' considerato  terzo
soltanto  durante  l'effettuazione  dell'esame  da parte dell'allievo
conducente.
      In  polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B).
      Quando   sia  dichiarato  in  polizza  che  l'autocarro  traina
rimorchio,  il  premio,  nella  misura  di  cui  sopra,  deve  essere
calcolato  in  base al peso a pieno carico della motrice piu' il peso
massimo trainabile.
      Per  i  rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai
sensi della precedente norma 44.
50) Autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco.
      Per  autocarri  adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in
blocco ed a tal fine  appositamente  attrezzati  ed  autorizzati,  si
applicano  i  premi  previsti per gli autocarri ed eventuali rimorchi
(conto proprio o conto terzi) di pari peso complessivo a pieno carico
e provincia di immatricolazione, ridotti del 50%.
      In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
      Sono   esclusi   dalla   garanzia   i   danni   provocati  alla
pavimentazione stradale.
51) Trattori stradali muniti di "gancio" per il traino e non atti a
    portare  carico utile proprio (art. 26, lett. e, del Codice della
    strada).
      Rientrano in questa categoria i veicoli quali definiti all'art.
26, lett.  e),  del  Codice  della  strada,  esclusi  autoarticolati,
autosnodati quali definiti alle lett. h) e i) dello stesso art. 26.
      Si  applicano i premi previsti per gli autocarri (conto proprio
o conto terzi) della corrispondente provincia di immatricolazione  di
peso complessivo a pieno carico pari alla somma del peso del trattore
e del peso massimo rimorchiabile, ridotti del 55%.
      Qualora  il  veicolo trainato sia adibito al trasporto di merci
pericolose e lubrificanti nella determinazione del premio relativo al
trattore stradale si applica la precedente norma 45.
      Se  i  veicoli  sono  muniti di doppio allestimento inamovibile
"gancio" e "ralla" si applica la norma 43, lett. b).
      Per  l'estensione  della garanzia ai danni da lesione personali
subiti dai terzi trasportati  si  applica  la  successiva  norma  53)
(soprapremio 2,50%).
52) Veicoli attrezzati ed adibiti ad usi speciali, compresi quelli
    targati C.R.I.
a) Autolettighe ed autoambulanze.
      Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio
-  di  pari  peso  complessivo  a  pieno  carico   e   provincia   di
immatricolazione, ridotti del 13%.
L'assicurazione  comprende  i  danni  da  lesioni personali subiti da
terzi trasportati.
b) Veicoli (esclusi i motoveicoli) per riprese cinematografiche e
   televisive,   rappresentazioni   teatrali,  esposizioni  e  mostre
   (esclusa la vendita), bibliobus (esclusa la  vendita),  parchi  di
   divertimento, circhi equestri e simili (esclusi quelli di cui alla
   successiva  lett.   d),  veicoli  per  trasporto  acqua  potabile,
   trasporto  carcerati autoveicoli ad uso abitazione  (autocaravans,
   autocase,  campers),   autobanche,   autocappelle   per   funzioni
   religiose,  aulemobili, automolini, autoambulatori, laboratori per
   analisi  chimiche,  fisiche   e   batteriologiche,   autoemoteche,
   autostazioni   schermografiche,  autopigiatrici,  autocompressori,
   autocatramitrici,  autotorri,  autoseghe,  stazioni   mobili   per
   calcestruzzo    (escluse   autobetoniere),   gruppi   elettrogeni,
   autopompe, idrovore, stazioni mobili  di  trivellazione,  stazioni
   per rilievi sismici, trasporti funebri.
      Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio
-  di  pari  peso  complessivo  a  pieno  carico   e   provincia   di
immatricolazione, ridotti del 33%.
      Per  i  veicoli  dati a noleggio o locazione, ovvero adibiti al
trasporto per conto di terzi, la predetta riduzione  si  applica  sui
premi previsti per gli autocarri "conto terzi".
      Per  autocaravans  (autocase e campers) e autoveicoli adibiti a
trasporto carcerati la garanzia opera anche  per  i  danni  corporali
subiti  dai  terzi  trasportati,  sia nella cabina di guida che nella
parte posteriore del mezzo, entro i limiti indicati  dalla  carta  di
circolazione.  Si  applica  il  soprapremio  del  5%  previsto  dalla
successiva norma 53 anche se l'assicurazione comprenda il  traino  di
rimorchio.
c) Autobetoniere, carri attrezzi, officine mobili, presse auto,
   veicoli attrezzati per servizio di disinfezione e disinfestazione,
   autospurgo,    autospazzatrici,    autoinnaffiatrici,    trasporti
   immondizie.
      Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio
-  di  pari  peso  complessivo  a  pieno  carico   e   provincia   di
immatricolazione, ridotti del 21%.
      Per  i  veicoli  dati a noleggio o locazione, ovvero adibiti al
trasporto per conto di terzi, la predetta riduzione  si  applica  sui
premi previsti per gli autocarri "conto terzi".
d) Veicoli utilizzati da esercenti di circhi equestri o di
   spettacoli  viaggianti  per  il trasporto delle attrezzature o per
   uso abitazione.
      Per  i veicoli utilizzati, da esercenti di circhi equestri o di
spettacoli viaggianti, per il trasporto delle attrezzature o per  uso
di  abitazione,  in  quanto  la  particolare  attivita'  risulti  dal
"nullaosta di agibilita' rilasciato dal Ministero del Turismo e dello
Spettacolo, compreso, ove del caso, il traino di "carri ordinari" nel
rispetto della norma di cui all'art. 257 del  Regolamento  al  Codice
della strada, si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto
proprio - di pari peso complessivo a  pieno  carico  e  provincia  di
immatricolazione, ridotti del 68%.
e) Autoscale, grues autocarrate (su mezzi non idonei a portare carico
   utile proprio).
      Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio
-  di  pari  peso  complessivo  a  pieno  carico   e   provincia   di
immatricolazione, ridotti del 47%.
      Per  i  veicoli  dati a noleggio o locazione, ovvero adibiti al
trasporto per conto di terzi, la predetta riduzione  si  applica  sui
premi previsti per gli autocarri "conto terzi".
f) Per motoveicoli attrezzati ed adibiti ad uno dei servizi di cui
   alle  lettere  b),  c)  ed  e)  si  applicano i premi previsti per
   motoveicoli adibiti al trasporto di cose - conto proprio - di pari
   cilindrata e provincia di immatricolazione ridotti del:
lett. b).............................. 21%
lett. c).............................. 10%
lett. e).............................. 40%
      Per  gli stessi motoveicoli dati a noleggio o locazione, ovvero
adibiti al trasporto per conto di terzi,  le  predette  riduzioni  si
applicano sui premi previsti per i motoveicoli "conto terzi".
53) Garanzia verso i terzi trasportati.
      Si  applica un aumento del 5% del premio per l'estensione della
garanzia ai danni corporali ai terzi trasportati  nell'interno  della
cabina  di guida o a fianco del conducente su apposito sedile (quanto
non esista cabina di guida) nei limiti  di  capienza  indicata  dalla
carta di circolazione.
      Qualora  l'assicurazione  comprenda  il  traino di rimorchio il
precedente aumento di premio e' ridotto al 2,50%  da  calcolarsi  sul
premio complessivo dell'autotreno o dell'autoarticolato.
      In  polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A).
54) Tariffe applicabili.
      a)  Tariffa  a  premio  fisso.  Maggiorazione  del  premio  per
sinistrosita' "Peius" non applicabile per i ciclomotori (art. 6 delle
condizioni generali di assicurazione).
      Se  in  un  periodo  di osservazione, come definito dall'art. 7
delle condizioni generali di assicurazione, vengono pagati o posti  a
riserva  2  sinistri,  sul  premio  base  di  tariffa si applica, per
l'annualita' immediatamente successiva, l'aumento del 15%.
      Se  nello stesso periodo di osservazione vengono pagati o posti
a  riserva  3  o  piu'  sinistri   si   applica,   per   l'annualita'
immediatamente successiva, l'aumento del 25%.
      I  predetti  aumenti  si  applicano  anche  nel  caso in cui il
veicolo sia stato  in  precedenza  assicurato  presso  altra  impresa
qualora  risultino  dovuti  in  base  all'attestazione rilasciata dal
precedente assicuratore.
      Qualora  il  contratto  sia  stipulato per la durata di un anno
piu' rateo iniziale, il "Peius" e' dovuto sia sul premio relativo  al
rateo iniziale che per l'intera annualita' successiva.
      b)  Franchigia  fissa ed assoluta. Per assicurazioni di veicoli
per trasporto di cose, per usi speciali e  per  trasporti  specifici,
possono essere pattuite le seguenti franchigie fisse ed assolute:
A) autoveicoli e relativi rimorchi
   - franchigia di L. 250.000, sconto 12%;
   - franchigia di L. 500.000, sconto 22%;
   - franchigia di L. 1.000.000, sconto 35%;
B) ciclomotori, motoveicoli e relativi rimorchi
   - franchigia di L. 150.000, sconto 12%.
      Le  tariffe  per  franchigie  fisse ed assolute suindicate sono
state ottenute applicando  i  surriportati  sconti  sui  premi  della
tariffa fissa relativi ad ogni combinazione di massimali prescelta.
      In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E).
      Per  veicoli  gia' assicurati nella forma a "tariffa fissa", la
franchigia puo' essere pattuita nelle misure sopra indicate solamente
se  dalla attestazione sullo stato del rischio relativa al precedente
contratto non risulti l'applicazione del "Peius".
      In  caso invece di applicazione del "Peius", le predette misure
delle franchigie dovranno essere maggiorate - fermo  l'ammontare  dei
premi  -  per  la  sola prima annualita' degli importi indicati nella
tabella sottoriportata.
 
                     Maggiorazioni delle franchigie
 
        Franchigia         Autocarri           Motocarri
           Lire              Lire               Lire
         150.000               -                87.000
         250.000            225.000               -
         500.000            300.000               -
       1.000.000            375.000               -
      Detta  maggiorazione  non  si  applica  per  i veicoli di prima
immatricolazione o assicurati per la  prima  volta  dopo  voltura  al
P.R.A. per i quali deve essere presentata la carta di circolazione ed
il foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto.
      In caso di mancata presentazione dei predetti documenti o della
attestazione  dello  stato  di  rischio  la  franchigia  deve  essere
maggiorata  - per la sola prima annualita' - nella misura suindicata.
55) Passaggio di tariffa.
      Il  passaggio  da  una  formula tariffaria ad altra puo' essere
effettuato esclusivamente alla scadenza del  contratto  a  condizione
che  esso  sia  richiesto  nella  stessa forma e nello stesso termine
previsti per la disdetta.