CAPO IV - NORME RELATIVE AL SETTORE IV 42) Definizioni. Il presente settore disciplina le assicurazioni di veicoli a motore e di rimorchi destinati al trasporto di cose, elencate negli artt. 24, 25, lett. b), c) d); 26, lett d), e), f), g), h), i), l) e 28, lett. b), c), d), f) del Codice della strada. Nelle norme che seguono con i termini "autobotti" ed "autocisterne" sono designati i veicoli specificamente attrezzati per il trasporto di liquidi o di gas, con botti o cisterne incorporate. Nel caso in cui la carta di circolazione indichi un "peso" al limite potenziale, il peso complessivo a pieno carico da considerare ai fini della determinazione dello scaglione tariffario cui assegnare il veicolo e' quello che risulta in base a tale limite potenziale; se invece la carta di circolazione indichi la "portata" al limite potenziale (non il "peso"), per ottenere il peso complessivo a pieno carico deve essere aggiunta a tale portata la tara. Rientrano nella categoria di "motoveicoli di cilindrata fino a 50 cc" i ciclomotori che superino il limite di velocita' previsto dall'art. 24 del Codice della strada e che siano pertanto muniti di taraga di immatricolazione. 43) Veicoli con rimorchio - Rischio della circolazione. Quando sia dichiarato in polizza che i veicoli trainano rimorchi, si applica: a. Autocarri, autobotti e veicoli per usi speciali per l'autotreno (quale definito dall'art.26, lettera g, del Codice della strada), il premio previsto per autocarri ed autobotti di peso complessivo a pieno carico corrispondente a quello della motrice aumentato del peso massimo rimorchiabile quale risulta dalla carta di circolazione; lo stesso criterio si adotta per i veicoli autorizzati al traino di soli caravans e simili. b. Trattori muniti di "ralla" per il traino di semirimorchio per l'autoarticolato (quale definito dall'art. 26, lettera h, del Codice della strada), il premio previsto per autocarri ed autobotti di peso complessivo a pieno carico corrispondente alla tara del trattore con ralla aumentato del peso massimo rimorchiabile quali risultano dalla carta di circolazione. c. Motocarri Per il motocarro (quale definito dall'art. 25, lett. b, del Codice della strada) un aumento del 5% sul premio del motocarro trainante; d. Carrelli appendice Il carrello appendice a non piu' di due ruote (quale definito dall'art. 28, secondo comma, del Codice della strada) destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili fa parte integrante del veicolo trainante e non e' identificato con targa propria. Per la determinazione del premio si fa riferimento al solo peso complessivo a pieno carico del veicolo trainante. Per i rimorchi dei veicoli di cui alle lettere a, b e c previsti dalla presente norma deve essere inoltre stipulata garanzia ai sensi della successiva norma 44). Per i caravans si applica la norma 25) dei settori I e II. 44) Rimorchi - Rischio statico. Per ogni rimorchio identificato deve essere stipulata polizza separata ed applicato un premio pari al 2% di quello previsto per un autocarro (o autobotte) di peso complessivo a pieno carico uguale a quello del rimorchio considerato, con il minimo di L. 20.000, anche se la durata del contratto e' inferiore ad un anno. Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice (art. 2 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990), i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione dal rimorchio stesso. La corresponsione del separato premio suindicato e' condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: "La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione". 45) Trasporto anche occasionale di merci pericolose (art. 1 della legge 10 luglio 1970, n. 579) e lubrificanti. Per l'assicurazione di veicoli adibiti al trasporto di: - liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili): si applica un soprapremio del 25%; - gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc.) o di materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc.): si applica un soprapremio del 100%. Per i veicoli adibiti al trasporto di sostanze radioattive si procede alla tariffazione di volta in volta a' sensi dell'art. 26 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dato il carattere di particolarita' e di eccezionalita' dei relativi rischi. 46) Estensione dell'assicurazione alle operazioni di carico e scarico (esclusi i veicoli di cui alle successive norme 50, 51 e 52). Nella garanzia sono comprese le operazioni di carico e scarico quali previste dalla Condizione agggiuntiva D) che deve essere sempre richiamata in polizza. 47) Autocarri adibiti al trasporto di persone. a) Per autocarri ed eventuali rimorchi eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone: - se in servizio continuativo si applicano le norme 33 e 40 del Settore III Autobus; - se in servizio occasionale si applica, per ogni giornata di rischio, il 2% del premio relativo agli autobus o rimorchi di corrispondente capienza aumentato del 10% salvo, ove il Contraente la richieda, l'applicazione della norma 3). b) Per gli autocarri destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose di peso complessivo a pieno carico sino a 35 q.li, si applica la norma 12). Per gli autocarri destinati al trasporto non contemporaneo di persone e cose di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li si applica la norma 33 del Settore III. 48) Noleggio o locazione. Per i veicoli dati a noleggio o locazione si applica: a) un soprappremio dell'85% sui premi di tariffa per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li, per i motocarri e per i ciclomotori. b) il premio riferito al trasporto per conto terzi per i veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore. 49) Autocarri adibiti esclusivamente a scuola guida (art. 497 del Regolamento del Codice della strada). Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 50%. Qualora l'assicurazione sia estesa alle persone trasportate, ivi compreso l'esaminatore, l'allievo conducente, quando e' alla guida del veicolo, e' considerato terzo tranne che durante l'effettuazione dell'esame. L'istruttore invece e' considerato terzo soltanto durante l'effettuazione dell'esame da parte dell'allievo conducente. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B). Quando sia dichiarato in polizza che l'autocarro traina rimorchio, il premio, nella misura di cui sopra, deve essere calcolato in base al peso a pieno carico della motrice piu' il peso massimo trainabile. Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della precedente norma 44. 50) Autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco. Per autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco ed a tal fine appositamente attrezzati ed autorizzati, si applicano i premi previsti per gli autocarri ed eventuali rimorchi (conto proprio o conto terzi) di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 50%. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale. 51) Trattori stradali muniti di "gancio" per il traino e non atti a portare carico utile proprio (art. 26, lett. e, del Codice della strada). Rientrano in questa categoria i veicoli quali definiti all'art. 26, lett. e), del Codice della strada, esclusi autoarticolati, autosnodati quali definiti alle lett. h) e i) dello stesso art. 26. Si applicano i premi previsti per gli autocarri (conto proprio o conto terzi) della corrispondente provincia di immatricolazione di peso complessivo a pieno carico pari alla somma del peso del trattore e del peso massimo rimorchiabile, ridotti del 55%. Qualora il veicolo trainato sia adibito al trasporto di merci pericolose e lubrificanti nella determinazione del premio relativo al trattore stradale si applica la precedente norma 45. Se i veicoli sono muniti di doppio allestimento inamovibile "gancio" e "ralla" si applica la norma 43, lett. b). Per l'estensione della garanzia ai danni da lesione personali subiti dai terzi trasportati si applica la successiva norma 53) (soprapremio 2,50%). 52) Veicoli attrezzati ed adibiti ad usi speciali, compresi quelli targati C.R.I. a) Autolettighe ed autoambulanze. Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 13%. L'assicurazione comprende i danni da lesioni personali subiti da terzi trasportati. b) Veicoli (esclusi i motoveicoli) per riprese cinematografiche e televisive, rappresentazioni teatrali, esposizioni e mostre (esclusa la vendita), bibliobus (esclusa la vendita), parchi di divertimento, circhi equestri e simili (esclusi quelli di cui alla successiva lett. d), veicoli per trasporto acqua potabile, trasporto carcerati autoveicoli ad uso abitazione (autocaravans, autocase, campers), autobanche, autocappelle per funzioni religiose, aulemobili, automolini, autoambulatori, laboratori per analisi chimiche, fisiche e batteriologiche, autoemoteche, autostazioni schermografiche, autopigiatrici, autocompressori, autocatramitrici, autotorri, autoseghe, stazioni mobili per calcestruzzo (escluse autobetoniere), gruppi elettrogeni, autopompe, idrovore, stazioni mobili di trivellazione, stazioni per rilievi sismici, trasporti funebri. Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 33%. Per i veicoli dati a noleggio o locazione, ovvero adibiti al trasporto per conto di terzi, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri "conto terzi". Per autocaravans (autocase e campers) e autoveicoli adibiti a trasporto carcerati la garanzia opera anche per i danni corporali subiti dai terzi trasportati, sia nella cabina di guida che nella parte posteriore del mezzo, entro i limiti indicati dalla carta di circolazione. Si applica il soprapremio del 5% previsto dalla successiva norma 53 anche se l'assicurazione comprenda il traino di rimorchio. c) Autobetoniere, carri attrezzi, officine mobili, presse auto, veicoli attrezzati per servizio di disinfezione e disinfestazione, autospurgo, autospazzatrici, autoinnaffiatrici, trasporti immondizie. Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 21%. Per i veicoli dati a noleggio o locazione, ovvero adibiti al trasporto per conto di terzi, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri "conto terzi". d) Veicoli utilizzati da esercenti di circhi equestri o di spettacoli viaggianti per il trasporto delle attrezzature o per uso abitazione. Per i veicoli utilizzati, da esercenti di circhi equestri o di spettacoli viaggianti, per il trasporto delle attrezzature o per uso di abitazione, in quanto la particolare attivita' risulti dal "nullaosta di agibilita' rilasciato dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo, compreso, ove del caso, il traino di "carri ordinari" nel rispetto della norma di cui all'art. 257 del Regolamento al Codice della strada, si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 68%. e) Autoscale, grues autocarrate (su mezzi non idonei a portare carico utile proprio). Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 47%. Per i veicoli dati a noleggio o locazione, ovvero adibiti al trasporto per conto di terzi, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri "conto terzi". f) Per motoveicoli attrezzati ed adibiti ad uno dei servizi di cui alle lettere b), c) ed e) si applicano i premi previsti per motoveicoli adibiti al trasporto di cose - conto proprio - di pari cilindrata e provincia di immatricolazione ridotti del: lett. b).............................. 21% lett. c).............................. 10% lett. e).............................. 40% Per gli stessi motoveicoli dati a noleggio o locazione, ovvero adibiti al trasporto per conto di terzi, le predette riduzioni si applicano sui premi previsti per i motoveicoli "conto terzi". 53) Garanzia verso i terzi trasportati. Si applica un aumento del 5% del premio per l'estensione della garanzia ai danni corporali ai terzi trasportati nell'interno della cabina di guida o a fianco del conducente su apposito sedile (quanto non esista cabina di guida) nei limiti di capienza indicata dalla carta di circolazione. Qualora l'assicurazione comprenda il traino di rimorchio il precedente aumento di premio e' ridotto al 2,50% da calcolarsi sul premio complessivo dell'autotreno o dell'autoarticolato. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A). 54) Tariffe applicabili. a) Tariffa a premio fisso. Maggiorazione del premio per sinistrosita' "Peius" non applicabile per i ciclomotori (art. 6 delle condizioni generali di assicurazione). Se in un periodo di osservazione, come definito dall'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione, vengono pagati o posti a riserva 2 sinistri, sul premio base di tariffa si applica, per l'annualita' immediatamente successiva, l'aumento del 15%. Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati o posti a riserva 3 o piu' sinistri si applica, per l'annualita' immediatamente successiva, l'aumento del 25%. I predetti aumenti si applicano anche nel caso in cui il veicolo sia stato in precedenza assicurato presso altra impresa qualora risultino dovuti in base all'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore. Qualora il contratto sia stipulato per la durata di un anno piu' rateo iniziale, il "Peius" e' dovuto sia sul premio relativo al rateo iniziale che per l'intera annualita' successiva. b) Franchigia fissa ed assoluta. Per assicurazioni di veicoli per trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici, possono essere pattuite le seguenti franchigie fisse ed assolute: A) autoveicoli e relativi rimorchi - franchigia di L. 250.000, sconto 12%; - franchigia di L. 500.000, sconto 22%; - franchigia di L. 1.000.000, sconto 35%; B) ciclomotori, motoveicoli e relativi rimorchi - franchigia di L. 150.000, sconto 12%. Le tariffe per franchigie fisse ed assolute suindicate sono state ottenute applicando i surriportati sconti sui premi della tariffa fissa relativi ad ogni combinazione di massimali prescelta. In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E). Per veicoli gia' assicurati nella forma a "tariffa fissa", la franchigia puo' essere pattuita nelle misure sopra indicate solamente se dalla attestazione sullo stato del rischio relativa al precedente contratto non risulti l'applicazione del "Peius". In caso invece di applicazione del "Peius", le predette misure delle franchigie dovranno essere maggiorate - fermo l'ammontare dei premi - per la sola prima annualita' degli importi indicati nella tabella sottoriportata. Maggiorazioni delle franchigie Franchigia Autocarri Motocarri Lire Lire Lire 150.000 - 87.000 250.000 225.000 - 500.000 300.000 - 1.000.000 375.000 - Detta maggiorazione non si applica per i veicoli di prima immatricolazione o assicurati per la prima volta dopo voltura al P.R.A. per i quali deve essere presentata la carta di circolazione ed il foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto. In caso di mancata presentazione dei predetti documenti o della attestazione dello stato di rischio la franchigia deve essere maggiorata - per la sola prima annualita' - nella misura suindicata. 55) Passaggio di tariffa. Il passaggio da una formula tariffaria ad altra puo' essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto a condizione che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine previsti per la disdetta.