CAPO II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE) PREMESSA L'assicurazione dei rischi indicati nelle sottoestese condizioni aggiuntive e' regolata dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", ad eccezione degli artt. 2, secondo comma, 8 e 16, nonche' per quanto non previsto da tali "Condizioni Generali", dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoestese condizioni aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 4 lett. a), b) e d) della legge. A) Trasportati nella cabina di guida od a fianco del conducente su autocarri o motocarri o su altri veicoli non destinati comunque al trasporto di persone. L'Impresa assicura la responsabilita' del contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni da lesioni personali involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso ai terzi trasportati limitatamente al proprietario della merce e ai dipendenti dell'assicurato e del conducente addetti al servizio del veicolo, escluso il secondo conducente. L'assicurazione copre anche la responsabilita' del conducente per gli stessi danni, a condizione che la circolazione avvenga col consenso di chi ha diritto di disporre del veicolo. Nel caso di veicoli adibiti a locazione senza coducente non sono considerati terzi il locatore, il catario e le persone che si trovino con loro in uno dei rapporti di cui all'art. 4 lett. b), della legge. B) Autoveicoli adibiti a scuola guida - Garanzia terzi trasportati. L'assicurazione copre anche la responsabilita' dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando e' alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. C) Danni e cose di terzi trasportati su autotassametri, autovetture e motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus. L'Impresa assicura la responsabilita' del contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con se' dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonche' bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L'assicurazione comprende ache la responsabilita' del conducente per i predetti danni. D) Carico e scarico. L'Impresa assicura la responsabilita' del contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purche' non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.