(all. 4 - art. 1 bis)
CAPO  II  -  CONDIZIONI  AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON
COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA  (VALIDE  SOLTANTO  SE  ESPRESSAMENTE
RICHIAMATE)
PREMESSA
      L'assicurazione   dei   rischi   indicati   nelle   sottoestese
condizioni aggiuntive  e'  regolata  dalle  "Condizioni  Generali  di
Assicurazione",  ad  eccezione  degli artt. 2, secondo comma, 8 e 16,
nonche' per quanto non previsto da tali "Condizioni Generali",  dalle
norme  disciplinanti  l'assicurazione  facoltativa.  Restano  inoltre
applicabili, salvo deroghe  contenute  nelle  sottoestese  condizioni
aggiuntive  e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le
esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 4 lett. a), b)  e  d)
della legge.
A)    Trasportati nella cabina di guida od a fianco del conducente
      su  autocarri  o  motocarri  o  su  altri veicoli non destinati
      comunque al trasporto di persone.
      L'Impresa  assicura  la  responsabilita'  del contraente e - se
persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni da lesioni
personali  involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo
stesso ai terzi trasportati limitatamente al proprietario della merce
e  ai dipendenti dell'assicurato e del conducente addetti al servizio
del veicolo, escluso il secondo conducente.
      L'assicurazione  copre  anche la responsabilita' del conducente
per gli stessi danni, a condizione che la  circolazione  avvenga  col
consenso di chi ha diritto di disporre del veicolo.
      Nel  caso  di  veicoli  adibiti a locazione senza coducente non
sono considerati terzi il locatore, il catario e le  persone  che  si
trovino  con  loro  in  uno  dei rapporti di cui all'art. 4 lett. b),
della legge.
B)    Autoveicoli adibiti a scuola guida - Garanzia terzi
      trasportati.
      L'assicurazione copre anche la responsabilita' dell'istruttore.
Sono considerati  terzi  l'esaminatore,  l'allievo  conducente  anche
quando  e' alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame,
e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
C)    Danni e cose di terzi trasportati su autotassametri,
      autovetture  e motocarrozzette date a noleggio con conducente o
      ad uso pubblico o su autobus.
      L'Impresa  assicura  la  responsabilita'  del contraente e - se
persona  diversa  -  del  proprietario  del  veicolo  per   i   danni
involontariamente  cagionati  dalla  circolazione  del veicolo stesso
agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che,  per  la  loro
naturale  destinazione,  siano portati con se' dai terzi trasportati,
esclusi denaro, preziosi, titoli, nonche'  bauli,  valigie,  colli  e
loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio,
da furto o da smarrimento.
      L'assicurazione   comprende   ache   la   responsabilita'   del
conducente per i predetti danni.
D)    Carico e scarico.
      L'Impresa  assicura  la  responsabilita'  del contraente e - se
persona diversa -  del  committente  per  i  danni  involontariamente
cagionati  ai  terzi  dalla  esecuzione delle operazioni di carico da
terra sul veicolo e viceversa,  purche'  non  eseguite  con  mezzi  o
dispositivi  meccanici,  esclusi  i danni alle cose trasportate od in
consegna. Le persone trasportate sul veicolo e  coloro  che  prendono
parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.