(all. 5 - art. 1)
CAPO V - NORME RELATIVE AL SETTORE V
56) Motocicli e motocarrozzette ad uso privato per i quali la carta
    di  circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre
    il conducente.
      L'assicurazione non puo' comprendenre la garanzia verso i terzi
trasportati. Si applicano pertanto i corrispondenti premi del settore
V ridotti del 33%.
57) Motocarrozzette da noleggio con conducente o ad uso pubblico.
      L'assicurazione comprende i danni da lesioni personali, nonche'
i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale subiti  dai
terzi trasportati.
      Si applicano i premi previsti per i motocicli ad uso privato di
pari cilindrata e provincia di immatricolazione, aumentati del 35%.
      In   polizza   deve  essere  sempre  richiamata  la  Condizione
aggiuntiva C).
58) Locazione di ciclomotori, motocicli e motocarrozzette senza
    conducente.
      L'assicurazione  puo' essere prestata solo a locatori che siano
muniti  della  prescritta  licenza  di  P.S.  per  la  locazione   di
ciclomotori, motocicli o motocarrozzette senza conducente.
      L'assicurazione  comprende  i danni da lesioni personali subiti
dai  terzi trasportati sul motociclo o sulla motocarrozzetta (esclusi
ciclomotori).
      Si applicano i premi dei ciclomotori e motocicli ad uso privato
di pari cilindrata e  provincia  di  immatricolazione  aumentati  del
100%.
59) Motoslitte.
      Si   applicano  i  premi  previsti  per  i  motocicli  di  pari
cilindrata  e  facendo  riferimento  alla  provincia   di   residenza
dell'assicurato.
60) Motocicli adibiti esclusivamene a scuola guida (art. 497 del
    Regolamento del Codice della Strada).
      Si  applicano  i  premi previsti per i motocicli adibiti ad uso
privato, di pari cilindrata e provincia di immatricolazione, compresa
la  riduzione  del  33%  se  la carta di circolazione non consente il
trasporto di altre persone oltre il conducente.