CAPO III - CONDIZIONI SPECIALI (VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE) E) Franchigia fissa ed assoluta. La presente assicurazione e' stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda dal danneggiato rientri nei limiti della franchigia. E' fatto divieto al contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza. Resta fermo il disposto dell'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, mentre non si applica l'art. 6. F) "Bonus/Malus". La presente assicurazione e' stipulata nella forma "Bonus/Malus" che prevede riduzioni e maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dall'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella di merito che segue: Classi di merito Coefficienti di determinazione del premio ------------------------------------------------------------------- 1 0,50 2 0,53 3 0,56 4 0,59 5 0,62 6 0,66 7 0,70 8 0,74 9 0,78 10 0,82 11 0,88 12 0,94 13 1,00 14 1,15 15 1,30 16 1,50 17 1,75 18 2,00 All'atto della stipulazione il contratto, salvo che sia relativo a veicolo che sostituisca altro veicolo assicurato con polizza in corso nella forma "Bonus/Malus", nel qual caso si applica il disposto del penultimo comma, e' assegnato alla classe di merito 13 della surriportata tabella se relativo a veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella "Bonus/Malus" ovvero alla classe di merito 14 se relativo a: a. veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta, oppure, b. veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b) il contraente e' tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto e' assegnato alla classe di merito 18 nella tabella soprariportata. Per le annualita' successive a quella della stipulazione il contratto e' assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive sotto riportata a seconda che l'Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro per i soli danni a persona l'Impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazione di riserva il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, e' considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive. Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo gia' assicurato presso altra Impresa nella forma "Bonus/Malus" il contratto stesso e' assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 2 del decreto legge 23 dicembre 1976, n.857 convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n.39 rilasciata dal precedente assicuratore. In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto e' assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "Bonus/Malus" che sia scaduto da piu' di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto e' assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classi di merito 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione e' stata rilasciata, o successivamente. Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo gia' assicurato, nella forma tariffaria "Bonus/Malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed e' tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da piu' di tre mesi, si applica la disposizione dell'ottavo comma. Se il precedente contratto di durata temporanea e' stato stipulato con clausola di "franchigia fissa ed assoluta" il Contraente e' tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della tabella di merito riportata al primo comma ed il contratto e' assegnato a questa classe. La disposizione di cui al settimo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella attestazione, o, se il precedente contratto si e' risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto e' assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione. L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi di disposizioni di cui al settimo e ottavo comma e' soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella di stipulazione del contratto, purche' cio' avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sara' rimborsata dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto, o nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sara' conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualita'. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo gia' assicurato all'estero, il contratto stesso e' assegnato alla classe di merito 14, a meno che il contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualita' immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio. Per le annualita' successive si applica anche per i contratti di cui ai commi stesto, settimo, ottavo, nono e decimo la disposizione del quinto comma. La stessa disposizione si applica, altresi', all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "Bonus/Malus" in corso con l'Impresa che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma. L'Impresa qualora un sinistro gia' posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il contraente originario, assegnera' il contratto, all'atto del primo rinnovo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione e' stata effettuata alla classe di merito alla qualo lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, una nuova attestazione sullo stato del rischio della quale dovra' tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa. Nel caso in cui un sinistro gia' eliminato come senza seguito venga riaperto si procedera', all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio. Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati" Classe di merito 0 1 2 3 4 o piu' sinistri sinistro sinistri sinistri sinistri 1 1 3 6 9 12 2 1 4 7 10 13 3 2 5 8 11 14 4 3 6 9 12 15 5 4 7 10 13 16 6 5 8 11 14 17 7 6 9 12 15 18 8 7 10 13 16 18 9 8 11 14 17 18 10 9 12 15 18 18 11 10 13 16 18 18 12 11 14 17 18 18 13 12 15 18 18 18 14 13 16 18 18 18 15 14 17 18 18 18 16 15 18 18 18 18 17 16 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 E' data facolta' al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio consenguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. In caso di sostituzione del contratto e' mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il merito, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purche' non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato. Cio' vale anche nel caso di sostituzione del contratto conseguente alle alienazione del veicolo ed alla sua sostituzione con un altro, anche se di diversa potenza o provincia di immatricolazione. L'estensione dell'assicurazione a garanzie accessorie a quella della responsabilita' civile autoveicoli, anche se attuata con sostituzione del contratto, non comporta di per se' spostamenti del contratto stesso della classe di merito alla quale esso e' assegnato al momento dell'estensione.