(all. 5 - art. 1 bis)
CAPO  III  -  CONDIZIONI  SPECIALI  (VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE
RICHIAMATE)
E) Franchigia fissa ed assoluta.
      La  presente assicurazione e' stipulata con franchigia fissa ed
assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.
      Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare
all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante  nei  limiti  della
franchigia.
      L'Impresa  conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel
caso  che  la  domanda  dal  danneggiato  rientri  nei  limiti  della
franchigia.
      E'  fatto  divieto  al contraente di assicurare o, comunque, di
pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia  indicata
in polizza.
      Resta  fermo  il disposto dell'art. 5 delle Condizioni Generali
di Assicurazione, mentre non si applica l'art. 6.
F) "Bonus/Malus".
      La    presente   assicurazione   e'   stipulata   nella   forma
"Bonus/Malus"  che  prevede  riduzioni  e  maggiorazioni  di  premio,
rispettivamente,  in  assenza od in presenza di sinistri nei "periodi
di osservazione" quali definiti dall'art. 7 delle Condizioni Generali
di Assicurazione e che si articola in diciotto classi di appartenenza
corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o  crescenti,
determinati secondo la tabella di merito che segue:
       Classi di merito              Coefficienti di determinazione
                                                del premio
-------------------------------------------------------------------
            1                                      0,50
            2                                      0,53
            3                                      0,56
            4                                      0,59
            5                                      0,62
            6                                      0,66
            7                                      0,70
            8                                      0,74
            9                                      0,78
           10                                      0,82
           11                                      0,88
           12                                      0,94
           13                                      1,00
           14                                      1,15
           15                                      1,30
           16                                      1,50
           17                                      1,75
           18                                      2,00
      All'atto   della  stipulazione  il  contratto,  salvo  che  sia
relativo a veicolo  che  sostituisca  altro  veicolo  assicurato  con
polizza  in corso nella forma "Bonus/Malus", nel qual caso si applica
il disposto del penultimo comma, e' assegnato alla classe  di  merito
13  della  surriportata  tabella  se relativo a veicolo assicurato in
precedenza in forma  diversa  da  quella  "Bonus/Malus"  ovvero  alla
classe di merito 14 se relativo a:
a.  veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per
    la prima volta, oppure,
b.  veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al
    pubblico registro automobilistico.
      Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle
precedenti lett. a) e b) il contraente e' tenuto ad esibire la  carta
di  circolazione  del  veicolo  ed  il  relativo foglio complementare
ovvero l'appendice di cessione del contratto.
      In  difetto  il contratto e' assegnato alla classe di merito 18
nella tabella soprariportata.
      Per  le  annualita'  successive  a quella della stipulazione il
contratto e' assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe  di  merito
di  pertinenza  in  base  alla  tabella  di  regole  evolutive  sotto
riportata a seconda  che  l'Impresa  abbia  o  meno  effettuato,  nel
periodo   di  osservazione,  pagamenti  per  il  risarcimento,  anche
parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto
periodo.   Lo  stesso  criterio  vale  per  il  caso che a seguito di
denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro  per  i  soli
danni  a  persona  l'Impresa abbia provveduto all'appostazione di una
riserva  per  il  presumibile  importo  del  danno.  In  mancanza  di
risarcimento,  anche  parziale,  di  danni  ovvero di appostazione di
riserva il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o  di
richiesta  di  risarcimento,  e'  considerato immune da sinistri agli
effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
      Nel  caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca
a  veicolo  gia'  assicurato  presso  altra   Impresa   nella   forma
"Bonus/Malus"   il  contratto  stesso  e'  assegnato  all'atto  della
stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto  delle
indicazioni  risultanti  dall'attestazione  di  cui  all'art.  2  del
decreto legge 23 dicembre 1976, n.857 convertito  con  modificazioni,
nella   legge  26  febbraio  1977,  n.39  rilasciata  dal  precedente
assicuratore.
      In  mancanza  della  consegna dell'attestazione il contratto e'
assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata.
      Il  criterio  di  cui  al comma precedente si applica anche nel
caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato  nella
forma "Bonus/Malus" che sia scaduto da piu' di tre mesi, salvo che il
Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892  e
1893  del  Codice  Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo
successivo  alla  data  di  scadenza  del  precedente  contratto.  In
presenza  di tale dichiarazione, il nuovo contratto e' assegnato alla
classe di merito indicata nell'attestazione  ovvero  alla  classi  di
merito  14  a  seconda  che  la  stipulazione  dello  stesso avvenga,
rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del  contratto  per  il
quale l'attestazione e' stata rilasciata, o successivamente.
      Nel   caso  che  il  contratto  si  riferisca  a  veicolo  gia'
assicurato, nella forma tariffaria "Bonus/Malus" per durata inferiore
all'anno,   il   Contraente  deve  esibire  il  precedente  contratto
temporaneo ed e'  tenuto  al  pagamento  del  premio  previsto  dalla
tariffa  per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato
assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.  Qualora  il
contratto  risulti  scaduto  da  piu'  di  tre  mesi,  si  applica la
disposizione dell'ottavo comma. Se il precedente contratto di  durata
temporanea  e'  stato  stipulato con clausola di "franchigia fissa ed
assoluta" il Contraente e' tenuto al pagamento  del  premio  previsto
per  la classe 13 della tabella di merito riportata al primo comma ed
il contratto e' assegnato a questa classe.
      La  disposizione di cui al settimo comma non si applica qualora
il  contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore
ad   un  anno  presso  una  Impresa  alla  quale  sia  stata  vietata
l'assunzione di nuovi affari o che sia stata  posta  in  liquidazione
coatta  amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta
dell'attestazione all'Impresa o al Commissario  liquidatore.  In  tal
caso  il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli  elementi  che  avrebbero
dovuto  essere  indicati  nella  attestazione,  o,  se  il precedente
contratto si e' risolto prima della scadenza annuale,  la  classe  di
merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto e' assegnato
alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
      L'assegnazione  alla classe di merito 18 effettuata ai sensi di
disposizioni di cui al settimo e ottavo comma e' soggetta a revisione
sulla  base  delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in
data successiva a quella di stipulazione del contratto, purche'  cio'
avvenga   non  oltre  sei  mesi  da  quest'ultima  data.  L'eventuale
differenza di  premio  risultante  a  credito  del  Contraente  sara'
rimborsata  dall'Impresa  entro  la data di scadenza del contratto, o
nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sara' conteggiata sull'ammontare
del premio per la nuova annualita'.
      Nel  caso  in  cui  il  contratto  si  riferisca a veicolo gia'
assicurato all'estero, il contratto stesso e' assegnato  alla  classe
di  merito  14,  a  meno che il contraente non consegni dichiarazione
rilasciata  dal   precedente   assicuratore   estero   che   consenta
l'assegnazione  ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri
nelle annualita'  immediatamente  precedenti  alla  stipulazione  del
nuovo  contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti,
attestazione dello stato di rischio.
      Per  le  annualita' successive si applica anche per i contratti
di  cui  ai  commi  stesto,  settimo,  ottavo,  nono  e   decimo   la
disposizione  del  quinto  comma.  La stessa disposizione si applica,
altresi', all'atto di  ciascun  rinnovo,  ai  contratti  nella  forma
"Bonus/Malus"  in  corso  con  l'Impresa  che  vengono rinnovati alla
scadenza annuale nella stessa forma.
      L'Impresa   qualora  un  sinistro  gia'  posto  a  riserva  sia
successivamente  eliminato  come  senza  seguito,  ed   il   rapporto
assicurativo   a  tale  momento  risulti  ancora  in  essere  con  il
contraente originario, assegnera' il contratto,  all'atto  del  primo
rinnovo  alla  chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione e' stata
effettuata alla classe di merito alla qualo lo stesso  sarebbe  stato
assegnato   nel   caso  che  il  sinistro  non  fosse  avvenuto,  con
conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e  quello  che
essa avrebbe avuto il diritto di percepire.
      Qualora   il  rapporto  assicurativo  sia  cessato,  una  nuova
attestazione sullo stato del rischio della quale dovra' tenersi conto
nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al
quale si riferisce l'attestazione stessa.
      Nel  caso  in cui un sinistro gia' eliminato come senza seguito
venga riaperto si procedera', all'atto del primo rinnovo di contratto
successivo  alla  riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione
della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella
delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.
              Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"
  Classe
 di merito
                    0        1        2        3     4 o piu'
                 sinistri sinistro sinistri sinistri sinistri
        1           1        3         6       9        12
        2           1        4         7      10        13
        3           2        5         8      11        14
        4           3        6         9      12        15
        5           4        7        10      13        16
        6           5        8        11      14        17
        7           6        9        12      15        18
        8           7       10        13      16        18
        9           8       11        14      17        18
       10           9       12        15      18        18
       11          10       13        16      18        18
       12          11       14        17      18        18
       13          12       15        18      18        18
       14          13       16        18      18        18
       15          14       17        18      18        18
       16          15       18        18      18        18
       17          16       18        18      18        18
       18          17       18        18      18        18
      E'  data  facolta' al Contraente di evitare le maggiorazioni di
premio o di  fruire  delle  riduzioni  di  premio  consenguenti  alla
applicazione  delle  regole  evolutive  di  cui  alla sopra riportata
tabella offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto,  il
rimborso  degli  importi  da essa liquidati per tutti o per parte dei
sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente  al  rinnovo
stesso.
      In  caso  di  sostituzione  del contratto e' mantenuta ferma la
scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque
ne sia il merito, non interrompe il periodo di osservazione in corso,
purche' non  vi  sia  sostituzione  della  persona  del  proprietario
assicurato.  Cio'  vale  anche nel caso di sostituzione del contratto
conseguente alle alienazione del veicolo ed alla sua sostituzione con
un   altro,   anche   se   di   diversa   potenza   o   provincia  di
immatricolazione.
      L'estensione  dell'assicurazione a garanzie accessorie a quella
della  responsabilita'  civile  autoveicoli,  anche  se  attuata  con
sostituzione  del  contratto, non comporta di per se' spostamenti del
contratto stesso della classe di merito alla quale esso e'  assegnato
al momento dell'estensione.