CAPO V - APPENDICE PER ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLA CIRCOLAZIONE ALL'ESTERO a. La validita' dell'assicurazione per il veicolo descritto nella carta internazionale di assicurazione veicoli a motore (carta verde) all'uopo rilasciata, viene estesa ai danni che il veicolo stesso cagioni durante la circolazione nel territorio dei Paesi riportati sulla carta verde stessa. b. Per la circolazione nei Paesi anzidetti nei quali esiste il regime di assicurazione obbligatoria, la garanzia si intende prestata in base alle disposizioni ed entro i limiti della legge sull'assicurazione stessa. L'Impresa risponde, inoltre, entro i massimali della polizza, ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell'assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni e cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato). c. La carta verde e' valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, l'Impresa risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, alla condizione che al momento del sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore. d. Qualora la polizza in relazione alla quale e' rilasciata la carta verde, cessi di avere validita' nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, e' convenuto che anche questa cessa di avere vigore ed il Contraente e' obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa: l'uso del documento al di la' della data di cessazione della polizza e' illecito e comporta responsabilita' e sanzioni di legge. Il Contraente L'Impresa ............ ............