(all. 7 - art. 1 bis)
CAPO  V  -  APPENDICE PER ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLA CIRCOLAZIONE
ALL'ESTERO
a.    La validita' dell'assicurazione per il veicolo descritto nella
      carta  internazionale  di assicurazione veicoli a motore (carta
      verde) all'uopo  rilasciata,  viene  estesa  ai  danni  che  il
      veicolo  stesso  cagioni durante la circolazione nel territorio
      dei Paesi riportati sulla carta verde stessa.
b.    Per la circolazione nei Paesi anzidetti nei quali esiste il
      regime  di  assicurazione  obbligatoria, la garanzia si intende
      prestata in base alle disposizioni  ed  entro  i  limiti  della
      legge sull'assicurazione stessa.
      L'Impresa risponde, inoltre, entro i massimali della polizza,
      ed  a  termini  di  questa,  per  danni  che non siano compresi
      nell'assicurazione obbligatoria del  Paese  visitato  (danni  e
      cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al
      Paese visitato).
c.    La carta verde e' valida per il periodo in essa indicato.
      Tuttavia,  qualora  la  scadenza  del documento coincida con la
      scadenza del periodo di assicurazione per il quale  sono  stati
      pagati  il premio o la rata di premio, l'Impresa risponde anche
      dei danni che si verifichino fino  alle  ore  ventiquattro  del
      quindicesimo  giorno dopo quello di scadenza del premio o delle
      rate di premio successive, alla condizione che al  momento  del
      sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore.
d.    Qualora la polizza in relazione alla quale e' rilasciata la
      carta  verde, cessi di avere validita' nel corso del periodo di
      assicurazione e comunque prima della  scadenza  indicata  sulla
      carta  verde,  e'  convenuto  che  anche  questa cessa di avere
      vigore  ed  il  Contraente  e'  obbligato  a  farne   immediata
      restituzione  all'Impresa:  l'uso del documento al di la' della
      data  di  cessazione  della  polizza  e'  illecito  e  comporta
      responsabilita' e sanzioni di legge. Il
    Contraente                                 L'Impresa
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