(all. 8 - art. 1)
CAPO VIII - NORME RELATIVE ALLE CARTE VERDI
68) Premio.
      I premi stabiliti per la carta verde sono applicabili anche nel
caso in cui la carta verde sia emessa in  corso  di  contratto  o  su
polizza  con  durata  temporanea  e  sono  comprensivi:  della  tassa
governativa, della garanzia per i terzi  trasportati  e  dell'importo
fisso   di  L.   1.240  a  copertura  dell'onere  dei  danni  occorsi
all'estero ad utenti di veicoli a motore non assicurati, nei casi nei
quali  e'  applicabile  del  Consiglio della Comunita' Europee del 24
aprile 1972 n. 166 oppure assicurati presso  impresa  socie  dell'UCI
poste  in  liquidazione  coata  amministrativa  (c.d.  Importo  fisso
DILCNA).
      L'eventuale   duplicazione   della   carta  verde  in  caso  di
smarrimento, il frazionamento del premio o la variazione  di  rischio
nell'ambito  dello  stesso  settore  non comportano alcun soprapremio
fino al raggiungimento della scadenza del contratto.
69) Durata.
      Salvo  quanto  previsto  al  comma  seguente,  non sono ammesse
durate maggiori di un anno. Per i contratti di durata temporanea, per
quelli con premio frazionato e per le carte verdi emesse nel corso di
contratto, la durata di  queste  dovra'  coincidere  con  quella  del
periodo di assicurazione in corso con premio pagato.
      Per  i  contratti  stipulati  per  periodi  di  tempo superiori
all'anno, con pagamento del premio anticipato in unica soluzione  per
tutta  la  durata  contrattuale,  e'  ammesso il rilascio della carta
verde per durata anche superiore all'anno e con scadenza con la  data
finale  del  periodo  di assicurazione in corso con premio pagato. Il
premio  "carta  verde"  in  tal  caso   dovra'   essere   corrisposto
anticipatamente  ed in unica soluzione per l'intero periodo. Per ogni
anno o frazione di anno di  garanzia  dovra'  essere  corrisposto  un
premio annuale di "carta verde" senza alcuna riduzione.