CAPO VIII - NORME RELATIVE ALLE CARTE VERDI 68) Premio. I premi stabiliti per la carta verde sono applicabili anche nel caso in cui la carta verde sia emessa in corso di contratto o su polizza con durata temporanea e sono comprensivi: della tassa governativa, della garanzia per i terzi trasportati e dell'importo fisso di L. 1.240 a copertura dell'onere dei danni occorsi all'estero ad utenti di veicoli a motore non assicurati, nei casi nei quali e' applicabile del Consiglio della Comunita' Europee del 24 aprile 1972 n. 166 oppure assicurati presso impresa socie dell'UCI poste in liquidazione coata amministrativa (c.d. Importo fisso DILCNA). L'eventuale duplicazione della carta verde in caso di smarrimento, il frazionamento del premio o la variazione di rischio nell'ambito dello stesso settore non comportano alcun soprapremio fino al raggiungimento della scadenza del contratto. 69) Durata. Salvo quanto previsto al comma seguente, non sono ammesse durate maggiori di un anno. Per i contratti di durata temporanea, per quelli con premio frazionato e per le carte verdi emesse nel corso di contratto, la durata di queste dovra' coincidere con quella del periodo di assicurazione in corso con premio pagato. Per i contratti stipulati per periodi di tempo superiori all'anno, con pagamento del premio anticipato in unica soluzione per tutta la durata contrattuale, e' ammesso il rilascio della carta verde per durata anche superiore all'anno e con scadenza con la data finale del periodo di assicurazione in corso con premio pagato. Il premio "carta verde" in tal caso dovra' essere corrisposto anticipatamente ed in unica soluzione per l'intero periodo. Per ogni anno o frazione di anno di garanzia dovra' essere corrisposto un premio annuale di "carta verde" senza alcuna riduzione.