CAPO IX - NORME RELATIVE ALLA FORMA TARIFFARIA "4R" 70) Massimali La tariffa prevede i seguenti massimali di garanzia: Massimali ------ 1.500 700 300 milioni 3.000 1.000 500 " 3.000 1.000 1.000 " 1.500 1.500 1.500 " 2.000 2.000 2.000 " 3.000 3.000 3.000 " 4.000 4.000 4.000 " 5.000 5.000 5.000 " 7.000 7.000 7.000 " 71) Franchigia. La franchigia e' fissata, per ogni sinistro denunciato in ogni annualita' assicurativa, nella misura del 50% del premio della tariffa approvata. Dopo due annualita' assicurative intere e consecutive indenni da sinistri la franchigia e' ridotta al 40% del premio di tariffa e dopo ulteriori due annalita' intere e consecutive di assicurazione indenni da sinistro la franchigia e' ridotta al 25% del premio di tariffa. Dopo il primo sinistro sara' applicata una franchigia pari al 50% del premio. Qualora il contratto si riferisca a veicolo immatricolato per la prima volta a veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A., la franchigia e' fissata al 100% della tariffa approvata. Dopo una annualita' assicurativa indenne da sinistri sara' applicata la franchigia del 50% del premio di tariffa e per i periodi successivi varra' quanto sopra stabilito. Per gli assicurati provenienti dalla tariffa "Bonus/Malus", sara' applicata a seconda della classe di merito di appartenenza una franchigia iniziale fissata nelle seguenti misure del premio di tariffa. Classe di merito Franchigia Tariffa in vigore percentuale del premio al 30 aprile 1990 1b-1a-1 25 2 25 3 50 4 50 5 100 6 100 7 110 8 110 9 110 10 120 11 120 Le franchigie corrispondenti alle classi di merito 7, 8, 9, 10, 11 saranno applicate per i sinistri causati nella prima annualita' assicurativa. 72) Veicoli assicurabili Sono assicurabili: I - tutte le autovetture a. in servizio privato b. da noleggio con conducente c. adibite a scuola guida. nonche' II - gli autoveicoli destinati ad uso promiscuo purche' il loro peso a pieno carico non superi i 35 q.li e siano abilitati al trasporto di non piu' di 9 persone, compreso il conducente. 73) Soprapremio per traino. Per il traino di rimorchio campeggio o di carrello portaimbarcazione e simili, si applichera' sul premio annuo dell'autovettura trainante, un aumento del 5%. 74) Sospensione in corso di contratto. La sospensione delle garanzie, ferma restando la norma n. 6 del Capo I, non potra' superare i 12 mesi. 75) Norme applicabili. Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Capo, si applicano le norme dei Capi I e III in quanto compatibili.