(all. 9 - art. 1)
CAPO IX - NORME RELATIVE ALLA FORMA TARIFFARIA "4R"
70) Massimali
La tariffa prevede i seguenti massimali di garanzia:
                         Massimali
                          ------
          1.500           700            300            milioni
          3.000         1.000            500               "
          3.000         1.000          1.000               "
          1.500         1.500          1.500               "
          2.000         2.000          2.000               "
          3.000         3.000          3.000               "
          4.000         4.000          4.000               "
          5.000         5.000          5.000               "
          7.000         7.000          7.000               "
71) Franchigia.
      La  franchigia e' fissata, per ogni sinistro denunciato in ogni
annualita' assicurativa,  nella  misura  del  50%  del  premio  della
tariffa approvata.
      Dopo  due  annualita' assicurative intere e consecutive indenni
da sinistri la franchigia e' ridotta al 40% del premio di  tariffa  e
dopo  ulteriori  due  annalita' intere e consecutive di assicurazione
indenni da sinistro la franchigia e' ridotta al  25%  del  premio  di
tariffa.
      Dopo  il  primo sinistro sara' applicata una franchigia pari al
50% del premio.
      Qualora  il  contratto si riferisca a veicolo immatricolato per
la prima volta a veicolo assicurato  per  la  prima  volta  dopo  una
voltura  al  P.R.A.,  la  franchigia e' fissata al 100% della tariffa
approvata.  Dopo una  annualita'  assicurativa  indenne  da  sinistri
sara'  applicata  la franchigia del 50% del premio di tariffa e per i
periodi successivi varra' quanto sopra stabilito.
      Per  gli  assicurati  provenienti  dalla tariffa "Bonus/Malus",
sara' applicata a seconda della classe di merito di appartenenza  una
franchigia  iniziale  fissata  nelle  seguenti  misure  del premio di
tariffa.
            Classe di merito                      Franchigia
            Tariffa in vigore                percentuale del premio
            al 30 aprile 1990
               1b-1a-1                                25
               2                                      25
               3                                      50
               4                                      50
               5                                     100
               6                                     100
               7                                     110
               8                                     110
               9                                     110
              10                                     120
              11                                     120
      Le franchigie corrispondenti alle classi di merito 7, 8, 9, 10,
11 saranno applicate per i sinistri causati  nella  prima  annualita'
assicurativa.
72) Veicoli assicurabili
         Sono assicurabili:
I -  tutte le autovetture
a.   in servizio privato
b.   da noleggio con conducente
c.   adibite a scuola guida.
nonche'
II - gli autoveicoli destinati ad uso promiscuo purche' il loro peso
     a  pieno  carico  non  superi  i  35  q.li  e siano abilitati al
     trasporto di non piu' di 9 persone, compreso il conducente.
73) Soprapremio per traino.
      Per   il   traino   di   rimorchio   campeggio  o  di  carrello
portaimbarcazione  e  simili,  si  applichera'   sul   premio   annuo
dell'autovettura trainante, un aumento del 5%.
74) Sospensione in corso di contratto.
      La sospensione delle garanzie, ferma restando la norma n. 6 del
Capo I, non potra' superare i 12 mesi.
75) Norme applicabili.
      Per  quanto non espressamente previsto dalle norme del presente
Capo, si applicano le norme dei Capi I e III in quanto compatibili.