(all. 9 - art. 1 bis)
CAPO II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI
          RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (VALIDE
          SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE)
PREMESSA
L'assicurazione  dei  rischi  indicati  nelle  sottoestese Condizioni
aggiuntive e' regolata dalle "Condizioni generali di  assicurazione",
ad  eccezione  degli  artt.  2,  secondo  comma, 8 a 15, nonche', per
quanto non  previsto  da  tali  "Condizioni  generali",  dalle  norme
disciplinanti    l'assicurazione    facoltativa.    Restano   inoltre
applicabili, salvo deroghe  contenute  nelle  sottoestese  Condizioni
aggiuntive  e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le
esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 4, lett. a,  b,  e  d
della Legge.
A)  Natanti adibiti a scuola guida - Garanzia terzi trasportati.
      L'assicurazione copre anche la responsabilita' dell'istruttore.
Sono considerati  terzi  l'esaminatore,  l'allievo  conducente  anche
quando  e' alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame,
e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
B)  Danni e cose ed animali di terzi.
      L'impresa    assicura    la   responsabilita'   per   i   danni
involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del
natante a cose ed animali di terzi.  L'assicurazione e' stipulata con
una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura  indicata  nel
fontespizio.
      L'Impresa  conserva  il  diritto  di  gestire  la  vertenza nei
confronti  del  danneggiato  anche  nel  caso  che  la   domanda   di
quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.
      Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si
trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con  se'
dalle  persone  trasportate, salvo, per i natanti adibiti a trasporto
pubblico di persone, il disposto delle Condizioni aggiuntive C o D.
C)  Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al
    trasporto pubblico di persone.
      L'Impresa    assicura    la   responsabilita'   per   i   danni
involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del
natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la
loro  naturale  destinazione,  siano  portati  con  se'   dai   terzi
trasportati,   esclusi   denaro,  preziosi,  titoli,  nonche'  bauli,
valigie, colli e loro  contenuto;  sono  parimenti  esclusi  i  danni
derivanti  da  incendio,  da  furto  o da smarrimento. La garanzia e'
prestata fino  ad  un  massimo  di  lire  200.000  per  ogni  persona
danneggiata.
D)  Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi
    trasportati  su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone.
1)  Danni a cose ed animali di terzi.
      L'Impresa    assicura    la   responsabilita'   per   i   danni
involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del
natante a cose ed animali di terzi.
      L'assicurazione  e'  stipulata con la franchigia assoluta di L.
50.000 per ogni sinistro.
      L'Impresa  conserva  il  diritto  di  gestire  la  vertenza nei
confronti  del  danneggiato  anche  nel  caso  che  la   domanda   di
quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.
      Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si
trovino a bordo del natante.
2)  Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al
    trasporto pubblico di persone.
      L'Impresa    assicura    la   responsabilita'   per   i   danni
involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del
natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la
loro  naturale  destinazione,  siano  portati  con  se'   dai   terzi
trasportasti,   esclusi  danaro,  preziosi,  titoli,  nonche'  bauli,
valigie, colli e loro  contenuto;  sono  parimenti  esclusi  i  danni
derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
      La  garanzia  e'  prestata fino ad un massimo di L. 200.000 per
ogni persona danneggiata.
E)  Attivita'  idrosciatoria;  traino di paracadute ascensionale o di
deltaplano.
      L'Impresa    assicura    la   responsabilita'   per   i   danni
involontariamente cadionati a terzi, compresa  la  persona  trainata,
dall'esercizio dell'attivita' di traino.