CAPO II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE) PREMESSA L'assicurazione dei rischi indicati nelle sottoestese Condizioni aggiuntive e' regolata dalle "Condizioni generali di assicurazione", ad eccezione degli artt. 2, secondo comma, 8 a 15, nonche', per quanto non previsto da tali "Condizioni generali", dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoestese Condizioni aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 4, lett. a, b, e d della Legge. A) Natanti adibiti a scuola guida - Garanzia terzi trasportati. L'assicurazione copre anche la responsabilita' dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando e' alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. B) Danni e cose ed animali di terzi. L'impresa assicura la responsabilita' per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. L'assicurazione e' stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura indicata nel fontespizio. L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con se' dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, il disposto delle Condizioni aggiuntive C o D. C) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone. L'Impresa assicura la responsabilita' per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con se' dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonche' bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia e' prestata fino ad un massimo di lire 200.000 per ogni persona danneggiata. D) Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone. 1) Danni a cose ed animali di terzi. L'Impresa assicura la responsabilita' per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. L'assicurazione e' stipulata con la franchigia assoluta di L. 50.000 per ogni sinistro. L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante. 2) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone. L'Impresa assicura la responsabilita' per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con se' dai terzi trasportasti, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonche' bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia e' prestata fino ad un massimo di L. 200.000 per ogni persona danneggiata. E) Attivita' idrosciatoria; traino di paracadute ascensionale o di deltaplano. L'Impresa assicura la responsabilita' per i danni involontariamente cadionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attivita' di traino.