Art. 4.
  E'   consentito   l'impiego   di  stampati  meccanografici  per  la
compilazione della  denuncia,  previa  specifica  autorizzazione  del
Ministero  delle  finanze,  purche'  sia  assicurata  la  conformita'
strutturale con i modelli di cui all'art. 1 anche per quanto riguarda
la sequenza e l'intestazione dei dati richiesti.