Art. 5.
  La  presentazione  della  denuncia  di  cui  all'art. 1 deve essere
effettuata mediante consegna diretta al comune competente,  il  quale
anche  se  non  richiesto  deve  rilasciare  ricevuta, ovvero tramite
spedizione in busta, a mezzo di raccomandata postale  senza  ricevuta
di ritorno, indirizzata all'ufficio tributi del comune competente; in
quest'ultimo caso, la denuncia si considera presentata nel giorno  in
cui e' consegnata all'ufficio postale.
  Il  presente decreto, unitamente ai modelli, sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 27 aprile 1990
                                          Il Ministro delle finanze
                                                  FORMICA
p. Il Ministro dell'interno
         FAUSTI