Art. 5. La presentazione della denuncia di cui all'art. 1 deve essere effettuata mediante consegna diretta al comune competente, il quale anche se non richiesto deve rilasciare ricevuta, ovvero tramite spedizione in busta, a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, indirizzata all'ufficio tributi del comune competente; in quest'ultimo caso, la denuncia si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata all'ufficio postale. Il presente decreto, unitamente ai modelli, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 aprile 1990 Il Ministro delle finanze FORMICA p. Il Ministro dell'interno FAUSTI