Art. 7.
  Il  rimborso  dei  buoni  e  il  pagamento degli interessi verranno
effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso
legale in Italia all'atto del pagamento, o in lire italiane.
  Il  capitale  da  rimborsare  e  gli  interessi  da  pagare in lire
italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al  valore
nominale  in  ECU  convertito in lire italiane sulla base della media
delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e  di
Milano,  rilevate  dall'Ufficio  italiano  dei  cambi,  nel giorno 14
maggio 1991.
  Ove  necessario,  gli  importi da corrispondere saranno arrotondati
alle 5 lire piu' vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che  si
tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.
  Gli  operatori "non residenti" potranno ottenere il pagamento degli
interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, oltre  che  in
lire, avanzandone richiesta tramite la "banca abilitata" intestataria
del  conto  di  deposito  della  gestione  centralizzata,  entro   il
quindicesimo giorno che precede la data di pagamento.
  Ove  necessario,  gli importi netti da corrispondere in ECU saranno
arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, a
seconda  che  la  cifra  successiva  sia  o  non  sia  superiore  a 5
millesimi.