Art. 7. Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, o in lire italiane. Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, nel giorno 14 maggio 1991. Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle 5 lire piu' vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi. Gli operatori "non residenti" potranno ottenere il pagamento degli interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, oltre che in lire, avanzandone richiesta tramite la "banca abilitata" intestataria del conto di deposito della gestione centralizzata, entro il quindicesimo giorno che precede la data di pagamento. Ove necessario, gli importi netti da corrispondere in ECU saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, a seconda che la cifra successiva sia o non sia superiore a 5 millesimi.