Art. 3.
  La  gestione  delle  autobotti  e  delle  apparecchiature,  di  cui
all'articolo 1 viene affidata al Ministero dell'interno  -  Direzione
generale  della  protezione  civile  e dei servizi antincendi, con il
quale verranno definite, tramite apposita convenzione,  le  modalita'
per  il  loro  impiego,  nonche'  la  scelta  delle  localita' per il
deposito e la custodia degli stessi.