Art. 3. La gestione delle autobotti e delle apparecchiature, di cui all'articolo 1 viene affidata al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, con il quale verranno definite, tramite apposita convenzione, le modalita' per il loro impiego, nonche' la scelta delle localita' per il deposito e la custodia degli stessi.