Art. 4.
  Per  le  esigenze connesse al potenziamento delle attivita' volte a
fronteggiare gli incendi boschivi, e' autorizzata la spesa di lire 39
miliardi.
  Tale  spesa  e' destinata quanto a lire 14 miliardi a consentire la
concessione  di  contributi  finanziari  a   favore   del   Ministero
dell'interno  per  il  richiamo  di  personale  volontario  del Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco  ed  il  potenziamento  del  parco
automezzi antincendio.
  La  spesa  di  cui  al primo comma e', altresi', destinata quanto a
lire 25 miliardi  per  fronteggiare  le  previste  maggiori  esigenze
connesse  agli interventi aerei coordinati dal C.O.A.U. e consistenti
nel noleggio e gestione, unitamente al Ministero  dell'agricoltura  e
delle  foreste, dei due velivoli Canadair CL215, di cui al successivo
articolo 5, in aggiunta ai 4 velivoli dello stesso tipo di proprieta'
di detto Ministero, e nel maggior onere per il previsto incremento di
attivita' di tali  velivoli  e  degli  aeromobili  che  vengono  resi
disponibili dal Ministero della difesa.
  L'anzidetto  importo  e'  destinato,  altresi',  a fronteggiare gli
oneri accessori per spese  di  rischieramento  dei  mezzi  aerei,  di
personale, di materiali, di attrezzature e di infrastrutture a terra.