Art. 4. Per le esigenze connesse al potenziamento delle attivita' volte a fronteggiare gli incendi boschivi, e' autorizzata la spesa di lire 39 miliardi. Tale spesa e' destinata quanto a lire 14 miliardi a consentire la concessione di contributi finanziari a favore del Ministero dell'interno per il richiamo di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il potenziamento del parco automezzi antincendio. La spesa di cui al primo comma e', altresi', destinata quanto a lire 25 miliardi per fronteggiare le previste maggiori esigenze connesse agli interventi aerei coordinati dal C.O.A.U. e consistenti nel noleggio e gestione, unitamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dei due velivoli Canadair CL215, di cui al successivo articolo 5, in aggiunta ai 4 velivoli dello stesso tipo di proprieta' di detto Ministero, e nel maggior onere per il previsto incremento di attivita' di tali velivoli e degli aeromobili che vengono resi disponibili dal Ministero della difesa. L'anzidetto importo e' destinato, altresi', a fronteggiare gli oneri accessori per spese di rischieramento dei mezzi aerei, di personale, di materiali, di attrezzature e di infrastrutture a terra.