Art. 6
  Il  complessivo onere di lire 74 miliardi derivante dall'attuazione
della  presente  ordinanza  e'  posto  a  carico  del  fondo  per  la
protezione civile.
  A  tal fine, il predetto fondo e' integrato mediante corrispondente
utilizzo delle somme iscritte al cap. 9010 dello stato di  previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1990.
  Il  competente  Ministro  del tesoro provvede a versare le relative
somme al fondo per la protezione civile.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
   Roma, 24 maggio 1990
                                               Il Ministro: LATTANZIO