Art. 6 Il complessivo onere di lire 74 miliardi derivante dall'attuazione della presente ordinanza e' posto a carico del fondo per la protezione civile. A tal fine, il predetto fondo e' integrato mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte al cap. 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990. Il competente Ministro del tesoro provvede a versare le relative somme al fondo per la protezione civile. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 24 maggio 1990 Il Ministro: LATTANZIO