Art. 3.
  Il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari nel Mezzogiorno si
riserva  l'approvazione  degli  atti   contrattuali   stipulati   dal
direttore   dell'ufficio  speciale  e  l'adozione  dei  provvedimenti
provvisori e definitivi di conferimento dei contributi  di  cui  agli
articoli 21 e 32 sopra citati.