IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto 17 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia sanitaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visti gli articoli 11, 17 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462 CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 333 del 3 dicembre 1982); Visti gli articoli 12 e 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, contenente norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea (Gazzetta Ufficiale n. 319 del 18 dicembre 1971); Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91 CEE del 7 febbraio 1983, che modifica la direttiva n. 72/462 CEE e n. 77/96 CEE; Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985, recante norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione (Gazzetta Ufficiale n. 68 del 20 marzo 1985); Vista la circolare n. 88 del 26 maggio 1967 concernente l'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali; Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1987 concernente la sostituzione dell'elenco dei Paesi terzi dai quali e' ammessa l'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche di cui all'allegato F del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, sopracitato (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 333 del 3 dicembre 1982); Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1989 concernente il mantenimento delle importazioni di animali vivi e di carni fresche in provenienza da alcuni Paesi terzi (Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1989); Viste le sottoriportate decisioni della commissione della Comunita' economica europea relative alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da: Botswana: decisione del 25 luglio 1984, n. 84/423 CEE modificata dalla decisione del 30 marzo 1990, n. 90/1z71; Swaziland: decisione del 3 febbraio 1982, n. 82/131 CEE; Vista l'ordinanza ministeriale 7 agosto 1962 concernente il divieto d'importazione di bestiame per la profilassi della peste bovina (Gazzetta Ufficiale n. 209 del 20 agosto 1962); Vista l'ordinanza 28 marzo 1967 concernente le norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus di tipi esotici (Gazzetta Ufficiale n. 83 del 3 aprile 1967); Ritenuto opportuno prendere atto, con apposito provvedimento, delle condizioni di polizia zoosanitaria stabilite con le decisioni sopracitate; Considerato che non sussistono motivi ostativi di natura sanitaria al recepimento delle sopracitate decisioni CEE. Ordina: Art. 1. 1. In applicazione delle decisioni comunitarie n. 82/131 CEE e n. 84/423 CEE, modificata dalla decisione n. 90/171 CEE nelle premesse citate, e previa autorizzazione ministeriale, e' consentita l'introduzione in Italia di carni fresche (refrigerate e congelate) provenienti dai Paesi terzi indicati negli articoli 2 e 4, alle condizioni che tali carni rientrino tra le categorie specificate per ciascun Paese terzo, e siano scortate dal certificato sanitario conforme all'allegato 2 del decreto ministeriale 15 marzo 1985 e dai certificati di polizia sanitaria conformi ai modelli di cui agli allegati I e II.