Art. 5.
  1.  I divieti di cui alle ordinanze ministeriali 7 agosto 1962 e 28
febbraio 1967 non si applicano  alle  carni  fresche  (refrigerate  e
congelate)  disossate  provenienti  dalle  parti  del  territorio del
Botswana indicate nell'art.  2  e  dal  territorio  del  Regno  dello
Swaziland ed alle condizioni fissate dalla presente ordinanza.
  2.  La  presente  ordinanza  entra  immediatamente  in  vigore alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 25 maggio 1990
                                                p. Il Ministro: BRUNO