Art. 5. 1. I divieti di cui alle ordinanze ministeriali 7 agosto 1962 e 28 febbraio 1967 non si applicano alle carni fresche (refrigerate e congelate) disossate provenienti dalle parti del territorio del Botswana indicate nell'art. 2 e dal territorio del Regno dello Swaziland ed alle condizioni fissate dalla presente ordinanza. 2. La presente ordinanza entra immediatamente in vigore alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 maggio 1990 p. Il Ministro: BRUNO