(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO I
 
                        CERTIFICATO SANITARIO
 
relativo  a  carni  fresche  (1) di carcasse disossate (2) di animali
della specie bovina provenienti dal Botswana
Paese di destinazione:.............................................
Numero  di riferimento del certificato di sanita':...................
Paese esportatore:.................................................
Ministero:.........................................................
Servizio:..........................................................
Riferimento:.......................................................
                             (facoltativo)
I. Identificazione delle carni:
Carni (3) bovine:..................................................
Natura dei pezzi (4):..............................................
Natura dell'imballaggio:...........................................
Numero dei pezzi o degli imballaggi:...............................
Peso netto:........................................................
II. Provenienza delle carni:
Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del (dei)
macello(i) riconosciuto(i):........................................
....................................................................
Indirizzo(i)  e  numero(i)  di  ricoscimento  veterinario  del  (dei)
laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i):.....................
..
....................................................................
 
III. Destinazione delle carni:
Le carni sono spedite da:.......................................
                                         (luogo di spedizione)
                           a:.......................................
                                   (paese e luogo di destinazione)
col seguente mezzo di trasporto (5):...............................
Nome e indirizzo dello speditore:..................................
....................................................................
Nome  e indirizzo del destinatario:..................................
....................................................................
(1)  Carni  fresche:  tutte  le  parti  adatte al consumo umano degli
animali domestici della specie bovina  che  non  hanno  subito  alcun
trattamento  tale  da  assicurare la loro conservazione; tuttavia, le
carni trattate per mezzo del freddo sono considerate fresche.
(2)  Carcasse:  il  corpo  interno  di  un  animale  da  macello dopo
dissanguamento, eviscerazione, esportazione  delle  estremita'  delle
membra  in  corrispondenza  del corpo e del torso, della testa, della
coda e delle mammelle, ed inoltre per i bovini dopo scuoiatura.
(3)  E'  autorizzata  soltanto  l'impostazione  di  carni  fresche di
carcasse disossate di bovini delle quali  siano  state  esportate  le
principali ghiandole linfatiche accessibili.
(4)  L'importazione  di  carni  fresche  di  carcasse  e' autorizzata
soltanto dopo disossamento totale.
(5)  Per  i  vagoni  ferroviari e gli autocarri indicare il numero di
immatricolazione per gli aerei il numero del volo e per  le  navi  il
nome della nave.
IV. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica:
1. che le carni fresche di carcasse disossate sopra descritte:
a) provengono da bovini:
-  nati  ed  allevati  nel  Botswana,  che  hanno soggiornato, almeno
durante i dodici mesi precedenti oppure dalla nascita, in una o  piu'
delle seguenti zone veterinarie di controllo delle malattie:
zone, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 18;
-  che,  in  conformita'  delle  disposizioni  legislative, recano un
marchio indicante la regione di provenienza;
-  che non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica almeno negli
ultimi dodici mesi;
- che, durante il percorso verso il macello, non hanno avuto contatti
con  animali  non  rispondenti  alle  condizioni   prescritte   dalle
decisioni della Comunita' economica europea attualmente in vigore per
l'eventuale esportazione delle loro carni in uno Stato membro, e - se
del  caso  -  sono stati trasportati con mezzi sottoposti a pulizie e
disinfestazione prima del carico;
-  che,  all'ispezione  sanitaria  ante  mortem, effettuata presso il
macello nelle 24 ore precedenti la macellazione, sono stati  oggetto,
in  particolare, di un esame della bocca e delle unghie del quale non
e' stato evidenziato alcun sintomo di afta epizootica;
-  che  sono  stati  macellati  nel  periodo indicato all'articolo 2,
paragrafo 1, terzo  trattino  della  decisione  84/423/CEE  (data  di
macellazione:....................);
b)  sono state ottenute in un macello nel quale non si e' riscontrata
afta epizootica da virus esotico per lo meno negli ultimi tre mesi;
c)  sono  state conservate in luoghi nettamente separati da quelli in
cui sono depositate le carni che non soddisfano  alle  condizioni  di
esportazione  verso  lo Stato membro previste dalle vigenti decisioni
della Comunita' economica europea;
d)  sono  state  liberate  del  maggior numero possibile di ghiandole
linfatiche accessibili;
e)  provengono  da  carcasse  che hanno subito una maturazione ad una
temperatura ambiente superiore a + 2 ›C, della durata  minima  di  24
ore, dopo la macellazione prima del disossamento;
2.  che,  durante  il  periodo  compreso fra l'arrivo nel macello dei
bovini ed il compimento delle operazioni di imballaggio  in  casse  o
cartoni  delle  carni provenienti da detti animali, nel macello o nel
laboratorio di sezionamento non si trovano animali o  carni  (escluse
le  carni  imballate  in  casse  o  cartoni  e  depositate  in luoghi
speciali) non rispondenti alle condizioni  prescritte  dalle  vigenti
decisioni  della  Comunita'  economica  europea per l'esportazione di
carni in uno Stato membro.
                          Fatto  a,..............., il...............
                                      (luogo)            (data)
                                  ...................................
                                (firma del veterinario ufficiale)
                            (nome in stampatello, titolo e qualifica
                                           del firmatario)