ALLEGATO I CERTIFICATO SANITARIO relativo a carni fresche (1) di carcasse disossate (2) di animali della specie bovina provenienti dal Botswana Paese di destinazione:............................................. Numero di riferimento del certificato di sanita':................... Paese esportatore:................................................. Ministero:......................................................... Servizio:.......................................................... Riferimento:....................................................... (facoltativo) I. Identificazione delle carni: Carni (3) bovine:.................................................. Natura dei pezzi (4):.............................................. Natura dell'imballaggio:........................................... Numero dei pezzi o degli imballaggi:............................... Peso netto:........................................................ II. Provenienza delle carni: Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del (dei) macello(i) riconosciuto(i):........................................ .................................................................... Indirizzo(i) e numero(i) di ricoscimento veterinario del (dei) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i):..................... .. .................................................................... III. Destinazione delle carni: Le carni sono spedite da:....................................... (luogo di spedizione) a:....................................... (paese e luogo di destinazione) col seguente mezzo di trasporto (5):............................... Nome e indirizzo dello speditore:.................................. .................................................................... Nome e indirizzo del destinatario:.................................. .................................................................... (1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano degli animali domestici della specie bovina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; tuttavia, le carni trattate per mezzo del freddo sono considerate fresche. (2) Carcasse: il corpo interno di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, esportazione delle estremita' delle membra in corrispondenza del corpo e del torso, della testa, della coda e delle mammelle, ed inoltre per i bovini dopo scuoiatura. (3) E' autorizzata soltanto l'impostazione di carni fresche di carcasse disossate di bovini delle quali siano state esportate le principali ghiandole linfatiche accessibili. (4) L'importazione di carni fresche di carcasse e' autorizzata soltanto dopo disossamento totale. (5) Per i vagoni ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome della nave. IV. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica: 1. che le carni fresche di carcasse disossate sopra descritte: a) provengono da bovini: - nati ed allevati nel Botswana, che hanno soggiornato, almeno durante i dodici mesi precedenti oppure dalla nascita, in una o piu' delle seguenti zone veterinarie di controllo delle malattie: zone, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 18; - che, in conformita' delle disposizioni legislative, recano un marchio indicante la regione di provenienza; - che non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica almeno negli ultimi dodici mesi; - che, durante il percorso verso il macello, non hanno avuto contatti con animali non rispondenti alle condizioni prescritte dalle decisioni della Comunita' economica europea attualmente in vigore per l'eventuale esportazione delle loro carni in uno Stato membro, e - se del caso - sono stati trasportati con mezzi sottoposti a pulizie e disinfestazione prima del carico; - che, all'ispezione sanitaria ante mortem, effettuata presso il macello nelle 24 ore precedenti la macellazione, sono stati oggetto, in particolare, di un esame della bocca e delle unghie del quale non e' stato evidenziato alcun sintomo di afta epizootica; - che sono stati macellati nel periodo indicato all'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino della decisione 84/423/CEE (data di macellazione:....................); b) sono state ottenute in un macello nel quale non si e' riscontrata afta epizootica da virus esotico per lo meno negli ultimi tre mesi; c) sono state conservate in luoghi nettamente separati da quelli in cui sono depositate le carni che non soddisfano alle condizioni di esportazione verso lo Stato membro previste dalle vigenti decisioni della Comunita' economica europea; d) sono state liberate del maggior numero possibile di ghiandole linfatiche accessibili; e) provengono da carcasse che hanno subito una maturazione ad una temperatura ambiente superiore a + 2 C, della durata minima di 24 ore, dopo la macellazione prima del disossamento; 2. che, durante il periodo compreso fra l'arrivo nel macello dei bovini ed il compimento delle operazioni di imballaggio in casse o cartoni delle carni provenienti da detti animali, nel macello o nel laboratorio di sezionamento non si trovano animali o carni (escluse le carni imballate in casse o cartoni e depositate in luoghi speciali) non rispondenti alle condizioni prescritte dalle vigenti decisioni della Comunita' economica europea per l'esportazione di carni in uno Stato membro. Fatto a,..............., il............... (luogo) (data) ................................... (firma del veterinario ufficiale) (nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)