IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                                E CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  1  della  legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata
dalla  legge  8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della
Repubblica  31  marzo  1988,  n. 152, concernente la disciplina della
preparazione e del commercio dei mangimi;
  Visto   il  decreto  2  maggio  1985,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale numero 136/1985, recante norme in
materia  di  additivi per mangimi, modificato da ultimo con decreto 5
dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301/1989;
  Vista  la  direttiva  n. 88/483/CEE, del 14 luglio 1988, pubblicata
nella  "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 237, del 27 agosto 1988, con cui
e'  stato  modificato l'allegato I della direttiva n. 70/524/CEE, del
23  novembre  1970,  relativa  agli additivi nell'alimentazione degli
animali   e,   tra  l'altro,  e'  stata  riveduta  la  tabella  degli
oligoelementi;
  Sentita  la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9
della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;
  Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visto  l'art.  6,  sub  u),  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia sanitaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di
additivi   per   mangimi,   citato   nelle  premesse,  e'  modificato
conformemente all'allegato al presente decreto.