IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale numero 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato da ultimo con decreto 5 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301/1989; Vista la direttiva n. 88/483/CEE, del 14 luglio 1988, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 237, del 27 agosto 1988, con cui e' stato modificato l'allegato I della direttiva n. 70/524/CEE, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali e, tra l'altro, e' stata riveduta la tabella degli oligoelementi; Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto l'art. 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Decreta: Art. 1. 1. L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, citato nelle premesse, e' modificato conformemente all'allegato al presente decreto.