IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Visto l'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  Vista  la  delibera  CIPE  del  5 agosto 1988 relativa al programma
annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale;
  Visto in particolare il punto 11.5, comma 2, della citata delibera;
  Visto  il  proprio  decreto  del  14  luglio  1989,  pubblicato nel
supplemento ordinario n. 82 alla Gazzetta Ufficiale  n.  251  del  26
ottobre  1989, relativo al finanziamento di progetti di risanamento e
di protezione ambientale per la regione Emilia-Romagna (Po) ai  sensi
dell'art. 18, lettera a), della legge 11 marzo 1988, n.  67;
  Considerato  che  il  decreto  citato  riservava,  tra  l'altro, al
Ministro dell'ambiente il potere di  disporre  periodiche  visite  di
controllo  e  di  verifica,  al  fine  di  accertare  la  corretta  e
tempestiva realizzazione delle diverse iniziative finanziate;
  Ravvisata   la  necessita'  di  individuare,  ad  integrazione  del
provvedimento di finanziamento citato, le modalita'  di  espletamento
delle attivita' suddette;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  regolare  programmazione e realizzazione delle attivita' di cui
al decreto  indicato  in  premessa  e'  sottoposta  al  controllo  di
un'apposita  commissione  di  vigilanza,  nominata  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente, i cui componenti sono scelti tra  persone  di
adeguata qualificazione tecnico-amministrativa.