Art. 3.
  La  commissione  di vigilanza trasmette le risultanze delle proprie
attivita',  i  pareri,  le  segnalazioni  e  le   proposte   di   cui
all'articolo precedente al Ministro dell'ambiente nonche', per quanto
di competenza, alla commissione tecnico-scientifica.
  Il soggetto responsabile della esecuzione delle attivita' e' tenuto
ad  assicurare  alla  commissione  di  vigilanza  tutta  l'assistenza
necessaria.