Art. 3. La commissione di vigilanza trasmette le risultanze delle proprie attivita', i pareri, le segnalazioni e le proposte di cui all'articolo precedente al Ministro dell'ambiente nonche', per quanto di competenza, alla commissione tecnico-scientifica. Il soggetto responsabile della esecuzione delle attivita' e' tenuto ad assicurare alla commissione di vigilanza tutta l'assistenza necessaria.