Art. 4.
  Gli  oneri  comunque  connessi  alle attivita' della commissione di
vigilanza  sono  posti  a  carico  del  soggetto   beneficiario   del
finanziamento  nel  limite  massimo  della  somma corrispondente allo
0,50% del finanziamento stesso che verra' proporzionalmente erogata a
valere  sui  singoli  ratei  di  pagamento  effettuati  a  favore del
soggetto beneficiario.