Art. 4. Gli oneri comunque connessi alle attivita' della commissione di vigilanza sono posti a carico del soggetto beneficiario del finanziamento nel limite massimo della somma corrispondente allo 0,50% del finanziamento stesso che verra' proporzionalmente erogata a valere sui singoli ratei di pagamento effettuati a favore del soggetto beneficiario.