Art. 2. La commissione di vigilanza, sulla base dei criteri generali indicati dal Ministro dell'ambiente su proposta della commissione tecnico-scientifica: vigila sul rispetto delle modalita' tecniche e delle prescrizioni di cui al provvedimento di finanziamento esprimendo in proposito specifico parere anche ai fini della determinazione degli importi da erogare; esprime il proprio parere sulle richieste di varianti; segnala, previo accertamento effettuato da parte dei propri componenti tecnici, eventuali interruzioni delle attivita' ed ulteriori fatti destinati a compromettere il compiuto, regolare e tempestivo svolgimento delle attivita'; propone all'amministrazione ogni misura ritenuta utile ai fini della ottimale realizzazione delle attivita'.