Art. 2.
  La  commissione  di  vigilanza,  sulla  base  dei  criteri generali
indicati dal Ministro dell'ambiente  su  proposta  della  commissione
tecnico-scientifica:
   vigila  sul rispetto delle modalita' tecniche e delle prescrizioni
di cui al provvedimento  di  finanziamento  esprimendo  in  proposito
specifico  parere anche ai fini della determinazione degli importi da
erogare;
   esprime il proprio parere sulle richieste di varianti;
   segnala,  previo  accertamento  effettuato  da  parte  dei  propri
componenti  tecnici,  eventuali  interruzioni  delle   attivita'   ed
ulteriori  fatti  destinati  a  compromettere il compiuto, regolare e
tempestivo svolgimento delle attivita';
   propone  all'amministrazione  ogni  misura  ritenuta utile ai fini
della ottimale realizzazione delle attivita'.