Art. 2. Dal 15 agosto al 28 settembre 1990, per quarantacinque giorni consecutivi, sono soggette al fermo temporaneo obbligatorio tutte le navi adibite alla pesca a strascico e con la volante iscritte nei compartimenti marittimi di Reggio Calabria, Vibo Valentia Marina, Salerno, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Napoli, Gaeta, Roma, Civitavecchia, Portoferraio, Livorno, Viareggio, La Spezia, Genova, Savona, Imperia, Cagliari, Olbia e Porto Torres. Effettueranno altresi' il fermo le navi iscritte nei compartimenti marittimi del Mare Adriatico che si trovano nel Tirreno ad effettuare la campagna di pesca dei gamberi di profondita'. Nello stesso periodo e' comunque vietato a tutte le navi l'esercizio della pesca a strascico e con la volante nelle acque prospicienti i predetti compartimenti marittimi. E' fatto, altresi', divieto di svolgere la suddetta attivita' di pesca con strascico e volante nei citati compartimenti marittimi nei giorni di venerdi', sabato e domenica delle otto settimane successive al periodo di fermo.