Art. 2.
  Dal  15  agosto  al  28  settembre  1990, per quarantacinque giorni
consecutivi, sono soggette al fermo temporaneo obbligatorio tutte  le
navi  adibite  alla  pesca  a strascico e con la volante iscritte nei
compartimenti marittimi di Reggio  Calabria,  Vibo  Valentia  Marina,
Salerno,  Castellammare  di  Stabia,  Torre del Greco, Napoli, Gaeta,
Roma, Civitavecchia, Portoferraio,  Livorno,  Viareggio,  La  Spezia,
Genova, Savona, Imperia, Cagliari, Olbia e Porto Torres.
  Effettueranno  altresi' il fermo le navi iscritte nei compartimenti
marittimi del Mare Adriatico che si trovano nel Tirreno ad effettuare
la campagna di pesca dei gamberi di profondita'.
  Nello   stesso   periodo  e'  comunque  vietato  a  tutte  le  navi
l'esercizio della pesca a strascico e  con  la  volante  nelle  acque
prospicienti i predetti compartimenti marittimi.
  E'  fatto,  altresi',  divieto di svolgere la suddetta attivita' di
pesca con strascico e volante nei citati compartimenti marittimi  nei
giorni di venerdi', sabato e domenica delle otto settimane successive
al periodo di fermo.