Art. 10.
  I  prestiti  ammessi  al  concorso  pubblico  nel  pagamento  degli
interessi sono regolati  al  tasso  di  riferimento  per  il  credito
peschereccio  di  esercizio,  fissato  con  decreto  del Ministro del
tesoro, con le modalita' e  secondo  i  criteri  di  cui  ai  decreti
ministeriali  in  data  8  agosto  1986,  e successive modificazioni,
vigente alla stipula dell'operazione.
  Qualora  il provvedimento di concessione intervenga successivamente
all'erogazione del prestito  a  tasso  di  riferimento,  il  relativo
concorso pubblico viene determinato per l'intera durata del prestito,
compreso  il  periodo  anteriore  alla  data  del  provvedimento   di
concessione.
  Ove  il  concorso  pubblico nel pagamento degli interessi non venga
concesso, l'azienda  o  l'istituto  di  credito  ha  la  facolta'  di
rivedere il tasso anzidetto, allineandolo a quello di mercato.
  La capitalizzazione degli interessi avviene, qualunque sia la forma
tecnica di erogazione, in ragione di anno civile.