Art. 10. I prestiti ammessi al concorso pubblico nel pagamento degli interessi sono regolati al tasso di riferimento per il credito peschereccio di esercizio, fissato con decreto del Ministro del tesoro, con le modalita' e secondo i criteri di cui ai decreti ministeriali in data 8 agosto 1986, e successive modificazioni, vigente alla stipula dell'operazione. Qualora il provvedimento di concessione intervenga successivamente all'erogazione del prestito a tasso di riferimento, il relativo concorso pubblico viene determinato per l'intera durata del prestito, compreso il periodo anteriore alla data del provvedimento di concessione. Ove il concorso pubblico nel pagamento degli interessi non venga concesso, l'azienda o l'istituto di credito ha la facolta' di rivedere il tasso anzidetto, allineandolo a quello di mercato. La capitalizzazione degli interessi avviene, qualunque sia la forma tecnica di erogazione, in ragione di anno civile.