Art. 11.
  Le aziende e gli istituti di credito devono comunicare al Ministero
della marina mercantile i prestiti  erogati  e  ammessi  al  concorso
pubblico  negli  interessi,  ai  fini della liquidazione del concorso
stesso.
  Le  comunicazioni  devono  contenere  il  riferimento al nulla osta
ministeriale, l'importo e la  scadenza  del  prestito,  il  tasso  di
interesse,  l'ammontare  del  prestito  comprensivo  degli  interessi
capitalizzati ed infine l'indicazione delle quote  rispettivamente  a
carico del beneficiario e dello Stato.
  Il  Ministero  della  marina  mercantile  puo' richiedere ulteriore
documentazione e disporre accertamenti  e  sopralluoghi  al  fine  di
constatare  che  le somme erogate sono state effettivamente impiegate
per gli scopi previsti.
  Il  Ministero provvede ad emanare il provvedimento di concessione e
liquidazione del  concorso  e  ad  emettere  i  relativi  mandati  di
pagamento.