Art. 11. Le aziende e gli istituti di credito devono comunicare al Ministero della marina mercantile i prestiti erogati e ammessi al concorso pubblico negli interessi, ai fini della liquidazione del concorso stesso. Le comunicazioni devono contenere il riferimento al nulla osta ministeriale, l'importo e la scadenza del prestito, il tasso di interesse, l'ammontare del prestito comprensivo degli interessi capitalizzati ed infine l'indicazione delle quote rispettivamente a carico del beneficiario e dello Stato. Il Ministero della marina mercantile puo' richiedere ulteriore documentazione e disporre accertamenti e sopralluoghi al fine di constatare che le somme erogate sono state effettivamente impiegate per gli scopi previsti. Il Ministero provvede ad emanare il provvedimento di concessione e liquidazione del concorso e ad emettere i relativi mandati di pagamento.