Art. 12. La quota di concorso dello Stato per ciascun prestito e' corrisposta dal Ministero della marina mercantile ai beneficiari per il tramite dell'azienda od istituto di credito finanziatore, alle scadenze relative. A tal fine il Ministero della marina mercantile emette ordini di pagamento intestati alle aziende od istituti finanziatori per l'erogazione del concorso pubblico agli interessati.