Art. 12.
  La   quota   di  concorso  dello  Stato  per  ciascun  prestito  e'
corrisposta dal Ministero della marina mercantile ai beneficiari  per
il  tramite  dell'azienda  od  istituto di credito finanziatore, alle
scadenze relative.
  A  tal  fine  il Ministero della marina mercantile emette ordini di
pagamento  intestati  alle  aziende  od  istituti  finanziatori   per
l'erogazione del concorso pubblico agli interessati.