Art. 2. Le autorizzazioni ad esercitare il credito peschereccio di esercizio, accordate ai sensi dell'articolo precedente, abilitano le aziende e gli istituti di credito a concedere prestiti secondo le norme contenute nella legge 28 agosto 1989, n. 302 e le modalita' di cui al presente decreto, nei limiti delle disposizioni statutarie. Alle autorizzazioni stesse e' subordinato il godimento dei privilegi e dei benefici fiscali e di procedura contemplai dalla legge predetta e dal presente decreto.