Art. 2.
  Le   autorizzazioni   ad  esercitare  il  credito  peschereccio  di
esercizio, accordate ai sensi dell'articolo precedente, abilitano  le
aziende  e  gli  istituti  di credito a concedere prestiti secondo le
norme contenute nella legge 28 agosto 1989, n. 302 e le modalita'  di
cui al presente decreto, nei limiti delle disposizioni statutarie.
  Alle   autorizzazioni   stesse  e'  subordinato  il  godimento  dei
privilegi e dei benefici fiscali  e  di  procedura  contemplai  dalla
legge predetta e dal presente decreto.