Art. 4.
  I  prestiti  devono  essere  concessi  -  previa  valutazione della
economicita'  della  operazione  -  entro  i  limiti   dell'effettivo
fabbisogno  del  richiedente e per gli scopi indicati nella domanda e
non possono avere durata superiore a diciotto mesi.
  I  prestiti  finalizzati  all'acquisto  di  attrezzi,  dispositivi,
apparecchiature o altri  specifici  beni  aziendali,  possono  essere
concessi fino all'importo del valore cauzionale degli stessi ed entro
il limite della spesa documentata.
  I  prestiti di cui al comma precedente possono essere erogati anche
anteriormente all'effettuazione degli acquisti, fatto salvo  comunque
l'obbligo  per  le  aziende  ed  istituti  di credito finanziatori di
acquisire la relativa documentazione di spesa quietanzata.