Art. 4. I prestiti devono essere concessi - previa valutazione della economicita' della operazione - entro i limiti dell'effettivo fabbisogno del richiedente e per gli scopi indicati nella domanda e non possono avere durata superiore a diciotto mesi. I prestiti finalizzati all'acquisto di attrezzi, dispositivi, apparecchiature o altri specifici beni aziendali, possono essere concessi fino all'importo del valore cauzionale degli stessi ed entro il limite della spesa documentata. I prestiti di cui al comma precedente possono essere erogati anche anteriormente all'effettuazione degli acquisti, fatto salvo comunque l'obbligo per le aziende ed istituti di credito finanziatori di acquisire la relativa documentazione di spesa quietanzata.