Art. 5.
  I prestiti concessi ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, in
qualunque forma erogati, sono assistiti da privilegio legale, per  un
periodo di dodici mesi dalla scadenza, sui prodotti e sui beni mobili
dell'azienda, limitatamente a quelli utilizzati per l'esercizio della
pesca,   dell'acquacoltura   e   della  lavorazione,  trasformazione,
conservazione e  commercializzazione  dei  prodotti  ittici.  Per  la
disciplina  del  privilegio  legale  e  per  la  sua  attivazione  si
osservano, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge 5 luglio
1928,  n.  1760, e successive modificazioni ed integrazioni, inoltre,
gli stessi  prestiti  possono  essere  assistiti  da  altre  garanzie
ritenute idonee dalle parti.
  I  prestiti  di  cui  all'art. 3, leggera d), della legge 28 agosto
1989, n. 302, possono essere accordati anche ad imprese,  cooperative
e  loro consorzi che si propongono la lavorazione, la trasformazione,
la conservazione e la  commercializzazione  dei  prodotti  pescati  o
allevati. In tal caso il privilegio legale di cui al comma precedente
puo' essere fatto valere anche nei confronti di  altri  soggetti  che
compiano  per  conto  degli  enti  e  delle  associazioni suddette le
attivita' sopra indicate.
  Le  aziende  e  gli  istituti  di credito possono esercitare i loro
diritti, per l'intero periodo di validita' del privilegio,  anche  in
caso  di asporto e vendita dei prodotti e dei beni mobili gravati dal
vincolo.