Art. 5. I prestiti concessi ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, in qualunque forma erogati, sono assistiti da privilegio legale, per un periodo di dodici mesi dalla scadenza, sui prodotti e sui beni mobili dell'azienda, limitatamente a quelli utilizzati per l'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti ittici. Per la disciplina del privilegio legale e per la sua attivazione si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, inoltre, gli stessi prestiti possono essere assistiti da altre garanzie ritenute idonee dalle parti. I prestiti di cui all'art. 3, leggera d), della legge 28 agosto 1989, n. 302, possono essere accordati anche ad imprese, cooperative e loro consorzi che si propongono la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti pescati o allevati. In tal caso il privilegio legale di cui al comma precedente puo' essere fatto valere anche nei confronti di altri soggetti che compiano per conto degli enti e delle associazioni suddette le attivita' sopra indicate. Le aziende e gli istituti di credito possono esercitare i loro diritti, per l'intero periodo di validita' del privilegio, anche in caso di asporto e vendita dei prodotti e dei beni mobili gravati dal vincolo.