Art. 6.
  Qualora  il  beneficiario deteriori o distragga i prodotti o i beni
mobili sui quali grava il privilegio legale di cui all'art. 4,  comma
4,  della legge 28 agosto 1989, n. 302, oppure impieghi in tutto o in
parte la somma ricavata per scopi diversi da quelli per  i  quali  il
prestito  e' concesso, incorre nelle sanzioni comminate dall'art. 335
del codice penale.
  Nel  caso  di  cui al comma precedente ed allorche' il beneficiario
cessi l'attivita' in  relazione  alla  quale  e'  stato  concesso  il
prestito  ovvero  in  qualunque  modo,  per  colpa o dolo, diminuisca
notevolmente  le  garanzie  dell'azienda  od  istituto   di   credito
finanziatore, quest'ultimo puo' chiedere la risoluzione del contratto
ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.