Art. 6. Qualora il beneficiario deteriori o distragga i prodotti o i beni mobili sui quali grava il privilegio legale di cui all'art. 4, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 302, oppure impieghi in tutto o in parte la somma ricavata per scopi diversi da quelli per i quali il prestito e' concesso, incorre nelle sanzioni comminate dall'art. 335 del codice penale. Nel caso di cui al comma precedente ed allorche' il beneficiario cessi l'attivita' in relazione alla quale e' stato concesso il prestito ovvero in qualunque modo, per colpa o dolo, diminuisca notevolmente le garanzie dell'azienda od istituto di credito finanziatore, quest'ultimo puo' chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.