Art. 7.
  Ove le anticipazioni su pegno di prodotti ittici di cui al punto g)
dell'art. 3 siano effettuate mediante sconto o rilascio  di  cambiale
pesca,  nella  stessa debbono essere indicati, oltre agli elementi di
cui all'art. 4 della legge 28 agosto 1989, n. 302, i prodotti  ittici
sui quali e' stabilito il pegno e deve essere fatto richiamo all'atto
costitutivo dello stesso.
  Le   anticipazioni   debbono   essere   ridotte  od  estinte  anche
anteriormente alla scadenza, se i prodotti siano in tutto o in  parte
ritirati, ovvero siano periti o deteriorati.