Art. 7. Ove le anticipazioni su pegno di prodotti ittici di cui al punto g) dell'art. 3 siano effettuate mediante sconto o rilascio di cambiale pesca, nella stessa debbono essere indicati, oltre agli elementi di cui all'art. 4 della legge 28 agosto 1989, n. 302, i prodotti ittici sui quali e' stabilito il pegno e deve essere fatto richiamo all'atto costitutivo dello stesso. Le anticipazioni debbono essere ridotte od estinte anche anteriormente alla scadenza, se i prodotti siano in tutto o in parte ritirati, ovvero siano periti o deteriorati.