Art. 3.
  Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di
pubblica utilita', urgenti e indifferibili.
  L'ente  attuatore  e'  tenuto  ad effettuare la consegna dei lavori
entro centoventi giorni dalla data di  pubblicazione  della  presente
ordinanza.
  L'inadempienza,  non  giustificata  da  comprovate  cause  di forza
maggiore,  potra'  comportare  la  decadenza  del  provvedimento  con
recupero delle somme assegnate.