Art. 3. Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti e indifferibili. L'ente attuatore e' tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potra' comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate.