Art. 3.
  Per  le opere di cui all'ordinanza n. 1929/FPC del 4 giugno 1990 le
autorizzazioni, le concessioni  ed  i  pareri  delle  amministrazioni
statali,  regionali,  provinciali  e  comunali  e  di  tutti gli enti
pubblici interessati a qualsiasi titolo  all'esecuzione  delle  opere
devono  essere rilasciati entro quarantacinque giorni dalla richiesta
presentata dall'ente appaltante giusta le disposizioni dell'ordinanza
n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 14 giugno 1990
                                               Il Ministro: LATTANZIO