Art. 3. Per le opere di cui all'ordinanza n. 1929/FPC del 4 giugno 1990 le autorizzazioni, le concessioni ed i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo all'esecuzione delle opere devono essere rilasciati entro quarantacinque giorni dalla richiesta presentata dall'ente appaltante giusta le disposizioni dell'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 giugno 1990 Il Ministro: LATTANZIO