IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista l'istanza presentata dal presidente della unita' socio sanitaria locale VIII di Torino, in data 27 maggio 1988, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di prelievo e trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale maggiore di San Giovanni Battista e della citta' di Torino-Molinette; Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanita' in data 4 aprile 1990; Sentito il parere espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanita'; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge; Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1990 concernente il coordinamento delle attivita' di prelievo e trapianto di fegato in Italia; Decreta: Art. 1. L'ospedale maggiore di San Giovanni Battista e della citta' di Torino-Molinette, dell'unita' socio sanitaria locale VIII di Torino e' autorizzato alle attivita' di: a) prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico; b) trapianto di fegato da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.