IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  l'istanza  presentata  dal  presidente  della  unita'  socio
sanitaria locale VIII di Torino, in data 27 maggio  1988,  intesa  ad
ottenere   l'autorizzazione   all'espletamento   delle  attivita'  di
prelievo e trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso
l'ospedale  maggiore  di  San  Giovanni  Battista  e  della citta' di
Torino-Molinette;
  Vista   la   relazione   sugli   accertamenti   tecnici  effettuati
dall'Istituto superiore di sanita' in data 4 aprile 1990;
  Sentito   il  parere  espresso  dalla  sezione  III  del  Consiglio
superiore di sanita';
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva il regolamento di esecuzione  della  sopra  nominata
legge;
  Visto   il  decreto  ministeriale  3  aprile  1990  concernente  il
coordinamento delle attivita' di prelievo e trapianto  di  fegato  in
Italia;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'ospedale  maggiore  di  San  Giovanni  Battista e della citta' di
Torino-Molinette, dell'unita' socio sanitaria locale VIII  di  Torino
e' autorizzato alle attivita' di:
    a)   prelievo   di  fegato  da  cadavere  a  scopo  di  trapianto
terapeutico;
    b)  trapianto  di  fegato  da  cadavere  prelevato  in  Italia  o
importato gratuitamente dall'estero.