(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 1
                     (Art. 2 del decreto ministeriale 22 luglio 1983)
                        FASCIA FUNZIONALE "C"
   Requisiti igienico-edilizi e servizi:
     a)  uno  o  piu'  edifici esclusivamente destinati all'attivita'
sanitaria;
     b)  la dotazione idrica giornaliera minima di acqua potabile per
posto letto non deve essere inferiore a 200 litri. Le  case  di  cura
dovranno essere dotate di una riserva idrica corrispondente almeno al
50% del fabbisogno complessivo di un  giorno  e  realizzata  mediante
serbatoi   nei   quali   sia   assicurato   un  sufficiente  ricambio
giornaliero. Deroghe alla dotazione minima indicata  potranno  essere
concesse laddove sussistano reali condizioni di carenza delle risorse
idriche locali;
     c)  camere  di degenza, con illuminazione naturale, con non piu'
di quattro posti letto;
     d)  la  tempertura dell'aria non dovra' essere inferiore a 20 ›C
per le sale di degenza e di soggiorno e a 22 ›C per le sale di visita
e medicazione;
     e)  camere di degenza multiple con superficie non inferiore a mq
7 e, ove non sia possibile, a mq  6  per  posto  letto  e  camere  di
degenza  singole  con superficie non inferiore a mq 9, sempre che sia
garantito un sufficiente ricambio di aria; se  si  prevede  un  letto
aggiunto per l'accompagnatore, la superficie deve essere di mq 12;
     f)  la  dotazione  complessiva di servizi igienici per le unita'
funzionali di degenza deve essere commisurata ad almeno un lavabo con
acqua  calda  sanitaria per ogni quattro letti, un bidet ed una tazza
WC per ogni sei letti, una vasca da bagno o doccia ogni dieci  letti,
con esclusione dei servizi riservati alle camere singole;
     g) stanza per il medico di guardia e se del caso per l'ostetrica
di guardia;
     h) locale di attesa per i visitatori;
     i) locale per l'accettazione sanitaria ed amministrativa;
     l)   idonei  locali  per  la  direzione  sanitaria,  per  quella
amministrativa e per il personale medico;
     m)  il  servizio  di assistenza religiosa deve essere assicurato
dalla  direzione  amministrativa  per  i  degenti  che  ne   facciano
richiesta;
     n)  negli  edifici  a  piu'  di  un piano devono essere previsti
elevatori in  numero  adeguato  ai  flussi  di  traffico  e  comunque
destinati  a  lettighe  ed  ammalati, al materiale pulito e vitto, al
materiale sporco;
     o)  adeguati  locali  destinati  a:  cucina,  dispensa, impianto
frigorifero  per  la  conservazione  degli  alimenti,  lavanderia   e
guardaroba; disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione; servizio
mortuario.
   Peraltro  il  servizio di cucina puo' essere anche convenzionato o
gestito  in  cooperativa  da   piu'   istituzioni   private   purche'
regolarmente   autorizzate  dall'autorita'  sanitaria  e  purche'  le
condizioni di trasporto siano idonee; se del caso  vi  dovra'  essere
una  cucina  dietetica  interna.  Devono  essere  installati adeguati
impianti per la captazione di fumi, vapori  ed  odori  nei  punti  di
produzione  e  per  la  loro  pronta  eliminazione.  Il  servizio  di
lavanderia puo' essere anche convenzionato o gestito  in  cooperativa
da  piu' istituzioni private purche' le condizioni di trasporto siano
idonee; viene comunque escluso l'appalto esterno  per  la  biancheria
infetta  o  sospetta. I locali devono essere attrezzati per la pronta
captazione di vapori, polveri ed odori.
   Il  servizio  di disinfezione e disinfestazione deve essere dotato
dei locali e delle  attrezzature  occorrenti  per  le  operazioni  di
disinfezione  e disinfestazione degli effetti personali e letterecci,
della biancheria ed in genere dei materiali infetti, nonche'  per  il
deposito dei disinfettanti e dei disinfestanti.
   Le  case  di cura possono consorziarsi tra di loro per la gestione
di stazioni di disinfezione  e  disinfestazione  e,  limitatamente  a
quest'ultima, ricorrere ad appalti esterni.
   Il  servizio di sterilizzazione e' necessario allorquando vi siano
unita' funzionali chirurgiche ed ostetriche e servizi di  endoscopia;
esso  puo'  essere abbinato al complesso operatorio e puo' costituire
un servizio centralizzato in riservata comunicazione con il complesso
operatorio e con il complesso per il parto.
   Nelle  case  di  cura  unicamente  mediche  la  sterilizzazione di
siringhe,  provette,  pezzi  di  aspirazione,  spirometri  ed   altre
attrezzature  puo'  essere assicurata mediante stazioni consorziate e
con convenzioni con servizi pubblici di sterilizzazione.
   Il  servizio  mortuario,  oltre  che  presentare  locali destinati
all'osservazione, ad deposito ed alla esposizione delle salme  ed  un
separato  accesso dall'esterno deve essere dotato anche di locali per
eventuali riscontri diagnostici anatomo-patologici,  ai  sensi  della
legge  15  febbraio  1961, n. 83, ove non si intenda assolvere a tale
adempimento mediante convenzione;
     p) spogliatoio per il personale;
     q)  nei  settori  destinati  a specifiche attivita' terapeutiche
(sale  operatorie,  sale  da  parto,  sale   di   degenza   immaturi,
rianimazione,   terapia  intensiva  ecc.)  dovranno  essere  previsti
impianti di condizionamento integrale  a  tutt'aria  esterna  con  un
numero  di  ricambi  orari  adeguato  alle  specifiche  esigenze  del
servizio ed un controllo particolare della purezza dell'aria;
     r)  le  case  di  cura  devono  essere  dotate di dispositivi ed
impianti di sicurezza ed emergenza  atti  a  garantire,  in  caso  di
interruzione  dell'alimentazione  elettrica  esterna, l'automatica ed
immediata disponibilita' di energia elettrica adeguata ad  assicurare
almeno  il  funzionamento  delle  attrezzature  e dei servizi che non
possono rimanere inattivi neppure per brevissimo tempo  (tra  essi  i
complessi  operatori e da parto, il servizio di rianimazione, le sale
di terapia intensiva, le sale per immaturi,  l'emoteca),  nonche'  un
minimo  di  illuminazione  negli altri ambienti. Idonei provvedimenti
devono  essere  adottati  per  l'illuminazione  notturna  e   per   i
dispositivi acustico-luminosi per la chiamata del personale;
     s)  vanno  rispettatte  tutte  le  disposizioni  di  legge  e di
regolamento  riguardanti  gli  impianti   elettrici,   la   sicurezza
antincendi   e   lo   smaltimento   dei  rifiuti  solidi,  liquidi  e
radioattivi;
     t)  per  l'impiego  di  apparecchi  o  di  sostanze  che possono
generare radiazioni ionizzanti si  devono  adottare  i  provvedimenti
costruttivi  necessari  per la protezione sanitaria dei degenti e del
personale. Per essa devonsi osservare le prescrizioni  di  legge  con
particolare  riguardo  al  decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni.
   Il  servizio  di diagnostica radiologica deve consistere di locali
ed impianti proporzionati alla capacita' del complesso  ed  alla  sua
classificazione.  Deve  essere  provvisto  di  apparecchiature idonee
all'applicazione delle misure di protezione da radiazioni  ionizzanti
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964,
n. 185, e successive modificazioni;
     u)  locali  e servizi separati per l'isolamento temporaneo degli
ammalati di forme morbose diffusive.
   Organizzazione dei servizi di diagnosi e cura:
     a)   articolazione   di   unita'   funzionali   con   almeno  un
raggruppamento di  due  o  piu'  unita'  funzionali  per  specialita'
omogenee mediche e chirurgiche;
     b) unita' funzionali costituite nel seguente modo:
     medicina  generale e chirurgia generale con non meno di 15 e non
piu' di 30 posti letto;
     specialita'   mediche   (pediatria,  cardiologia,  dermatologia,
ematologia, neurologia, nefrologia, pneumologia, geriatria, oncologia
medica, ecc.) con non meno di 15 e non piu' di 30 posti letto;
     specialita'  chirurgiche  (ostetricia,  ginecologia, ortopedia e
traumatologia, otorinolaringoiatria, urologia, oculistica, ecc.)  con
non meno di 15 e non piu' di 30 posti letto;
     specialita'  mediche e chirurgiche, se aggregate rispettivamente
ad unita' funzionali di medicina generale e chirurgia  generale,  con
non meno di 10 e non piu' di 30 posti letto.
   Dette unita' confluiranno per branche affini in raggruppamenti con
non meno di 30 e non piu' di 100 posti letto; per le case di cura  ad
indirizzo  specifico  quali,  tra l'altro, quelle neuropsichiatriche,
sanatoriali, riabilitative, per lungodegenza medica  e  per  malattie
infettive, in raggruppamenti con non piu' di 120 posti letto;
     c)   attrezzatura   radiodiagnostica  costituita  da  almeno  un
apparecchio fisso fino a 150 posti letto  e  di  almeno  due  per  un
numero   di   posti   letto   maggiori.   Per   le   case   di   cura
neuropsichiatriche fino a 120 posti letto e' ammessa la dotazione  di
apparecchi  portatili.  Un apparecchio portatile con amplificatore di
brillanza e' obbligatorio, congiuntamente a quello fisso, per le case
di  cura  che  ricoverano  malati  chirurgici  o  traumatologici.  Il
servizio di radiologia dovra' inoltre essere dotato  di:  apparecchio
radiografico  orto-clinografico,  dotato  di  tavolo  porta-paziente,
stratigrafo,  tavolo  di  comando   protetto,   generatore,   Potter,
apparecchio radiologico portatile per esami a letto, attrezzatura per
sviluppo manuale o sviluppatrice automatica;
     d)  laboratorio  di  analisi  in  grado  di effettuare gli esami
connessi alla specifica attivita' clinica esercitata con la  seguente
dotazione:
     idonei banchi di lavoro ed armadi, cappa chimica con aspiratore,
due centrifughe, deionizzatore o disponibilita' di H20 distillata, un
frigorifero e un congelatore a meno 25 ›C, bilancia analitica fino ad
1 mgr, bilancia tecnica, stufa a secco termoregolabile almeno fino  a
250  ›C,  due  bagni maria termoregolabili e termometro di controllo,
agitatore  orizzontale,  due  microscopi  binoculari,  fotometro  con
possibilita'   di   misura   nel   vicino  UV  (340nm)  con  cellette
termostatate,    attrezzatura     completa     per     elettroforesi,
agglutinoscopio,  apparecchio  automatico  o  semiautomatico  per  la
determinazione dei tests emocoagulativi, cronometro a timer, pompa da
vuoto ad acqua, termostato;
     e)  emoteca,  ove richiesta dalla tipologia, costituita ai sensi
della legge 14 luglio 1967, n. 592  e  del  relativo  regolamento  di
attuazione  (art.  38,  D.P.R.  24 agosto 1971, n. 1256) dotata di un
frigorifero adatto alla conservazione del  sangue,  munito  di  termo
registratore e dispositivo di allarme visivo e acustico;
     f)  armadio  farmaceutico,  sotto  la  direzione  del  direttore
sanitario;
     g) per ogni raggrupamento di unita' funzionali:
       locale per visita e medicazioni;
       locale   di   lavoro   per   personale  infermieristico  e  di
assistenza;
       locale per la distribuzione del vitto con cucinetta;
       sala di soggiorno;
     h)  per il ricovero di malati chirurgici il complesso operatorio
deve essere costituita da:
       due  sale  operatorie  per i primi 100 posti letto chirurgici,
con un'altra sala operatoria ogni ulteriori 50 posti letto chirurgici
o frazione;
       una sala per la preparazione e rianimazione dei malati;
       una sala per la preparazione dei chirurghi;
       un locale di sterilizzazione;
       apparecchi  per  l'anestesia a circuito chiuso in relazione ai
tavoli operatori.
   Le   sale  operatorie  devono  avere  una  superficie  di  mq  30,
dimensioni  minori  saranno  ammesse  per   particolari   specialita'
chirurgiche, in relazione alle esigenze degli interventi e quando non
ne sia compromessa la funzionalita';
     i) per i ricoveri di ostetricia:
       una sala parto ogni 40 posti letto;
       un locale per la preparazione del personale;
       un   locale  con  attrezzature  idonee  comprensivo  di  culla
termostatica per l'assistenza ai neonati;
       disponibilita'  di attrezzatura per il trasporto assistito del
neonato in altro luogo di cura.
   Il complesso per il parto deve essere agevolmente collegato con le
degenze di ostetricia e con il complesso operatorio, nonche'  con  la
neonatologia, ove esista;
     l) attrezzature di base e strumentario adeguati in rapporto alla
specifica attivita' specialistica esercitata con l'obbligo, comunque,
di possedere, per tutte le specialita': elettrocardiografo;
     per   la   specialita'  di  neurologia:  elettroencefalografo  o
poligrafo   elettroencefalografico   multicanale,   apparecchio   per
registrazione dei potenziali evocati;
     per  la  specialita'  di  neonatologia: incubatrici, incubatrice
portatile, elettrocardiografo con elettrodi  pediatrici,  respiratore
neonatale,  pompe per infusione, aspiratore, bilirubinometro, lampade
per  fototerapia;  locale  per  svaghi,  lactarium,   idonee   misure
protettive  antinfortunistiche  e  separazione tra divezzi e lattanti
per la specialita' di pediatria,  attrezzature  per  la  rianimazione
neonatale qualora coesista una unita' funzionale di pediatria con una
di ostetricia;
     per   la   specialita'  di  broncopneumologia:  apparecchio  per
spirometria, ciclo ergometro, letti snodati, respiratore a  pressione
intermittente, due broncofibroscopi con sorgente di luce fredda;
     per   la   specialita'   di   cardiologia:   elettrocardiografo,
poligrafo, cicloergometro, defibrillatore, ecocardiografo;
     per       la       specialita'       di       gastroenterologia:
esofagogastroduodenoscopio, rettosigmoidoscopio, attrezzatura per  il
lavaggio  e  la  sterilizzazione  degli  endoscopi  a  fibre ottiche,
generatore di luce fredda;
     per la specialita' di dermatologia: lampada circolare con lenti,
a stelo, trasportabile, diatermocoagulatore;
     per   la   specialita'   di   riabilitazione:   attrezzatura   e
strumentario  adeguato   in   rapporto   alla   specifica   attivita'
esercitata.
   Dotazione  del  complesso  operatorio:  tavolo operatorio, lampada
scialitica,  apparecchio  per  anestesia,   respiratore   automatico,
elettrobisturi,  aspiratore  liquidi,  aspiratore dei gas anestetici,
monitor  con  defibrillatore-cardiofrequenzimetro,  amplificatore  di
brillanza;
    per  la  specialita'  di ortopedia: tavolo operatorio ortopedico,
sala gessi per la specialita' di traumatologia;
    per   la   specialita'   di   oculistica:  letto  operatorio  per
oculistica,   microscopio    operatore,    crio-diatermo-coagulatore,
apparecchio per aspirazione, infusione e vitrectomia;
    per la specialita' di otorinolaringoiatria: tavolo operatorio per
O.R.L., microscopio operatorio;
    per  la  specialita' di ostetricia e ginecologia: letto da parto,
aspiratore, respiratore per neonati, amnioscopio, culla termostatica;
    per    la    specialita'    di   urologia:   diatermocoagulatore,
uretrocistoscopio con ottica diagnostica ed operatore;
    per  la  specialita'  di  neurochirurgia:  tavolo  operatorio per
neurochirurgia, aspiratore ad ultrasuoni.
   Le  attrezzature  e gli strumentari indicati si intendono riferiti
alla casa di cura nel suo complesso e non alle unita'  funzionali  ed
ai servizi singolarmente considerati.
   Dotazione di personale:
a) Direttore sanitario.
   Le  case  di  cura  con  oltre  150  posti  letto  devono avere un
direttore sanitario responsabile, al quale e' vietata  ogni  funzione
di diagnosi e cura nella casa di cura stessa.
   I requisiti sono:
    anzianita' di laurea di anni 10;
    libera docenza o specializzazione in igiene e medicina preventiva
o nelle  altre  discipline  dell'area  funzionale  di  prevenzione  e
sanita' pubblica;
    almeno  7  anni di servizio presso ospedali pubblici con funzioni
di vice-direttore sanitario o ispettore sanitario o  presso  istituti
universitari  di  igiene, di medicina preventiva, di medicina legale,
di medicina sociale, o cliniche di malattie infettive,  oppure  quale
funzionario  medico  del  Ministero  della  sanita'  o delle regioni,
ufficiale sanitario o medico igienista  con  qualifica  di  dirigente
presso  comuni  o  consorzi  provinciali  o  consorzi  di  comuni con
popolazione superiore a 100 mila abitanti, oppure almeno  7  anni  di
servizio  in  qualita'  di direttore sanitario responsabile o di vice
direttore sanitario presso case di cura private.
   I  suddetti requisiti possono essere superati ove il medico sia in
possesso di idoneita' nazionale a direttore sanitario.
   Nelle  case  di  cura  con un numero di posti letto superiori a 90
fino a 150 posti letto le funzioni di  cui  al  primo  comma  possono
essere  affidate,  in  carenza  del direttore sanitario, ad un medico
responsabile di raggruppamenti di unita'  funzionali  o  di  servizio
speciale di diagnosi e cura con rapporto di lavoro dipendente a tempo
pieno o definito ed in possesso di specializzazione in igiene,  o  di
titolo equipollente.
   Nelle  case  di  cura  con  un  numero di posti letto fino a 90 le
funzioni di direttore sanitario possono essere affidate,  in  carenza
del  direttore sanitario, ad un medico responsabile di raggruppamento
di unita' funzionali o di servizio speciale di diagnosi e cura.
   Non  e'  consentito  svolgere  le  funzioni di direttore sanitario
responsabile di piu' di una casa di cura.
   La  funzione  di  direttore  sanitario  e'  incompatibile  con  la
qualita' di proprietario, comproprietario, socio od  azionista  della
societa' che gestisce la casa di cura.
   Sono  esonerati dal possesso dei predetti requisiti i sanitari che
alla data dell'entrata in vigore del  presente  decreto  svolgano  le
funzioni  di  direttore sanitario responsabile presso le case di cura
private.

Attribuzioni del direttore sanitario responsabile.

   Il  direttore  sanitario  cura  l'organizzazione tecnico-sanitaria
della  Casa  di  cura  privata   sotto   il   profilo   igienico   ed
organizzativo,  rispondendone  all'amministrazione  ed  all'autorita'
sanitaria competente.
   In particolare il direttore sanitario ha le seguenti attribuzioni:
    cura   l'applicazione  del  regolamento  sull'ordinamento  e  sul
funzionamento  della  casa  di  cura,   proponendone   le   eventuali
variazioni;
    controlla  la  regolare  tenuta  e  l'aggiornamento  di  apposito
registro  contenente  dati  anagrafici  e  gli  estremi  dei   titoli
professionali del personale addetto ai servizi sanitari;
    trasmette   annualmente  all'autorita'  sanitaria  competente  un
elenco del personale addetto ai servizi sanitari in  servizio  al  1›
gennaio,   un  elenco  del  personale  convenzionato  e  comunica  le
successive variazioni;
    vigila  sulla  regolare  compilazione  e  tenuta del registro dei
parti e degli aborti, del  registro  degli  interventi  chirurgici  e
dell'archivio clinico;
    cura   la  tempestiva  trasmissione  all'ISTAT  ed  all'autorita'
sanitaria dei dati e delle informazioni richieste;
    stabilisce,  in rapporto alle esigenze dei servizi, l'impiego, la
destinazione,  i  turni  ed   i   congedi   del   personale   medico,
infermieristico,tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari;
    controlla   che   l'assistenza   agli   infermi  sia  svolta  con
regolarita' ed efficienza;
    vigila   sul  comportamento  del  personale  addetto  ai  servizi
sanitari proponendo, se del caso, all'amministrazione i provvedimenti
disciplinari;
    propone  all'amministrazione,  d'intesa  con  i  responsabili dei
servizi, l'acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed
esprime  il  proprio  parere  in  ordine  ad eventuali trasformazioni
edilizie delle case di cura;
    rilascia  agli  aventi  diritto,  in  base  ai  criteri stabiliti
dall'amministrazione, copia delle cartelle  cliniche  ed  ogni  altra
certificazione  sanitaria  riguardante malati assistiti nella casa di
cura;
    vigila  sul  funzionamento  dell'emoteca nonche' sulla efficienza
delle apparecchiature tecniche, degli  impianti  di  sterilizzazione,
disinfezione,  condizionamento  dell'aria, della cucina e lavanderia,
per quanto attiene agli aspetti igienico-sanitari;
    controlla  la  regolare  tenuta  del registro di carico e scarico
degli stupefacenti ai sensi di legge;
    vigila  sulla scorta dei medicinali e prodotti terapeutici, sulle
provviste alimentari  e  sulle  altre  provviste  necessarie  per  il
corretto funzionamento della casa di cura;
    stabilisce,  oltre  ai turni di guardia medica, quelli di guardia
ostetrica ed infermieristica.

Assenza od impedimento del direttore sanitario.

   L'amministrazione della casa di cura privata e' tenuta ogni anno a
designare un medico  che  sostituisca  nelle  funzioni  il  direttore
sanitario  responsabile,  in  caso  di  sua  assenza  od  impedimento
temporanei, ed a comunicarne il  nominativo  all'autorita'  sanitaria
competente.
   Detto medico deve possedere almeno uno dei requisiti richiesti per
il direttore sanitario ed elencati nel precedente punto a).
b) Medico responsabile.
   Ogni  raggruppamento  di "unita' funzionali" fino ad un massimo di
100 posti letto, ovvero 120 posti  letto  per  le  case  di  cura  ad
indirizzo  specifico, deve avere un medico responsabile, con rapporto
di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di
collaborazione professionale coordinata e continuativa, il quale deve
essere in possesso dei seguenti requisiti:

    anzianita' di laurea di almeno 10 anni;
    libera  docenza  o  specializzazione nella disciplina dell'unita'
funzionale che nel raggruppamento ha il maggior numero di posti letto
e,  in  caso di parita', nella disciplina che costituisce l'indirizzo
prevalente del raggruppamento o  della  disciplina  generale  che  lo
comprende,  ovvero, in mancanza, servizio ospedaliero o universitario
nelle predette discipline per almeno sette anni;
    servizio  ospedaliero  od  universitario  nelle  discipline sopra
indicate per almeno quattro anni, ovvero servizio  in  casa  di  cura
privata nelle discipline stesse per almeno sei anni.
   I  medici dirigenti delle unita' di degenza specialistiche debbono
possedere la relativa specializzazione  o  la  libera  docenza  nella
materia.
   I  requisiti  di  servizio possono essere superati dal possesso di
idoneita' a primario in una delle discipline del raggruppamento. Sono
esonerati  dal  possesso  dei  suddetti requisiti i sanitari che alla
data dell'entrata in vigore del presente decreto svolgono le funzioni
di medico responsabile presso case di cura private.
c) Medico aiuto.
   Ogni  raggruppamento  di  unita' funzionali, fino ad un massimo di
100 posti letto, ovvero di 120 posti letto per le  case  di  cura  ad
indirizzo  specifico,  deve  avere  un  medico aiuto, con rapporto di
lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero  con  rapporto  di
collaborazione professionale coordinata e continuativa, il quale deve
essere in possesso dei seguenti requisiti:

    anzianita' di laurea di almeno 5 anni;
    libera  docenza  o  specializzazione nelle discipline dell'unita'
funzionale che nel raggruppamento ha il maggior numero di posti letto
e,  in  caso di parita', nella disciplina che costituisce l'indirizzo
prevalente del raggruppamento o  nella  disciplina  generale  che  lo
comprende; ovvero, in mancanza, servizio ospedaliero ed universitario
nelle predette discipline per almeno cinque anni;
    servizio  ospedaliero  o  universitario  nelle  discipline  sopra
indicate  per  almeno  due  anni,  ovvero  servizio  prestato   nelle
discipline stesse in casa di cura privata per almeno tre anni.
   Sono  esonerati dal possesso dei suddetti requisiti i sanitari che
alla data dell'entrata in vigore del  presente  decreto  svolgano  le
funzioni di medico aiuto presso le case di cura private.
d) Medico assistente.
   Inoltre  deve  essere previsto con rapporto di lavoro dipendente a
tempo  pieno  o  definito,  ovvero  con  rapporto  di  collaborazione
professionale  coordinata e continuativa, almeno un medico assistente
per ogni unita' funzionale.
   Il  medico  con  funzioni  di  assistente  deve  avere i requisiti
previsti  dalla  normativa  per  l'assunzione  presso   il   servizio
sanitario nazionale.
   Nel  caso  di  esercizio di piu' specialita' mediche o chirurgiche
qualora il medico responsabile o l'aiuto medico non siano in possesso
oltre  che  dei  rispettivi  requisiti  anche di quelli relativi alle
singole specialita' cui sovraintendono, e' obbligatorio che il medico
assistente    sia    in    possesso    della    libera    docenza   o
specializzazionenella   specialita'    esercitata    nella    "unita'
funzionale" cui e' preposto.
e) Personale medico del servizio di analisi.
   Nelle case di cura medico-chirurgiche generali, e nelle altre case
di cura la cui ricettivita' non sia inferiore a 90 posti letto,  deve
essere  previsto un responsabile del servizio di analisi con rapporto
di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con un rapporto
di  collaborazione  professionale  coordinata  e continuativa, avente
titoli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10  febbraio  1974,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 24
febbraio 1984.
f) Personale medico del servizio di radiodiagnostica.
   Nelle case di cura medico-chirurgiche generali, e nelle altre case
di cura la cui ricettivita' non sia inferiore a 90 posti letto,  deve
essere  previsto  un responsabile del servizio di radiodiagnosticacon
rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o  definito,  ovvero  con
rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa.
   Il   responsabile   del   servizio  di  radiodiagnostica  risponde
dell'adozione delle misure di  sicurezza  contemplate  dalle  vigenti
disposizioni   e   deve  curare  la  conservazione  in  archivio  dei
radiogrammi, se non allegati alle rispettive cartelle cliniche.
   Le indagini radiologiche del cuore, dei vasi, delle vie biliari ed
urinarie,  per  le  quali  e'  richiesto  l'impiego  di  sostanze  di
contrasto  iodato,  possono  effettuarsi  soltanto  in  case  di cura
fornite di ambiente idoneo e  di  presidi  per  la  rianimazione.  Le
indagini  a  carattere  invasivo  sul sistema cardiovascolare possono
effettuarsi solo alla presenza di un anestesista-rianimatore.
g) Personale medico del servizio di anestesia e rianimazione.
   Il  servizio  di anestesia e rianimazione e' obbligatorio in tutte
le case di cura private che  ricoverino  ammalati  di  forme  morbose
pertinenti alla chirurgia generale ed a specialita' chirurgiche.
   Deve  essere previsto un responsabile del servizio con rapporto di
lavoro dipendente a tempo pieno o  definito  o  con  un  rapporto  di
collaborazione  professionale  coordinata e continuativa, e almeno un
assistente dotato di specializzazione nella disciplina ogni 90  posti
letto di chirurgia e specialita' chirurgiche o frazione, con rapporto
di lavoro dipendente a tempo pieno o definito ovvero con rapporto  di
collaborazione coordinata e continuativa.
   Deve  essere assicurato il servizio di pronta disponibilita' di un
anestesista rianimatore.
h)  Guardia  medica  permanente interna, svolta di regola da aiuti ed
assistenti dei reparti o da medici  con  i  requisiti  di  assistenti
assunti  ad  hoc a rapporto di impiego o collaborazione professionale
coordinata e continuativa.
i) Regolamento dell'attivita' medica.
   Il  regolamento interno deve indicare le attribuzioni, i compiti e
le responsabilita' di ciascun medico, nonche' l'orario di lavoro ed i
criteri   secondo  cui  vanno  stabiliti  i  turni  di  servizio,  in
conformita'  a  quanto  previsto  nei  contratti  e   negli   accordi
collettivi   nazionali   di  lavoro,  il  personale  medico  comunque
impiegato nei raggruppamenti di unita' funzionali della casa di  cura
non  puo'  avere  un  impegno  orario  settimanale inferiore a quello
previsto  per  il  turno  definito  (ferme   restando   peraltro   le
disposizioni di cui alla legge sul part-time). La guardia medica deve
essere permanente interna alla casa di cura e deve di  regola  essere
svolta da assistenti e da aiuti dei reparti. Allorquando venga svolta
da  medici  assunti  "ad  hoc",  con   rapporto   di   collaborazione
professionale   coordinata  e  continuativa,  questi  ultimi  debbono
possedere i requisiti previsti per gli assistenti. Nelle case di cura
ostetriche  o  con reparto di ostetricia, laddove manchino reparti di
neonatologia  e  pediatria,  deve   essere   assicurata   la   pronta
reperibilita'  di  un  pediatra  che visiti il neonato entro le prime
dodici ore dalla nascita ed assicuri  la  compilazione  della  scheda
pediatrica.
l) Cartelle cliniche.
   In  ogni  casa di cura privata e' prescritta, per ogni ricoverato,
la  compilazione  della  cartella  clinica  da   cui   risultino   le
generalita'  complete, la diagnosi di entrata, l'anamnesi familiare e
personale,  l'esame   obiettivo,   gli   esami   di   laboratorio   e
specialistici, la diagnosi, la terapia, gli esiti e i postumi.
   Le  cartelle  cliniche,  firmate dal medico curante e sottoscritte
dal medico responsabile di raggruppamento, dovranno portare un numero
progressivo  ed  essere  conservate a cura della direzione sanitaria.
Fatta  salva  la  legislazione  vigente   in   materia   di   segreto
professionale,  le cartelle cliniche ed i registri di sala operatoria
devono  essere  esibiti,  a  richiesta,   agli   organi   formalmente
incaricati della vigilanza.
   In caso di cessazione dell'ativita' della casa di cura le cartelle
cliniche dovranno essere depositate presso il servizio  medico-legale
della U.S.L. territorialmente competente.
m) Un infermiere capo-sala per ogni raggruppamento.
n)  Nelle  case  di  cura dotate di unita' funzionali di ostetricia e
ginecologia  deve  prevedersi  la  presenza  in  ciascun   turno   di
un'ostetrica  in  luogo  di  quella  di un infermiere e quella di una
vigilatrice d'infanzia o puericultrice in ciascun turno ogni 8  culle
neonati.
o)  Le  unita'  di  personale  infermieristico  addetto  alle  unita'
funzionali  di  degenza  ed  ai  servizi  ad  esse   connessi   (sala
operatoria,  sala parto, ecc.) sono determinate in funzione dei posti
letto e dei minuti di assistenza pro-die e per degente assegnati alle
varie tipologie disaggregando il valore globale di 76 minuti previsto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986,
ed  assumento  come  costante un ammontare annuo di minuti lavorativi
effettivi per dipendente pari a 90.000. Pertanto si avra' il seguente
personale infermieristico in organico:

                            Minuti di            Rapporto personale
     Tipologia              assistenza               posti letto
         -                      -                         -
 a) Medico-chirurgica
     generale. . . . . . .      90           1 unita' ogni 3,2 p.l.
 b) Chirurgica e/o spec.
     chir. . . . . . . . .      80           1 unita' ogni 3,6 p.l.
 c) Medica e/o spec. mediche    76           1 unita' ogni 3,8 p.l.
 d) Neuropsichiatrica. . .      76           1 unita' ogni 3,8 p.l.
 e) Riabilitativa. . . . .      90           1 unita' ogni 3,2 p.l.
 f) Lungodegenti . . . . .      70           1 unita' ogni 4,2 p.l.
 g) Tisiatrica . . . . . .      70           1 unita' ogni 4,2 p.l.
  In base alle tipologie di cui ai punti a), b), c) sono ascritte: al
punto a) le case di cura  destinate  ad  ammalati  di  forme  morbose
pertinenti   alla  medicina  generale,  alla  chirurgia  generale  ed
eventualmente  a   specialita'   mediche   (pediatria,   cardiologia,
dermatologia,   ematologia,   neurologia,   nefrologia,  pneumologia,
geriatria,  oncologia  medica,  ecc.)  e   chirurgiche   (ostetricia,
ginecologia,   ortopedia   e   traumatologia,   otorinolaringoiatria,
urologia,  oculistica,  ecc.);   al   punto   b)   quelle   destinate
prevalentemente   ad   ammalati  di  forme  morbose  pertinenti  alla
chirurgia generale e/o alle specialita' chirurgiche (vedi sopra);  al
punto  c)  quelle  destinate  prevalentemente  ad  ammalati  di forme
morbose pertinenti alla medicina generale e/o a  specialita'  mediche
(vedi sopra).
   Per le case di cura, di cui ai punti d), e), f) e g), ad indirizzo
specifico, in luogo del personale infermieristico in organico saranno
parzialmente considerate figure professionali tipiche di ogni singolo
settore o addette comunque a particolari attivita'.
   Nell'ambito  degli  organici  sopra  indicati, spetta al direttore
sanitario stabilire turni di presenza effettiva  corrispondenti  alle
esigenze assistenziali.
 p) Un ausiliario socio-sanitario per ogni 20 posti letto per
    ciascuno dei due turni diurni.
 q) In mancanza di infermieri professionali la casa di cura potra'
    avvalersi del proprio organico di infermieri generici purche' sia
    garantita la presenza di almeno un  infermiere  professionale  in
    ogni turno e per ogni 30 posti letto.
 r) Nelle ore notturne deve essere garantita la presenza di persoanle
    infermieristico   proporzionato   in  ragione  di  un  terzo  del
    personale previsto per un turno diurno.
 s) Ai fini del computo afferente, e del rispetto della dotazione
    organica,  il  personale a tempo parziale sara' considerato sulla
    base del rapporto proporzionale tra gli orari di lavoro  previsti
    nei  CCNL vigenti e l'orario di lavoro effettivamente previsto in
    part-time.
 t) In relazione alla peculiarita' delle funzioni da svolgere e'
    consentito  prevedere  negli organici personale infermieristico e
    tecnico a prestazione professionale, nella misura massima del 20%
    della relativa dotazione organica.
 u) Eventuali deroghe alle aliquote di personale sopra previste per
    l'organico  dei reparti di degenza potranno essere autorizzate in
    stretto riferimento a particolari  tipologie  di  case  di  cura,
    quali ad esempio quelle ad indirizzo fisioterapico, riabilitativo
    e neuropsichiatrico.
                      FASCE FUNZIONALI "A" E "B"
   Al  fine di incentivare la qualificazione assistenziale stimolando
l'acquisizione delle  moderne  tecnologie  di  diagnosi  e  cura,  il
conseguente  potenziamento  della struttura ed il miglioramento degli
organici, le case di cura in grado di assicurare - per dotazione  dei
servizi  di  cui  appresso  -  livelli  di  prestazioni  piu' elevati
rispetto a quelle da classificare nella fascia funzionale C,  vengono
inquadrate nelle fasce funzionali A e B.
   L'attribuzione  delle  stesse alle predette fasce funzionali A e B
viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:
     a) possesso dei requisiti richiesti per la fascia funzionale C;
     b) unita' incrementali di infermieri nella misura del 15% per la
fascia B e del 20% per la fascia A rispetto agli "standards"  fissati
per  la  fascia  C. La dotazione complessiva in organico di personale
infermieristico addetto alle  unita'  funzionali  di  degenza  ed  ai
servizi  ad  esse  connessi  (sala  operatoria, sala parto, ecc.), e'
riportata nel prospetto che segue:

                                   Rapporto personale/posti letto
        Tipologia                                     B    A
            -                                         -    -
 a) Medico-chirurgica generale .        1 unita' ogni 2,8  2,7 p.l.
 b) Chirurgica e/o spec. chir. .        1 unita' ogni 3,1  3,0 p.l.
 c) Medica e/o spec. medica. . .        1 unita' ogni 3,3  3,2 p.l.
 d) Neuropsichiatrica. . . . . .        1 unita' ogni 3,3  3,2 p.l.
 e) Riabilitativa. . . . . . . .        1 unita' ogni 2,8  2,7 p.l.
 f) Lungodegenti . . . . . . . .        1 unita' ogni 3,6  3,4 p.l.
 g) Tisiatrica . . . . . . . . .        1 unita' ogni 3,6  3,4 p.l.

   Per  i  settori  sotto indicati i minuti di assistenza pro-die per
degente e il rapporto personale/posti letto risultano:

                             Minuti di          Rapporto personale/
      Settori                assistenza              posti letto
         -                        -                       -
 h) Terapia intensiva . . .      550         1 unita' ogni 0,4 p.l.
 i) Terapia sub-intensiva .      220         1 unita' ogni 1,2 p.l.

     c) dotazione di servizi aggiuntivi di diagnosi e cura tra quelli
elencati nella tabella 1 come qualificanti ed  attinenti  a  ciascuna
tipologia.
   L'attribuzione  alle  fasce B od A e' effettuata in funzione della
riconosciuta qualificazione conseguita dalla casa di cura  attraverso
il  possesso  di tali specifici servizi e tenendo conto del punteggio
complessivo risultante dalla somma  dei  punti  di  tutti  i  servizi
posseduti.  L'indicazione del punteggio attribuito a ciascun servizio
risulta nella predetta tabella.
   Il punteggio e' determinato, per ciascun servizio, con riferimento
ai costi e alla potenzialita' qualificante.
   I  servizi  di  cui  al numero (5) della tabella 1 concorrono alla
determinazione del punteggio complessivo  ai  fini  dell'attribuzione
alle  fasce  A  o  B poiche' vengono utilizzati anche per prestazioni
rese a pazienti ricoverati in regime convenzionale.
   L'attribuzione  alle  fasce  B  od  A ha luogo secondo il seguente
criterio:
   FASCIA B:
    120 o piu' punti per le case di cura medico-chirurgiche generali;
    100 o piu' punti per le case di cura mediche o chirurgiche;
     40  o  piu'  punti  per  le case di cura monospecialistiche o ad
indirizzo specifico.
   FASCIA A:
    150 o piu' punti per le case di cura medico-chirurgiche generali;
    120 o piu' punti per le case di cura mediche o chirurgiche;
     60  o  piu'  punti  per  le case di cura monospecialistiche o ad
indirizzo specifico.
   Per   le   case  di  cura  a  tipologia  mista  il  punteggio  per
l'attribuzione alle fasce B ed A viene conseguito mediante  la  somma
dei punteggi relativi ai servizi attinenti a ciascuna tipologia.
   La  dotazione  delle  attrezzature  sara'  quella  richiesta dalla
specificita' di ciascun servizio.
   Il personale necessario per ciascun servizio e' quello di cui alla
tabella 2.
   In  occasione  della definizione della diaria prevista dall'art. 7
del decreto ministeriale 22 luglio 1983 le parti definiscono in  sede
nazionale  il  corrispettivo  dovuto  alle  case  di  cura  per  ogni
servizio, di cui all'allegata tabella 2.
   I  corrispettivi  di tutti i servizi posseduti da ciascuna casa di
cura classificata in fascia B  od  A  sono  parte  costitutiva  della
diaria,  essendo detti servizi compresi in convenzione quali elementi
di ulteriore qualificazione delle  prestazioni  erogate  ai  pazienti
ricoverati.
                      Attivita' di day hospital
   L'attivita' di assistenza ospedaliera in regime di degenza a tempo
parziale di cui all'art. 1 del decreto ministeriale  22  luglio  1983
puo'  essere svolta esclusivamente presso le case di cura che abbiano
unita' di degenza di discipline corrispondenti,  o  della  disciplina
generale  che  le  comprende,  al  fine  di assicurare agli assistiti
prestazioni  analoghe  a  quelle  erogabili  in  regime  di   degenza
completa.
   Tali  prestazioni  vengono  erogate  sotto  la responsabilita' del
direttore  sanitario  e  la  direzione  diagnostico-terapeutica   del
responsabile  del  raggruppamento  attinente,  mediante  l'impiego di
personale medico e paramedico aggiuntivo rispetto a  quello  previsto
nell'organico della casa di cura.
   La tipologia dei servizi di day hospital e' la seguente:
     a) riabilitazione motoria e neuromotoria;
     b) riabilitazione cardiocircolatoria;
     c) riabilitazione respiratoria;
     d) terapia oncologica;
     e) terapia e controllo del diabete;
     f) screening delle malattie dell'eta' pediatrica;
     g) tutela materno-infantile;
     h) neuropsichiatria;
     i) tossicodipendenza;
     l) terapia e controllo delle malattie della terza eta';
     m) emodialisi.
   La   retta   viene   fissata,   annualmente   in  sede  nazionale,
contestualmente alla definizione della diaria di cui all'art.  7  del
decreto  ministeriale  22 luglio 1983 e in misura proporzionale della
diaria stessa.
   Possono  tuttavia essere convenzionati servizi di day hospital non
compresi nel suddetto elenco e/o non attinenti  alle  specialita'  di
ricovero purche' previsti nella normativa regionale in relazione alle
esigenze  del  territorio  e  purche'  vengano   assicurati   locali,
attrezzature e personale idonei alla specificita' dei servizi stessi.
Per tali servizi la retta viene fissata  annualmente  dalle  regioni,
previo  accordo  con  le  associazioni  rappresentative delle case di
cura.
                      Norme transitorie e finali
   Le  case  di cura convenzionate devono adeguarsi alle prescrizioni
contenute nel presente decreto entro il termine del 31 dicembre 1990.
   La  dotazione  incrementale  complessiva  in organico di personale
infermieristico addetto alle  unita'  funzionali  di  degenza  ed  ai
servizi  ad  esse  connesse  (sala  operatoria,  sala  parto,  ecc.),
prevista per la fascia funzionale "C" entrera' a regime  gradualmente
per  pari  incrementi annuali successivi, in relazione alla copertura
finanziaria assicurata nella determinazione della  diaria,  ai  sensi
dell'art.  7  del  decreto  ministeriale 22 luglio 1983 e secondo gli
obiettivi della programmazione sanitaria.
   Il  primo incremento, pari al 25%, sara' realizzato al 31 dicembre
1990.
   Corrispondentemente   la   dotazione   incrementale  dello  stesso
personale infermieristico, richiesta  per  la  classificazione  nelle
fasce  funzionali "B" ed "A", sara' calcolata proporzionalmente sulla
dotazione stabilita dalla presente norma transitoria  per  la  fascia
funzionale "C".
   Per  le  case  di  cura gia' convenzionate alla data di entrata in
vigore del presente decreto non si applicano,  in  deroga,  le  norme
relative  ai  requisiti  strutturali  e  all'area,  laddove  non  sia
compromessa la funzionalita' e l'efficienza  delle  strutture  e  dei
servizi in relazione alla loro specifica finalita'.