ALLEGATO 1 (Art. 2 del decreto ministeriale 22 luglio 1983) FASCIA FUNZIONALE "C" Requisiti igienico-edilizi e servizi: a) uno o piu' edifici esclusivamente destinati all'attivita' sanitaria; b) la dotazione idrica giornaliera minima di acqua potabile per posto letto non deve essere inferiore a 200 litri. Le case di cura dovranno essere dotate di una riserva idrica corrispondente almeno al 50% del fabbisogno complessivo di un giorno e realizzata mediante serbatoi nei quali sia assicurato un sufficiente ricambio giornaliero. Deroghe alla dotazione minima indicata potranno essere concesse laddove sussistano reali condizioni di carenza delle risorse idriche locali; c) camere di degenza, con illuminazione naturale, con non piu' di quattro posti letto; d) la tempertura dell'aria non dovra' essere inferiore a 20 C per le sale di degenza e di soggiorno e a 22 C per le sale di visita e medicazione; e) camere di degenza multiple con superficie non inferiore a mq 7 e, ove non sia possibile, a mq 6 per posto letto e camere di degenza singole con superficie non inferiore a mq 9, sempre che sia garantito un sufficiente ricambio di aria; se si prevede un letto aggiunto per l'accompagnatore, la superficie deve essere di mq 12; f) la dotazione complessiva di servizi igienici per le unita' funzionali di degenza deve essere commisurata ad almeno un lavabo con acqua calda sanitaria per ogni quattro letti, un bidet ed una tazza WC per ogni sei letti, una vasca da bagno o doccia ogni dieci letti, con esclusione dei servizi riservati alle camere singole; g) stanza per il medico di guardia e se del caso per l'ostetrica di guardia; h) locale di attesa per i visitatori; i) locale per l'accettazione sanitaria ed amministrativa; l) idonei locali per la direzione sanitaria, per quella amministrativa e per il personale medico; m) il servizio di assistenza religiosa deve essere assicurato dalla direzione amministrativa per i degenti che ne facciano richiesta; n) negli edifici a piu' di un piano devono essere previsti elevatori in numero adeguato ai flussi di traffico e comunque destinati a lettighe ed ammalati, al materiale pulito e vitto, al materiale sporco; o) adeguati locali destinati a: cucina, dispensa, impianto frigorifero per la conservazione degli alimenti, lavanderia e guardaroba; disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione; servizio mortuario. Peraltro il servizio di cucina puo' essere anche convenzionato o gestito in cooperativa da piu' istituzioni private purche' regolarmente autorizzate dall'autorita' sanitaria e purche' le condizioni di trasporto siano idonee; se del caso vi dovra' essere una cucina dietetica interna. Devono essere installati adeguati impianti per la captazione di fumi, vapori ed odori nei punti di produzione e per la loro pronta eliminazione. Il servizio di lavanderia puo' essere anche convenzionato o gestito in cooperativa da piu' istituzioni private purche' le condizioni di trasporto siano idonee; viene comunque escluso l'appalto esterno per la biancheria infetta o sospetta. I locali devono essere attrezzati per la pronta captazione di vapori, polveri ed odori. Il servizio di disinfezione e disinfestazione deve essere dotato dei locali e delle attrezzature occorrenti per le operazioni di disinfezione e disinfestazione degli effetti personali e letterecci, della biancheria ed in genere dei materiali infetti, nonche' per il deposito dei disinfettanti e dei disinfestanti. Le case di cura possono consorziarsi tra di loro per la gestione di stazioni di disinfezione e disinfestazione e, limitatamente a quest'ultima, ricorrere ad appalti esterni. Il servizio di sterilizzazione e' necessario allorquando vi siano unita' funzionali chirurgiche ed ostetriche e servizi di endoscopia; esso puo' essere abbinato al complesso operatorio e puo' costituire un servizio centralizzato in riservata comunicazione con il complesso operatorio e con il complesso per il parto. Nelle case di cura unicamente mediche la sterilizzazione di siringhe, provette, pezzi di aspirazione, spirometri ed altre attrezzature puo' essere assicurata mediante stazioni consorziate e con convenzioni con servizi pubblici di sterilizzazione. Il servizio mortuario, oltre che presentare locali destinati all'osservazione, ad deposito ed alla esposizione delle salme ed un separato accesso dall'esterno deve essere dotato anche di locali per eventuali riscontri diagnostici anatomo-patologici, ai sensi della legge 15 febbraio 1961, n. 83, ove non si intenda assolvere a tale adempimento mediante convenzione; p) spogliatoio per il personale; q) nei settori destinati a specifiche attivita' terapeutiche (sale operatorie, sale da parto, sale di degenza immaturi, rianimazione, terapia intensiva ecc.) dovranno essere previsti impianti di condizionamento integrale a tutt'aria esterna con un numero di ricambi orari adeguato alle specifiche esigenze del servizio ed un controllo particolare della purezza dell'aria; r) le case di cura devono essere dotate di dispositivi ed impianti di sicurezza ed emergenza atti a garantire, in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna, l'automatica ed immediata disponibilita' di energia elettrica adeguata ad assicurare almeno il funzionamento delle attrezzature e dei servizi che non possono rimanere inattivi neppure per brevissimo tempo (tra essi i complessi operatori e da parto, il servizio di rianimazione, le sale di terapia intensiva, le sale per immaturi, l'emoteca), nonche' un minimo di illuminazione negli altri ambienti. Idonei provvedimenti devono essere adottati per l'illuminazione notturna e per i dispositivi acustico-luminosi per la chiamata del personale; s) vanno rispettatte tutte le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli impianti elettrici, la sicurezza antincendi e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e radioattivi; t) per l'impiego di apparecchi o di sostanze che possono generare radiazioni ionizzanti si devono adottare i provvedimenti costruttivi necessari per la protezione sanitaria dei degenti e del personale. Per essa devonsi osservare le prescrizioni di legge con particolare riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni. Il servizio di diagnostica radiologica deve consistere di locali ed impianti proporzionati alla capacita' del complesso ed alla sua classificazione. Deve essere provvisto di apparecchiature idonee all'applicazione delle misure di protezione da radiazioni ionizzanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni; u) locali e servizi separati per l'isolamento temporaneo degli ammalati di forme morbose diffusive. Organizzazione dei servizi di diagnosi e cura: a) articolazione di unita' funzionali con almeno un raggruppamento di due o piu' unita' funzionali per specialita' omogenee mediche e chirurgiche; b) unita' funzionali costituite nel seguente modo: medicina generale e chirurgia generale con non meno di 15 e non piu' di 30 posti letto; specialita' mediche (pediatria, cardiologia, dermatologia, ematologia, neurologia, nefrologia, pneumologia, geriatria, oncologia medica, ecc.) con non meno di 15 e non piu' di 30 posti letto; specialita' chirurgiche (ostetricia, ginecologia, ortopedia e traumatologia, otorinolaringoiatria, urologia, oculistica, ecc.) con non meno di 15 e non piu' di 30 posti letto; specialita' mediche e chirurgiche, se aggregate rispettivamente ad unita' funzionali di medicina generale e chirurgia generale, con non meno di 10 e non piu' di 30 posti letto. Dette unita' confluiranno per branche affini in raggruppamenti con non meno di 30 e non piu' di 100 posti letto; per le case di cura ad indirizzo specifico quali, tra l'altro, quelle neuropsichiatriche, sanatoriali, riabilitative, per lungodegenza medica e per malattie infettive, in raggruppamenti con non piu' di 120 posti letto; c) attrezzatura radiodiagnostica costituita da almeno un apparecchio fisso fino a 150 posti letto e di almeno due per un numero di posti letto maggiori. Per le case di cura neuropsichiatriche fino a 120 posti letto e' ammessa la dotazione di apparecchi portatili. Un apparecchio portatile con amplificatore di brillanza e' obbligatorio, congiuntamente a quello fisso, per le case di cura che ricoverano malati chirurgici o traumatologici. Il servizio di radiologia dovra' inoltre essere dotato di: apparecchio radiografico orto-clinografico, dotato di tavolo porta-paziente, stratigrafo, tavolo di comando protetto, generatore, Potter, apparecchio radiologico portatile per esami a letto, attrezzatura per sviluppo manuale o sviluppatrice automatica; d) laboratorio di analisi in grado di effettuare gli esami connessi alla specifica attivita' clinica esercitata con la seguente dotazione: idonei banchi di lavoro ed armadi, cappa chimica con aspiratore, due centrifughe, deionizzatore o disponibilita' di H20 distillata, un frigorifero e un congelatore a meno 25 C, bilancia analitica fino ad 1 mgr, bilancia tecnica, stufa a secco termoregolabile almeno fino a 250 C, due bagni maria termoregolabili e termometro di controllo, agitatore orizzontale, due microscopi binoculari, fotometro con possibilita' di misura nel vicino UV (340nm) con cellette termostatate, attrezzatura completa per elettroforesi, agglutinoscopio, apparecchio automatico o semiautomatico per la determinazione dei tests emocoagulativi, cronometro a timer, pompa da vuoto ad acqua, termostato; e) emoteca, ove richiesta dalla tipologia, costituita ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 592 e del relativo regolamento di attuazione (art. 38, D.P.R. 24 agosto 1971, n. 1256) dotata di un frigorifero adatto alla conservazione del sangue, munito di termo registratore e dispositivo di allarme visivo e acustico; f) armadio farmaceutico, sotto la direzione del direttore sanitario; g) per ogni raggrupamento di unita' funzionali: locale per visita e medicazioni; locale di lavoro per personale infermieristico e di assistenza; locale per la distribuzione del vitto con cucinetta; sala di soggiorno; h) per il ricovero di malati chirurgici il complesso operatorio deve essere costituita da: due sale operatorie per i primi 100 posti letto chirurgici, con un'altra sala operatoria ogni ulteriori 50 posti letto chirurgici o frazione; una sala per la preparazione e rianimazione dei malati; una sala per la preparazione dei chirurghi; un locale di sterilizzazione; apparecchi per l'anestesia a circuito chiuso in relazione ai tavoli operatori. Le sale operatorie devono avere una superficie di mq 30, dimensioni minori saranno ammesse per particolari specialita' chirurgiche, in relazione alle esigenze degli interventi e quando non ne sia compromessa la funzionalita'; i) per i ricoveri di ostetricia: una sala parto ogni 40 posti letto; un locale per la preparazione del personale; un locale con attrezzature idonee comprensivo di culla termostatica per l'assistenza ai neonati; disponibilita' di attrezzatura per il trasporto assistito del neonato in altro luogo di cura. Il complesso per il parto deve essere agevolmente collegato con le degenze di ostetricia e con il complesso operatorio, nonche' con la neonatologia, ove esista; l) attrezzature di base e strumentario adeguati in rapporto alla specifica attivita' specialistica esercitata con l'obbligo, comunque, di possedere, per tutte le specialita': elettrocardiografo; per la specialita' di neurologia: elettroencefalografo o poligrafo elettroencefalografico multicanale, apparecchio per registrazione dei potenziali evocati; per la specialita' di neonatologia: incubatrici, incubatrice portatile, elettrocardiografo con elettrodi pediatrici, respiratore neonatale, pompe per infusione, aspiratore, bilirubinometro, lampade per fototerapia; locale per svaghi, lactarium, idonee misure protettive antinfortunistiche e separazione tra divezzi e lattanti per la specialita' di pediatria, attrezzature per la rianimazione neonatale qualora coesista una unita' funzionale di pediatria con una di ostetricia; per la specialita' di broncopneumologia: apparecchio per spirometria, ciclo ergometro, letti snodati, respiratore a pressione intermittente, due broncofibroscopi con sorgente di luce fredda; per la specialita' di cardiologia: elettrocardiografo, poligrafo, cicloergometro, defibrillatore, ecocardiografo; per la specialita' di gastroenterologia: esofagogastroduodenoscopio, rettosigmoidoscopio, attrezzatura per il lavaggio e la sterilizzazione degli endoscopi a fibre ottiche, generatore di luce fredda; per la specialita' di dermatologia: lampada circolare con lenti, a stelo, trasportabile, diatermocoagulatore; per la specialita' di riabilitazione: attrezzatura e strumentario adeguato in rapporto alla specifica attivita' esercitata. Dotazione del complesso operatorio: tavolo operatorio, lampada scialitica, apparecchio per anestesia, respiratore automatico, elettrobisturi, aspiratore liquidi, aspiratore dei gas anestetici, monitor con defibrillatore-cardiofrequenzimetro, amplificatore di brillanza; per la specialita' di ortopedia: tavolo operatorio ortopedico, sala gessi per la specialita' di traumatologia; per la specialita' di oculistica: letto operatorio per oculistica, microscopio operatore, crio-diatermo-coagulatore, apparecchio per aspirazione, infusione e vitrectomia; per la specialita' di otorinolaringoiatria: tavolo operatorio per O.R.L., microscopio operatorio; per la specialita' di ostetricia e ginecologia: letto da parto, aspiratore, respiratore per neonati, amnioscopio, culla termostatica; per la specialita' di urologia: diatermocoagulatore, uretrocistoscopio con ottica diagnostica ed operatore; per la specialita' di neurochirurgia: tavolo operatorio per neurochirurgia, aspiratore ad ultrasuoni. Le attrezzature e gli strumentari indicati si intendono riferiti alla casa di cura nel suo complesso e non alle unita' funzionali ed ai servizi singolarmente considerati. Dotazione di personale: a) Direttore sanitario. Le case di cura con oltre 150 posti letto devono avere un direttore sanitario responsabile, al quale e' vietata ogni funzione di diagnosi e cura nella casa di cura stessa. I requisiti sono: anzianita' di laurea di anni 10; libera docenza o specializzazione in igiene e medicina preventiva o nelle altre discipline dell'area funzionale di prevenzione e sanita' pubblica; almeno 7 anni di servizio presso ospedali pubblici con funzioni di vice-direttore sanitario o ispettore sanitario o presso istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale, o cliniche di malattie infettive, oppure quale funzionario medico del Ministero della sanita' o delle regioni, ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso comuni o consorzi provinciali o consorzi di comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti, oppure almeno 7 anni di servizio in qualita' di direttore sanitario responsabile o di vice direttore sanitario presso case di cura private. I suddetti requisiti possono essere superati ove il medico sia in possesso di idoneita' nazionale a direttore sanitario. Nelle case di cura con un numero di posti letto superiori a 90 fino a 150 posti letto le funzioni di cui al primo comma possono essere affidate, in carenza del direttore sanitario, ad un medico responsabile di raggruppamenti di unita' funzionali o di servizio speciale di diagnosi e cura con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito ed in possesso di specializzazione in igiene, o di titolo equipollente. Nelle case di cura con un numero di posti letto fino a 90 le funzioni di direttore sanitario possono essere affidate, in carenza del direttore sanitario, ad un medico responsabile di raggruppamento di unita' funzionali o di servizio speciale di diagnosi e cura. Non e' consentito svolgere le funzioni di direttore sanitario responsabile di piu' di una casa di cura. La funzione di direttore sanitario e' incompatibile con la qualita' di proprietario, comproprietario, socio od azionista della societa' che gestisce la casa di cura. Sono esonerati dal possesso dei predetti requisiti i sanitari che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto svolgano le funzioni di direttore sanitario responsabile presso le case di cura private. Attribuzioni del direttore sanitario responsabile. Il direttore sanitario cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della Casa di cura privata sotto il profilo igienico ed organizzativo, rispondendone all'amministrazione ed all'autorita' sanitaria competente. In particolare il direttore sanitario ha le seguenti attribuzioni: cura l'applicazione del regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento della casa di cura, proponendone le eventuali variazioni; controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito registro contenente dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto ai servizi sanitari; trasmette annualmente all'autorita' sanitaria competente un elenco del personale addetto ai servizi sanitari in servizio al 1 gennaio, un elenco del personale convenzionato e comunica le successive variazioni; vigila sulla regolare compilazione e tenuta del registro dei parti e degli aborti, del registro degli interventi chirurgici e dell'archivio clinico; cura la tempestiva trasmissione all'ISTAT ed all'autorita' sanitaria dei dati e delle informazioni richieste; stabilisce, in rapporto alle esigenze dei servizi, l'impiego, la destinazione, i turni ed i congedi del personale medico, infermieristico,tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari; controlla che l'assistenza agli infermi sia svolta con regolarita' ed efficienza; vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari proponendo, se del caso, all'amministrazione i provvedimenti disciplinari; propone all'amministrazione, d'intesa con i responsabili dei servizi, l'acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed esprime il proprio parere in ordine ad eventuali trasformazioni edilizie delle case di cura; rilascia agli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti dall'amministrazione, copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante malati assistiti nella casa di cura; vigila sul funzionamento dell'emoteca nonche' sulla efficienza delle apparecchiature tecniche, degli impianti di sterilizzazione, disinfezione, condizionamento dell'aria, della cucina e lavanderia, per quanto attiene agli aspetti igienico-sanitari; controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico degli stupefacenti ai sensi di legge; vigila sulla scorta dei medicinali e prodotti terapeutici, sulle provviste alimentari e sulle altre provviste necessarie per il corretto funzionamento della casa di cura; stabilisce, oltre ai turni di guardia medica, quelli di guardia ostetrica ed infermieristica. Assenza od impedimento del direttore sanitario. L'amministrazione della casa di cura privata e' tenuta ogni anno a designare un medico che sostituisca nelle funzioni il direttore sanitario responsabile, in caso di sua assenza od impedimento temporanei, ed a comunicarne il nominativo all'autorita' sanitaria competente. Detto medico deve possedere almeno uno dei requisiti richiesti per il direttore sanitario ed elencati nel precedente punto a). b) Medico responsabile. Ogni raggruppamento di "unita' funzionali" fino ad un massimo di 100 posti letto, ovvero 120 posti letto per le case di cura ad indirizzo specifico, deve avere un medico responsabile, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, il quale deve essere in possesso dei seguenti requisiti: anzianita' di laurea di almeno 10 anni; libera docenza o specializzazione nella disciplina dell'unita' funzionale che nel raggruppamento ha il maggior numero di posti letto e, in caso di parita', nella disciplina che costituisce l'indirizzo prevalente del raggruppamento o della disciplina generale che lo comprende, ovvero, in mancanza, servizio ospedaliero o universitario nelle predette discipline per almeno sette anni; servizio ospedaliero od universitario nelle discipline sopra indicate per almeno quattro anni, ovvero servizio in casa di cura privata nelle discipline stesse per almeno sei anni. I medici dirigenti delle unita' di degenza specialistiche debbono possedere la relativa specializzazione o la libera docenza nella materia. I requisiti di servizio possono essere superati dal possesso di idoneita' a primario in una delle discipline del raggruppamento. Sono esonerati dal possesso dei suddetti requisiti i sanitari che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto svolgono le funzioni di medico responsabile presso case di cura private. c) Medico aiuto. Ogni raggruppamento di unita' funzionali, fino ad un massimo di 100 posti letto, ovvero di 120 posti letto per le case di cura ad indirizzo specifico, deve avere un medico aiuto, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, il quale deve essere in possesso dei seguenti requisiti: anzianita' di laurea di almeno 5 anni; libera docenza o specializzazione nelle discipline dell'unita' funzionale che nel raggruppamento ha il maggior numero di posti letto e, in caso di parita', nella disciplina che costituisce l'indirizzo prevalente del raggruppamento o nella disciplina generale che lo comprende; ovvero, in mancanza, servizio ospedaliero ed universitario nelle predette discipline per almeno cinque anni; servizio ospedaliero o universitario nelle discipline sopra indicate per almeno due anni, ovvero servizio prestato nelle discipline stesse in casa di cura privata per almeno tre anni. Sono esonerati dal possesso dei suddetti requisiti i sanitari che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto svolgano le funzioni di medico aiuto presso le case di cura private. d) Medico assistente. Inoltre deve essere previsto con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, almeno un medico assistente per ogni unita' funzionale. Il medico con funzioni di assistente deve avere i requisiti previsti dalla normativa per l'assunzione presso il servizio sanitario nazionale. Nel caso di esercizio di piu' specialita' mediche o chirurgiche qualora il medico responsabile o l'aiuto medico non siano in possesso oltre che dei rispettivi requisiti anche di quelli relativi alle singole specialita' cui sovraintendono, e' obbligatorio che il medico assistente sia in possesso della libera docenza o specializzazionenella specialita' esercitata nella "unita' funzionale" cui e' preposto. e) Personale medico del servizio di analisi. Nelle case di cura medico-chirurgiche generali, e nelle altre case di cura la cui ricettivita' non sia inferiore a 90 posti letto, deve essere previsto un responsabile del servizio di analisi con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con un rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, avente titoli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 24 febbraio 1984. f) Personale medico del servizio di radiodiagnostica. Nelle case di cura medico-chirurgiche generali, e nelle altre case di cura la cui ricettivita' non sia inferiore a 90 posti letto, deve essere previsto un responsabile del servizio di radiodiagnosticacon rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa. Il responsabile del servizio di radiodiagnostica risponde dell'adozione delle misure di sicurezza contemplate dalle vigenti disposizioni e deve curare la conservazione in archivio dei radiogrammi, se non allegati alle rispettive cartelle cliniche. Le indagini radiologiche del cuore, dei vasi, delle vie biliari ed urinarie, per le quali e' richiesto l'impiego di sostanze di contrasto iodato, possono effettuarsi soltanto in case di cura fornite di ambiente idoneo e di presidi per la rianimazione. Le indagini a carattere invasivo sul sistema cardiovascolare possono effettuarsi solo alla presenza di un anestesista-rianimatore. g) Personale medico del servizio di anestesia e rianimazione. Il servizio di anestesia e rianimazione e' obbligatorio in tutte le case di cura private che ricoverino ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale ed a specialita' chirurgiche. Deve essere previsto un responsabile del servizio con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito o con un rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, e almeno un assistente dotato di specializzazione nella disciplina ogni 90 posti letto di chirurgia e specialita' chirurgiche o frazione, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito ovvero con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Deve essere assicurato il servizio di pronta disponibilita' di un anestesista rianimatore. h) Guardia medica permanente interna, svolta di regola da aiuti ed assistenti dei reparti o da medici con i requisiti di assistenti assunti ad hoc a rapporto di impiego o collaborazione professionale coordinata e continuativa. i) Regolamento dell'attivita' medica. Il regolamento interno deve indicare le attribuzioni, i compiti e le responsabilita' di ciascun medico, nonche' l'orario di lavoro ed i criteri secondo cui vanno stabiliti i turni di servizio, in conformita' a quanto previsto nei contratti e negli accordi collettivi nazionali di lavoro, il personale medico comunque impiegato nei raggruppamenti di unita' funzionali della casa di cura non puo' avere un impegno orario settimanale inferiore a quello previsto per il turno definito (ferme restando peraltro le disposizioni di cui alla legge sul part-time). La guardia medica deve essere permanente interna alla casa di cura e deve di regola essere svolta da assistenti e da aiuti dei reparti. Allorquando venga svolta da medici assunti "ad hoc", con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, questi ultimi debbono possedere i requisiti previsti per gli assistenti. Nelle case di cura ostetriche o con reparto di ostetricia, laddove manchino reparti di neonatologia e pediatria, deve essere assicurata la pronta reperibilita' di un pediatra che visiti il neonato entro le prime dodici ore dalla nascita ed assicuri la compilazione della scheda pediatrica. l) Cartelle cliniche. In ogni casa di cura privata e' prescritta, per ogni ricoverato, la compilazione della cartella clinica da cui risultino le generalita' complete, la diagnosi di entrata, l'anamnesi familiare e personale, l'esame obiettivo, gli esami di laboratorio e specialistici, la diagnosi, la terapia, gli esiti e i postumi. Le cartelle cliniche, firmate dal medico curante e sottoscritte dal medico responsabile di raggruppamento, dovranno portare un numero progressivo ed essere conservate a cura della direzione sanitaria. Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, le cartelle cliniche ed i registri di sala operatoria devono essere esibiti, a richiesta, agli organi formalmente incaricati della vigilanza. In caso di cessazione dell'ativita' della casa di cura le cartelle cliniche dovranno essere depositate presso il servizio medico-legale della U.S.L. territorialmente competente. m) Un infermiere capo-sala per ogni raggruppamento. n) Nelle case di cura dotate di unita' funzionali di ostetricia e ginecologia deve prevedersi la presenza in ciascun turno di un'ostetrica in luogo di quella di un infermiere e quella di una vigilatrice d'infanzia o puericultrice in ciascun turno ogni 8 culle neonati. o) Le unita' di personale infermieristico addetto alle unita' funzionali di degenza ed ai servizi ad esse connessi (sala operatoria, sala parto, ecc.) sono determinate in funzione dei posti letto e dei minuti di assistenza pro-die e per degente assegnati alle varie tipologie disaggregando il valore globale di 76 minuti previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986, ed assumento come costante un ammontare annuo di minuti lavorativi effettivi per dipendente pari a 90.000. Pertanto si avra' il seguente personale infermieristico in organico: Minuti di Rapporto personale Tipologia assistenza posti letto - - - a) Medico-chirurgica generale. . . . . . . 90 1 unita' ogni 3,2 p.l. b) Chirurgica e/o spec. chir. . . . . . . . . 80 1 unita' ogni 3,6 p.l. c) Medica e/o spec. mediche 76 1 unita' ogni 3,8 p.l. d) Neuropsichiatrica. . . 76 1 unita' ogni 3,8 p.l. e) Riabilitativa. . . . . 90 1 unita' ogni 3,2 p.l. f) Lungodegenti . . . . . 70 1 unita' ogni 4,2 p.l. g) Tisiatrica . . . . . . 70 1 unita' ogni 4,2 p.l. In base alle tipologie di cui ai punti a), b), c) sono ascritte: al punto a) le case di cura destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale, alla chirurgia generale ed eventualmente a specialita' mediche (pediatria, cardiologia, dermatologia, ematologia, neurologia, nefrologia, pneumologia, geriatria, oncologia medica, ecc.) e chirurgiche (ostetricia, ginecologia, ortopedia e traumatologia, otorinolaringoiatria, urologia, oculistica, ecc.); al punto b) quelle destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale e/o alle specialita' chirurgiche (vedi sopra); al punto c) quelle destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale e/o a specialita' mediche (vedi sopra). Per le case di cura, di cui ai punti d), e), f) e g), ad indirizzo specifico, in luogo del personale infermieristico in organico saranno parzialmente considerate figure professionali tipiche di ogni singolo settore o addette comunque a particolari attivita'. Nell'ambito degli organici sopra indicati, spetta al direttore sanitario stabilire turni di presenza effettiva corrispondenti alle esigenze assistenziali. p) Un ausiliario socio-sanitario per ogni 20 posti letto per ciascuno dei due turni diurni. q) In mancanza di infermieri professionali la casa di cura potra' avvalersi del proprio organico di infermieri generici purche' sia garantita la presenza di almeno un infermiere professionale in ogni turno e per ogni 30 posti letto. r) Nelle ore notturne deve essere garantita la presenza di persoanle infermieristico proporzionato in ragione di un terzo del personale previsto per un turno diurno. s) Ai fini del computo afferente, e del rispetto della dotazione organica, il personale a tempo parziale sara' considerato sulla base del rapporto proporzionale tra gli orari di lavoro previsti nei CCNL vigenti e l'orario di lavoro effettivamente previsto in part-time. t) In relazione alla peculiarita' delle funzioni da svolgere e' consentito prevedere negli organici personale infermieristico e tecnico a prestazione professionale, nella misura massima del 20% della relativa dotazione organica. u) Eventuali deroghe alle aliquote di personale sopra previste per l'organico dei reparti di degenza potranno essere autorizzate in stretto riferimento a particolari tipologie di case di cura, quali ad esempio quelle ad indirizzo fisioterapico, riabilitativo e neuropsichiatrico. FASCE FUNZIONALI "A" E "B" Al fine di incentivare la qualificazione assistenziale stimolando l'acquisizione delle moderne tecnologie di diagnosi e cura, il conseguente potenziamento della struttura ed il miglioramento degli organici, le case di cura in grado di assicurare - per dotazione dei servizi di cui appresso - livelli di prestazioni piu' elevati rispetto a quelle da classificare nella fascia funzionale C, vengono inquadrate nelle fasce funzionali A e B. L'attribuzione delle stesse alle predette fasce funzionali A e B viene effettuata sulla base dei seguenti criteri: a) possesso dei requisiti richiesti per la fascia funzionale C; b) unita' incrementali di infermieri nella misura del 15% per la fascia B e del 20% per la fascia A rispetto agli "standards" fissati per la fascia C. La dotazione complessiva in organico di personale infermieristico addetto alle unita' funzionali di degenza ed ai servizi ad esse connessi (sala operatoria, sala parto, ecc.), e' riportata nel prospetto che segue: Rapporto personale/posti letto Tipologia B A - - - a) Medico-chirurgica generale . 1 unita' ogni 2,8 2,7 p.l. b) Chirurgica e/o spec. chir. . 1 unita' ogni 3,1 3,0 p.l. c) Medica e/o spec. medica. . . 1 unita' ogni 3,3 3,2 p.l. d) Neuropsichiatrica. . . . . . 1 unita' ogni 3,3 3,2 p.l. e) Riabilitativa. . . . . . . . 1 unita' ogni 2,8 2,7 p.l. f) Lungodegenti . . . . . . . . 1 unita' ogni 3,6 3,4 p.l. g) Tisiatrica . . . . . . . . . 1 unita' ogni 3,6 3,4 p.l. Per i settori sotto indicati i minuti di assistenza pro-die per degente e il rapporto personale/posti letto risultano: Minuti di Rapporto personale/ Settori assistenza posti letto - - - h) Terapia intensiva . . . 550 1 unita' ogni 0,4 p.l. i) Terapia sub-intensiva . 220 1 unita' ogni 1,2 p.l. c) dotazione di servizi aggiuntivi di diagnosi e cura tra quelli elencati nella tabella 1 come qualificanti ed attinenti a ciascuna tipologia. L'attribuzione alle fasce B od A e' effettuata in funzione della riconosciuta qualificazione conseguita dalla casa di cura attraverso il possesso di tali specifici servizi e tenendo conto del punteggio complessivo risultante dalla somma dei punti di tutti i servizi posseduti. L'indicazione del punteggio attribuito a ciascun servizio risulta nella predetta tabella. Il punteggio e' determinato, per ciascun servizio, con riferimento ai costi e alla potenzialita' qualificante. I servizi di cui al numero (5) della tabella 1 concorrono alla determinazione del punteggio complessivo ai fini dell'attribuzione alle fasce A o B poiche' vengono utilizzati anche per prestazioni rese a pazienti ricoverati in regime convenzionale. L'attribuzione alle fasce B od A ha luogo secondo il seguente criterio: FASCIA B: 120 o piu' punti per le case di cura medico-chirurgiche generali; 100 o piu' punti per le case di cura mediche o chirurgiche; 40 o piu' punti per le case di cura monospecialistiche o ad indirizzo specifico. FASCIA A: 150 o piu' punti per le case di cura medico-chirurgiche generali; 120 o piu' punti per le case di cura mediche o chirurgiche; 60 o piu' punti per le case di cura monospecialistiche o ad indirizzo specifico. Per le case di cura a tipologia mista il punteggio per l'attribuzione alle fasce B ed A viene conseguito mediante la somma dei punteggi relativi ai servizi attinenti a ciascuna tipologia. La dotazione delle attrezzature sara' quella richiesta dalla specificita' di ciascun servizio. Il personale necessario per ciascun servizio e' quello di cui alla tabella 2. In occasione della definizione della diaria prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale 22 luglio 1983 le parti definiscono in sede nazionale il corrispettivo dovuto alle case di cura per ogni servizio, di cui all'allegata tabella 2. I corrispettivi di tutti i servizi posseduti da ciascuna casa di cura classificata in fascia B od A sono parte costitutiva della diaria, essendo detti servizi compresi in convenzione quali elementi di ulteriore qualificazione delle prestazioni erogate ai pazienti ricoverati. Attivita' di day hospital L'attivita' di assistenza ospedaliera in regime di degenza a tempo parziale di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 22 luglio 1983 puo' essere svolta esclusivamente presso le case di cura che abbiano unita' di degenza di discipline corrispondenti, o della disciplina generale che le comprende, al fine di assicurare agli assistiti prestazioni analoghe a quelle erogabili in regime di degenza completa. Tali prestazioni vengono erogate sotto la responsabilita' del direttore sanitario e la direzione diagnostico-terapeutica del responsabile del raggruppamento attinente, mediante l'impiego di personale medico e paramedico aggiuntivo rispetto a quello previsto nell'organico della casa di cura. La tipologia dei servizi di day hospital e' la seguente: a) riabilitazione motoria e neuromotoria; b) riabilitazione cardiocircolatoria; c) riabilitazione respiratoria; d) terapia oncologica; e) terapia e controllo del diabete; f) screening delle malattie dell'eta' pediatrica; g) tutela materno-infantile; h) neuropsichiatria; i) tossicodipendenza; l) terapia e controllo delle malattie della terza eta'; m) emodialisi. La retta viene fissata, annualmente in sede nazionale, contestualmente alla definizione della diaria di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 22 luglio 1983 e in misura proporzionale della diaria stessa. Possono tuttavia essere convenzionati servizi di day hospital non compresi nel suddetto elenco e/o non attinenti alle specialita' di ricovero purche' previsti nella normativa regionale in relazione alle esigenze del territorio e purche' vengano assicurati locali, attrezzature e personale idonei alla specificita' dei servizi stessi. Per tali servizi la retta viene fissata annualmente dalle regioni, previo accordo con le associazioni rappresentative delle case di cura. Norme transitorie e finali Le case di cura convenzionate devono adeguarsi alle prescrizioni contenute nel presente decreto entro il termine del 31 dicembre 1990. La dotazione incrementale complessiva in organico di personale infermieristico addetto alle unita' funzionali di degenza ed ai servizi ad esse connesse (sala operatoria, sala parto, ecc.), prevista per la fascia funzionale "C" entrera' a regime gradualmente per pari incrementi annuali successivi, in relazione alla copertura finanziaria assicurata nella determinazione della diaria, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 22 luglio 1983 e secondo gli obiettivi della programmazione sanitaria. Il primo incremento, pari al 25%, sara' realizzato al 31 dicembre 1990. Corrispondentemente la dotazione incrementale dello stesso personale infermieristico, richiesta per la classificazione nelle fasce funzionali "B" ed "A", sara' calcolata proporzionalmente sulla dotazione stabilita dalla presente norma transitoria per la fascia funzionale "C". Per le case di cura gia' convenzionate alla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, in deroga, le norme relative ai requisiti strutturali e all'area, laddove non sia compromessa la funzionalita' e l'efficienza delle strutture e dei servizi in relazione alla loro specifica finalita'.