Art. 3.
  Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di
pubblica utilita', urgenti e indifferibili, e per la loro  attuazione
l'ente  attuatore  puo' procedere all'affidamento dei lavori mediante
trattativa privata previa gara  ufficiosa  tra  non  meno  di  cinque
ditte, fatta salva ogni piu' celere procedura di legge.
  L'ente  attuatore e' impegnato ad effettuare la consegna dei lavori
entro quindici giorni dalla  data  di  pubblicazione  della  presente
ordinanza.
  In  caso  di  inadempienza  non giustificata da comprovate cause di
forza  maggiore,  provvede   direttamente   il   Dipartimento   della
protezione civile.