Art. 3. Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti e indifferibili, e per la loro attuazione l'ente attuatore puo' procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di cinque ditte, fatta salva ogni piu' celere procedura di legge. L'ente attuatore e' impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. In caso di inadempienza non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, provvede direttamente il Dipartimento della protezione civile.