Art. 5.
  Il   Ministro   per   il   coordinamento  della  protezione  civile
provvedera' alla nomina dei collaudatori il cui onere e' a carico del
Dipartimento della protezione civile.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 2 luglio 1990
                                               Il Ministro: LATTANZIO