Art. 2.
  1. L'affidamento dei lavori per l'attuazione dell'intervento di cui
all'art. 1 deve avvenire a norma dell'art. 39 della  legge  regionale
n.   21/85  entro  il  termine  di  giorni  quindici  dalla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza, e, all'uopo, l'Ente attuatore
puo'  procedere  a  trattativa  privata  anche in deroga alle vigenti
norme di contabilita' di stato.
  2.  In  relazione  all'urgenza  delle opere la regione siciliana e'
autorizzata a derogare dalle norme di cui all'ultimo comma  dell'art.
14 della legge regionale n. 21/85.
  3.  Il  progetto  delle opere deve essere munito delle approvazioni
previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi  dello
Stato,  sia  da  parte degli organi regionali, degli enti locali e di
ogni altro ente interessato alla esecuzione dell'opera.
  4.  Qualora  entro  il  termine  suddetto  il  lavoro non sia stato
affidato  vi  provvede,  quale   delegato   del   Ministro   per   il
coordinamento  della  protezione  civile, il Presidente della regione
siciliana nella sua qualita' di commissario alle acque.