Art. 2. 1. L'affidamento dei lavori per l'attuazione dell'intervento di cui all'art. 1 deve avvenire a norma dell'art. 39 della legge regionale n. 21/85 entro il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, e, all'uopo, l'Ente attuatore puo' procedere a trattativa privata anche in deroga alle vigenti norme di contabilita' di stato. 2. In relazione all'urgenza delle opere la regione siciliana e' autorizzata a derogare dalle norme di cui all'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale n. 21/85. 3. Il progetto delle opere deve essere munito delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione dell'opera. 4. Qualora entro il termine suddetto il lavoro non sia stato affidato vi provvede, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il Presidente della regione siciliana nella sua qualita' di commissario alle acque.