Art. 3. 1. L'opera di cui alla presente ordinanza e' dichiarata di preminente interesse nazionale, di pubblica utilita' e di somma urgenza. 2. Al fine di garantire l'osservanza del termine di esecuzione delle opere il capitolato speciale di appalto deve prevedere una penale non inferiore al 3 per cento dell'importo contrattuale per ritardi fino a trenta giorni e non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale per i successivi ritardi, da garantirsi con fidejussione bancaria o assicurativa all'atto della stipula del contratto di appalto. Tale fidejussione sara' accesa a favore del fondo per la protezione civile. 3. In ogni caso il Ministro per il coordinamento della protezione civile si riserva il diritto di fare eseguire le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia o per cottimi a maggiore spesa dell'impresa appaltatrice.