Art. 3.
  1.  L'opera  di  cui  alla  presente  ordinanza  e'  dichiarata  di
preminente interesse nazionale,  di  pubblica  utilita'  e  di  somma
urgenza.
  2.  Al  fine  di  garantire  l'osservanza del termine di esecuzione
delle opere il capitolato speciale  di  appalto  deve  prevedere  una
penale  non  inferiore  al  3 per cento dell'importo contrattuale per
ritardi fino a  trenta  giorni  e  non  inferiore  al  10  per  cento
dell'importo contrattuale per i successivi ritardi, da garantirsi con
fidejussione bancaria  o  assicurativa  all'atto  della  stipula  del
contratto  di  appalto.  Tale  fidejussione sara' accesa a favore del
fondo per la protezione civile.
  3.  In  ogni caso il Ministro per il coordinamento della protezione
civile si riserva il diritto di  fare  eseguire  le  opere,  o  parte
soltanto  delle  medesime,  d'ufficio,  in  economia  o per cottimi a
maggiore spesa dell'impresa appaltatrice.