Art. 4. 1. Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro quindici giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore. 2. In caso di mancata risposta i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente assentiti. 3. Le certificazioni ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 645, cosi' come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, devono essere rilasciate entro il termine di giorni cinque.