Art. 4.
  1.   Le   autorizzazioni,   le   concessioni   e   i  pareri  delle
amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti
gli  enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere
di cui all'art. 1, devono essere  rilasciati  entro  quindici  giorni
dalla richiesta presentata dall'ente esecutore.
  2.  In  caso  di  mancata  risposta  i  suddetti  provvedimenti  si
intendono tacitamente assentiti.
  3.  Le  certificazioni  ai  sensi della legge 13 settembre 1982, n.
645, cosi' come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n.  55,  devono
essere rilasciate entro il termine di giorni cinque.