Art. 5. 1. Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui agli interventi previsti dall'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, debitamente approvati, sono disposte dal Prefetto territorialmente competente. 2. L'ente esecutore provvede, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto competente, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.