Art. 5.
  1.  Le  occupazioni  e  le espropriazioni delle aree occorrenti per
l'attuazione delle opere di cui agli interventi previsti dall'art.  1
della   presente   ordinanza,  come  individuate  nei  relativi  atti
progettuali,  debitamente  approvati,  sono  disposte  dal   Prefetto
territorialmente competente.
  2.  L'ente esecutore provvede, a seguito del decreto di occupazione
emesso  dal  prefetto  competente,  alla  redazione  dello  stato  di
consistenza  e  del  verbale di immissione in possesso dei suoli alla
presenza di due testimoni estranei al personale  dell'ente  stesso  e
delle   ditte   interessate,   a   qualsiasi  titolo,  all'esecuzione
dell'opera.