Art. 2.
  Le opere di fornitura elettrica di cui alla presente ordinanza sono
dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilita'  e
di somma urgenza.
  Le  occupazioni  e  le  espropriazioni  delle  aree  occorrenti per
l'attuazione, da parte dei  compartimenti  e  distretti  ENEL,  delle
opere  in  argomento, come individuate nei relativi atti progettuali,
debitamente approvati, sono disposte  dal  prefetto  territorialmente
competente.
  Gli enti attuatori provvedono, a seguito del decreto di occupazione
emesso dal prefetto, alla redazione dello stato di consistenza e  del
verbale  di  immissione  in  possesso  dei ruoli alla presenza di due
testimoni estranei  al  personale  dell'ente  stesso  e  delle  ditte
interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 13 luglio 1990
                                               Il Ministro: LATTANZIO