Art. 2. Le opere di fornitura elettrica di cui alla presente ordinanza sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilita' e di somma urgenza. Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione, da parte dei compartimenti e distretti ENEL, delle opere in argomento, come individuate nei relativi atti progettuali, debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente. Gli enti attuatori provvedono, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei ruoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 luglio 1990 Il Ministro: LATTANZIO