Art. 17.
  Gli  oneri  per  interessi  relativi  agli  anni 1991 e successivi,
nonche' l'onere per  il  rimborso  del  capitale  gravante  sull'anno
finanziario  1995,  faranno  carico ad appositi capitoli che verranno
istituiti nello stato di previsione della  spesa  del  Ministero  del
tesoro per gli anni stessi.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 giugno 1990
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1990
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 82