Art. 17. Gli oneri per interessi relativi agli anni 1991 e successivi, nonche' l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 giugno 1990 Il Ministro: CARLI Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1990 Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 82